I DOCENTI CON SERVIZIO TRIENNALE IN SCUOLE PARITARIE O PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POTREBBERO ESSERE AMMESSI AL CONCORSO, “AI SOLI FINI DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”…
LA NOTIZIA, SE TRADOTTA PRIMA IN REGOLAMENTO, SUCCESSIVAMENTE NEL BANDO DEL CONCORSO STRAORDINARIO, SFOCEREBBE IN UN RECLUTAMENTO NON ESENTE DA CONTENZIOSO, PER PROFILI DI RITENUTA INCOSTITUZIONALITÀ.
QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA.
GENTILE STUDIO LEGALE SANTONICOLA AND PARTNERS,
SONO UNA DOCENTE PRECARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA, CON  “SERVIZIO TRIENNALE E SPECIFICO MISTO”, IN PARTE SVOLTO ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE SECONDARIE PARITARIE, PER IL RESTO PRESSO UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE ASSOLVE L’OBBLIGO SCOLASTICO, SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLA CLASSE CONCORSUALE SCUOLA SECONDARIA.
AL DI LÀ DELL’IDEOLOGIA POLITICA CHE SI CELA DIETRO L’AFFERMAZIONE “PARITARIO SI PARITARIO NO”, LE CHIEDO: SAREBBE CONFORME A COSTITUZIONE UNA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO NELLA QUALE L’ASPIRANTE AL RUOLO, CON SERVIZIO SVOLTO IN SCUOLE NON STATALI, AVENDO EVENTUALMENTE SUPERATO LE SELEZIONI, CON PUNTEGGIO PIÙ ELEVATO RISPETTO A QUELLO MATURATO DAL COLLEGA DELLA SCUOLA PUBBLICA, SI VEDREBBE RICONOSCIUTA LA SOLA ABILITAZIONE (E NON LA STABILIZZAZIONE), PERCHÉ IN POSSESSO DI UN INSEGNAMENTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO, NEI CONTENUTI, A QUELLO STATALE, MA FORMALMENTE INFERIORE?
STUDIO LEGALE SANTONICOLA AND PARTNERS.
GENTILE DOCENTE
SECONDO LA NOSTRA IMPOSTAZIONE, L’EVENTUALE PUBBLICAZIONE, IN GAZZETTA UFFICIALE, DI UN DECRETO SCUOLA CHE CONSENTISSE LA PARTECIPAZIONE, AL CONCORSO STRAORDINARIO, PER I DOCENTI DEL PARITARIO “AI SOLI FINI ABILITANTI”, DIVERSAMENTE DAI COLLEGHI DELLA SCUOLA STATALE, AMMESSI ALLA GRADUATORIA PER IL RUOLO, RENDEREBBE DOVEROSA L’AZIONE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA.

NEL CORPO DEL RICORSO SAREBBE INSERITA UN’ISTANZA VOLTA ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI IN CORTE COSTITUZIONALE, PER RITENUTA “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA”, FUNZIONALE A TUTELARE GLI ESCLUSI DALLA NON CONDIVISIBILE DEROGA AL GENERALE PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS”.

AL DI LÀ DI OGNI IDEOLOGIA, È LA LEGGE IN MATERIA DI PARITÀ SCOLASTICA, N. 62 DEL 2000, AD AVER AFFERMATO IL PRINCIPIO SECONDO CUI “IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE È COSTITUITO DALLE SCUOLE STATALI E PARITARIE, SVOLGENDO, ANCHE QUESTE ULTIME, UN SERVIZIO PUBBLICO”.

COME POTREBBE GIUSTIFICARE IL MINISTERO AD UN OPERATORE SCOLASTICO DEL PARITARIO, IL CUI SERVIZIO SIA STATO VALUTATO IN GRADUATORIA, AI FINI DELL’AVANZAMENTO DI CARRIERA, NELLA STESSA MISURA DELL’INSEGNAMENTO STATALE, CHE, DETTO SERVIZIO, DA “REQUISITO CONCORSUALE”, SAREBBE OGGI DERUBRICATO A “MERO PRESUPPOSTO” PER RIENTRARE IN UN PERCORSO ABILITANTE, “NON STABILIZZANTE”, SELETTIVO, MA NON TROPPO? 

DI SEGUITO LE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL “RICORSO SANTONICOLA  NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA”-AZIONE GIUDIZIARIA MIRATA PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE NON STATALI:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-nuovo-concorso-straordinario-scuola-secondaria/

PER INFO DI OGNI TIPO, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL NUMERO 3661828489 (NO TELEFONATE).
RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE, IN MEDIA ENTRO 7 GIORNI  DALL’INVIO DEL QUESITO.