QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,

La laurea in Ingegneria, Vecchio Ordinamento, può essere considerata come titolo valido di accesso per la classe di concorso A027?

Mi è stato riferito che, con il titolo accademico da me posseduto, sarebbe possibile insegnare solo matematica o fisica separatamente, ma non l’insegnamento congiunto di matematica e fisica, in riferimento alla classe A027.

Come potrei tutelarmi in vista dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali di docenza?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile Docente,

La questione sembra essere stata risolta dalla Magistratura Amministrativa, che si è recentemente pronunciata anche riguardo alla sua competenza nel trattare questo tipo di vertenze.

In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sede a Roma (Sezione Terza Bis), presieduto dal dott. Emiliano Raganella, ha chiarito con una sentenza dell’agosto 2023 che, nell’analizzare i rapporti tra le regole stabilite nell’Ordinanza Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie (O.M. 112/2022) e l’effetto, inteso come impatto sull’assunzione degli aspiranti della classe A027, la giurisdizione amministrativa dovrà applicarsi sia alla causa che agli effetti.

Nel merito, la Magistratura procedente ha osservato quanto segue:

• È corretto affermare che i requisiti per l’inserimento nelle GPS sono indicati agli artt. 3-6 dell’O.M. n. 60 del 2020 e agli artt. 3-6 dell’O.M. n. 112 del 2022. Queste ordinanze rinviano, a loro volta, alla Tabella A allegata al D.P.R. 19/2016. Tuttavia, la suddetta Tabella non include la laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento) tra i titoli di accesso per l’insegnamento nella classe di concorso A027 (Matematica e Fisica).

• È importante sottolineare che la giurisprudenza della Sezione è stata costante, a partire dalla sentenza n. 6360 del 2022, e si fa riferimento anche alla recente sentenza del 10 luglio 2023, n. 11515, nel dichiarare l’illegittimità della previsione che esclude i laureati in ingegneria dall’insegnamento nella classe di concorso A027.

• È evidente l’illogicità della previsione stabilita dall’amministrazione alla base dei provvedimenti contestati. Risulta infatti convincente il ragionamento (sillogistico) secondo cui, se un laureato in ingegneria può insegnare matematica (sotto determinate condizioni normative e formative) e se può insegnare fisica (sotto determinate condizioni normative), non ci sono motivi validi per cui la stessa figura professionale non possa insegnare sia matematica che fisica congiuntamente.

• La conclusione sopra menzionata si impone anche in considerazione dei principi costituzionali relativi all’accesso ai pubblici impieghi tramite concorso (art. 97) e al diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35). Questi principi stabiliscono che le restrizioni alle posizioni giuridiche siano imposte solo quando esistono effettive ragioni giustificative.

• Inoltre, l’art. 4 del D.M. n. 38/98, al comma 2, stabilisce: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, conseguiti separatamente, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono considerati abilitati per la classe 49/A- Matematica e fisica”.

Per ulteriori e dettagliati contributi, è possibile attingere dalle seguenti fonti informative:

https://scuolalex.it/il-t-a-r-del-lazio-si-esprime-nuovamente-sulla-classe-di-concorso-a027-i-laureati-in-ingegneria-possono-insegnare-matematica-e-fisica/

https://scuolalex.it/tar-lazio-i-laureati-in-ingegneria-hanno-diritto-di-accedere-alla-classe-di-concorso-a027-matematica-e-fisica-ex-a049/

Per valutare una preadesione ai “RICORSI CONTRO LE ESCLUSIONI DALLE GRADUATORIE CONCORSUALI E DI SUPPLENZA, PER I LAUREATI IN INGEGNERIA, CLASSE A027“, anche in vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie, è possibile inviare un messaggio WhatsApp, sia scritto che audio, al numero 3661828489. Gli Avvocati Esposito e Santonicola risponderanno con un messaggio vocale personalizzato.