Il più recente verdetto, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Roma, Sezione III Bis), ha certamente valorizzato la figura professionale del laureato in ingegneria, riconoscendo le sue competenze nell’insegnare sia matematica che fisica.

Sorge una domanda: se un laureato in ingegneria ha l’idoneità di insegnare sia matematica che fisica separatamente, perché non dovrebbe essere ammesso ad insegnare entrambe le materie nella classe di concorso A027?

La risposta proviene dal TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis.

Infatti, con la sentenza del 17/02/2023, n. 02839 (nel giudizio N. 00851/2023 patrocinato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola), si legge: “le disposizioni contenute nella citata Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria di insegnare nella classe di concorso A026 (Matematica) e nella A020 (Fisica), ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di accedere alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), che tendenzialmente ricomprende in unum gli insegnamenti suddetti”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale capitolino, con la recentissima sentenza del 18/08/2023 (Presidente Giudice Emiliano Raganella), ha osservato come l’Amministrazione non abbia fornito una motivazione solida riguardo alla posizione che impedisce ai laureati in ingegneria di insegnare nella classe di concorso A027 (ex 49/A). Si è limitata a sostenere “la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un approccio interdisciplinare che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A)”. Tuttavia, come scrive il Giudicante, “non sono state esposte in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione. Tantomeno è spiegata la correlazione di tale affermazione con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisite dal laureato in ingegneria, considerando anche che l’approccio interdisciplinare non pare estraneo agli studi di ingegneria”. Ed ancora: “Il Collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento nella classe A027 ai laureati in ingegneria, riferendosi a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal D.P.R. 19/2016. Questa conclusione si impone alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35), che richiedono la presenza di ragioni giustificative per imporre restrizioni alle posizioni giuridiche”.

Conclusioni del Tribunale Amministrativo del Lazio (Roma Sez. III Bis, Sentenza di agosto 2023).

Per le ragioni sopraesposte, il ricorso deve essere accolto, poiché “occorre annullare i provvedimenti impugnati, che si rivelano viziati in base alle considerazioni precedenti e, derivatamente, a causa della illegittimità delle disposizioni della Tabella A del D.P.R. 19/2016. Quest’ultima, in specifica parte, viene annullata per violazione dei principi di logicità, ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (per assenza di motivazione) e proporzionalità, in quanto ingiustificatamente non permette ai laureati in ingegneria, che possiedono i requisiti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica come stabilito dallo stesso decreto, di farlo anche nella classe di concorso A027”.

Per accedere ai “Ricorsi contro le esclusioni dalle graduatorie concorsuali e di supplenza, per i laureati in Ingegneria, anche ai fini del recupero dell’immissione in ruolo”, è possibile inviare un messaggio WhatsApp, scritto o audio, al 3661828489. Il legale risponderà con un messaggio vocale personalizzato.

È inoltre possibile inviare una e-mail all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com.