Contestazione di un addebito disciplinare all’insegnante per aver omesso di svolgere i compiti relativi alla vigilanza sugli studenti: come tutelarsi…

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,

Nel caso in cui un insegnante venga accusato di un’infrazione disciplinare per “attività ritenute non coerenti con le responsabilità, i doveri e l’integrità inerenti al ruolo, o per negligenza nel servizio, in particolare per non aver adempiuto ai doveri legati alla supervisione degli studenti“, come può difendersi per dimostrare la propria estraneità all’accaduto?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile lettore,

Consiglierei all’insegnante, entro i termini previsti dal procedimento disciplinare e in ogni fase giudiziaria, di elaborare una dettagliata memoria difensiva.

L’obiettivo sarebbe quello di dimostrare che l’insieme delle prove, su cui si baserebbe la richiesta di sanzione, non potrebbe derivare da informazioni parziali e generiche, fondate su mere supposizioni e prive di verifiche concrete.

Di fronte a un’indagine inadeguata e inconcludente, dovuta alla genericità e alla parzialità delle informazioni raccolte dal dirigente scolastico, scaturita da presunzioni prive di riscontri concreti, è fondamentale fare riferimento all’autorevole giurisprudenza che afferma: “Per determinare la legittimità della sanzione in concreto, è indispensabile verificare l’esistenza dei fatti contestati. L’onere della prova ricade sul datore di lavoro. L’inesistenza del fatto contestato comprende anche il caso in cui lo stesso, pur esistendo, non presenti caratteristiche di illegittimità. In questo caso, si applica la tutela reintegratoria, a prescindere dalla questione della proporzionalità tra la sanzione e l’illegalità minore” (Cass. n. 20540/15). Con la successiva Cass. n. 18418/16, è stato ulteriormente ribadito che “l’assenza di illiceità di un fatto, pur sussistente, deve essere considerata come un’inesistenza del fatto stesso”.

In conclusione, l’irrogazione della sanzione disciplinare deve essere preceduta da un’adeguata istruttoria e le prove devono essere idonee e non limitarsi a un semplice “resoconto” di presunti eventi non supportati da testimoni attendibili. In caso contrario, sarebbero considerate tamquam non esset, quindi inutilizzabili.

Per ulteriori informazioni sulle TUTELE LEGALI DEI DOCENTI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI, è possibile inviare un messaggio WhatsApp, sia scritto che audio, al numero 3661828489. Gli Avvocati Esposito e Santonicola risponderanno con un vocale personalizzato.