Quesito/consulenza informativa.

Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,

Sono un docente inserito nella seconda fascia G.P.S., con titolo di riserva ai sensi della L. 68/1999 (dichiarato all’atto dell’inclusione nelle relative graduatorie), in quanto invalido civile.

A seguito della pubblicazione del Bollettino definitivo delle nomine, da parte del preposto Ambito Territoriale Provinciale, non sono stato convocato.

Mi chiedo quindi: come avviene concretamente lo scorrimento delle posizioni dei riservisti, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, nelle graduatorie provinciali per le supplenze? E come potrei tutelarmi in termini legali?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile Docente,

Coloro che beneficiano della riserva di posti prevista dalla legge 68/99 dovrebbero essere raggiunti dal sistema denominato “algoritmo ministeriale”, sulla base delle disponibilità delle sedi espresse in domanda e ai fini dei conferimenti degli incarichi di supplenza ad orario interonella fascia e per l’insegnamento d’interesse”, prima degli aspiranti “non riservisti” con punteggi più elevati.

Ciò avviene in presenza di specifiche condizioni:

A) Per ogni graduatoria provinciale di docenza e per ogni classe di concorso, bisogna determinare il numero totale degli occupati (c.d. dotazione organica al 1° settembre di ogni anno).

B) Da questo numero si devono sottrarre i posti già occupati dal personale che beneficia delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

C) A questo punto, bisogna calcolare quanti posti riservare alle due categorie di beneficiari riservisti (persone disabili e orfani/coniugi superstiti), in base alle aliquote stabilite (rispettivamente 7% e 1% del numero degli occupati a tempo indeterminato). Il calcolo delle suddette aliquote è effettuato a livello provinciale, per ciascuna graduatoria e, nel caso della scuola secondaria, per ciascuna classe di concorso.

D) Se non ci sono abbastanza posti a tempo indeterminato “per coprire le riserve”, le ulteriori assunzioni, da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione, saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato. Ergo, si darà luogo alle assunzioni riservate, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze, soltanto se le previste aliquote non saranno state esaurite con le immissioni in ruolo (come indicato nella circolare n. 248/2000).

Per ipotizzare una tutela legale davanti alla Magistratura del Lavoro, finalizzata all’accertamento del diritto a ricevere l’incarico annuale presso una delle sedi disponibili rientranti tra le preferenze espresse o a recuperare il punteggio e le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipula del contratto, sarà necessario:

a) Allegare, in giudizio, di essere in possesso del titolo di riserva ai sensi della L. 68/1999;

b) Esibire, con riferimento all’insegnamento e alla fascia d’interesse, il “Bollettino definitivo delle nomine” (rilasciato dal preposto Ufficio presso l’Ambito Territoriale Provinciale), da cui risulta che l’interessato, con riferimento alle sedi disponibili indicate nella propria domanda, non sia stato destinatario di alcuna nomina, pur possedendo il titolo di riserva ai sensi della L. 68/99;

c) Invocare l’operatività della “quota di riserva” in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità all’assunzione, ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (S.U. 19030/2012) laddove ha sottolineato che dalla L. n. 68 del 1999, art. 3, emerge chiaramente come nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria obblighi il datore di lavoro a individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, principio generale che non può essere violato.

Per informazioni sui “RICORSI AVVERSO I MANCATI CONFERIMENTI DI INCARICO DA G.P.S. PER I BENEFICIARI DELLA RISERVA DI POSTI, AI SENSI DELLA LEGGE 68/99“, è possibile inviare un messaggio WhatsApp, sia scritto che audio, al numero 3661828489. Gli avvocati Esposito e Santonicola risponderanno con un messaggio personalizzato.