IL GIUDICATO DI TERZA FASCIA ATA E LA SUA EFFICACIA ESPANSIVA SULLE GRADUATORIE 24 MESI: COME INVOCARE, IN SEDE DI RICORSO INDIVIDUALE, IL PRINCIPIO PER CUI LA COSA GIUDICATA COPRE IL DEDOTTO E IL DEDUCIBILE.
Nell’attuale fase di aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali ATA per l’anno scolastico 2026/2027, lo Studio Legale Esposito Santonicola riceve quesiti provenienti da aspiranti che, dopo essersi visti riconoscere in via giudiziale il pieno valore del servizio militare di leva ai fini delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, si imbattono ora, in sede di graduatorie 24 mesi, nella reiterata decurtazione del medesimo titolo.
Orbene, la vicenda in esame si colloca, sul piano tecnico, al crocevia di tre rilevanti capitoli del diritto scolastico. Segnatamente, emergono la specialità della norma scolastica, così come modulata dall’art. 569, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la tutela costituzionale della posizione lavorativa del cittadino-militare ex art. 52, comma 2, della Costituzione, e, infine, la portata oggettiva della cosa giudicata, come sancita dall’art. 2909 del codice civile.
Il nucleo del problema risiede in una prassi amministrativa che, pur in presenza di un accertamento giudiziale definitivo sulla qualificazione del titolo, perpetua la differenziazione di punteggio, con attribuzione di sei punti annui in caso di servizio prestato in costanza di rapporto scolastico e di soli zero virgola sessanta punti annui in caso di servizio anteriore all’instaurazione del rapporto.
A questo punto, la questione che si pone all’attenzione degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola consiste nello stabilire se il principio per cui la cosa giudicata copre non soltanto il dedotto, ma altresì il deducibile, consenta, al ricorrente individuale, di valorizzare il precedente giudicato favorevole sulla terza fascia anche rispetto alla procedura, formalmente distinta, delle graduatorie 24 mesi. La risposta, nella prospettazione argomentativa che lo Studio Legale Esposito Santonicola si appresta ad illustrare, non è priva di sfumature tecniche di rilievo, fermo restando che ogni valutazione dovrà essere condotta caso per caso, sulla base dello specifico dispositivo e della ratio decidendi della sentenza già ottenuta.
Ad esito della disamina, si renderanno note altresì le due iniziative collettive attivate dallo Studio Esposito Santonicola a supporto della categoria interessata.
IL QUESITO
Sono un aspirante del personale ATA, iscritto nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, ed ho ottenuto, in via definitiva, una sentenza passata in giudicato che mi riconosce il pieno valore del servizio militare di leva prestato prima di qualsivoglia assunzione scolastica, con attribuzione del punteggio di sei punti annui. In occasione del recente aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali (cosiddette graduatorie 24 mesi), nondimeno, l’Amministrazione continua ad attribuirmi zero virgola sessanta punti annui per il medesimo servizio e non lo computa quale annualità piena, precludendo, a mio parere, il raggiungimento del requisito minimo di ventitré mesi e sedici giorni. Vorrei sapere per quale ragione il Ministero non recepisca in via automatica il mio giudicato e come possa, con un ricorso, invocare l’efficacia espansiva della sentenza anche ai fini delle graduatorie 24 mesi.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile A.T.A.,
La posizione ministeriale si articola, tendenzialmente, sulla tesi della autonomia procedurale tra graduatorie di terza fascia e graduatorie permanenti provinciali: si tratta di procedimenti amministrativi distinti ed indipendenti, ciascuno retto da una propria lex specialis (decreto di indizione, bando e tabelle di valutazione allegate), con la conseguenza che il giudicato formatosi in una procedura non potrebbe produrre effetti automatici in una selezione diversa.
A ciò si aggiunge, sul piano interpretativo, la volontà dell’Amministrazione di riferire la portata dell’art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, che dichiara il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti, al solo ambito della ricostruzione di carriera del personale già immesso in ruolo, sulla base della sua collocazione nel Testo Unico. Viene, infine, richiamato l’art. 2050, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che fa riferimento al servizio prestato in pendenza di rapporto di lavoro, per giustificare il punteggio ridotto nei confronti di chi abbia adempiuto al dovere di leva prima di qualsiasi assunzione.
Tale impianto interpretativo incontra rilievi tecnici considerati, dai legali, di non poco conto.
L’art. 52, comma 2, della Costituzione stabilisce, in termini inderogabili, che l’adempimento del dovere di difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino, sicché ogni penalizzazione concreta nella valutazione del servizio di leva solleva, secondo la prospettazione difensiva, un problema di compatibilità con il precetto supremo. L’art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, a sua volta, impiega la formula a tutti gli effetti senza porre alcuna limitazione né temporale né di fase procedurale, cosicché la sua portata coprirebbe tanto la fase di accesso al rapporto di pubblico impiego quanto quella della carriera successiva, anche in forza di un argomento a fortiori secondo cui, se il servizio è valido per la carriera del dipendente già assunto, esso dovrebbe esserlo ancor più per l’accesso alla medesima carriera. Il principio di specialità, infine, fa sì che la disciplina settoriale del comparto scuola prevalga sulla disciplina generale dell’ordinamento militare, secondo una lettura che trova conforto nel filone giurisprudenziale autorevole del Consiglio di Stato, Sezione VII, in materia di riconoscimento del servizio militare nelle graduatorie del personale scolastico.
Veniamo, ora, all’esame del Suo quesito, segnatamente al modo in cui il giudicato favorevole sulla terza fascia possa espandersi fino a vincolare l’Amministrazione anche in sede di aggiornamento delle graduatorie A.T.A. 24 mesi. La risposta transita, necessariamente, attraverso l’art. 2909 del codice civile, a mente del quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti; letta in combinato disposto con l’art. 324 del codice di procedura civile, tale disposizione delinea un perimetro di efficacia che si estende non soltanto a ciò che è stato espressamente dedotto in giudizio, ma altresì a tutto quanto, costituendo presupposto logico e necessario della decisione, avrebbe potuto e dovuto essere sollevato nel medesimo processo. È questo il principio del dedotto e del deducibile, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e applicato anche dalla giurisprudenza amministrativa.
Il passaggio tecnicamente rilevante nella prospettazione difensiva – che lo Studio ritiene sostenibile previa analitica disamina della specifica sentenza – risiede nella corretta individuazione dell’oggetto dell’accertamento contenuto nel giudicato di terza fascia: laddove non si limiti ad affermare che il lavoratore vanti il diritto all’attribuzione di un determinato punteggio nell’ambito di una specifica graduatoria, ma statuisca, quale ratio decidendi portante, che quel servizio militare è valido a tutti gli effetti, tale qualificazione costituirebbe un antecedente logico necessario che precederebbe e sovrasterebbe la distinzione tra le procedure di aggiornamento, con la conseguenza che l’Amministrazione non potrebbe utilmente rimettere in discussione la qualificazione del titolo in una procedura diversa retta dalla medesima norma primaria.
Il giudicato coprirebbe, dunque, con piena certezza l’an del diritto, ossia la qualificazione giuridica del titolo; coprirebbe altresì, il quantum del punteggio pari a sei punti annui; da ciò discenderebbe, a cascata, la computabilità del servizio militare quale annualità piena ai fini del raggiungimento della soglia di ventitré mesi e sedici giorni richiesta dall’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l’accesso alle graduatorie permanenti.
Sul piano operativo, il ricorso individuale dovrà essere preceduto da una diffida e messa in mora al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico territorialmente competente, con richiamo puntuale al giudicato ed alla sua ratio decidendi.
A complemento del ricorso individuale, lo Studio ha attivato due distinte iniziative di ricorso collettivo calibrate sulla diversa posizione concreta del singolo aspirante.
La prima iniziativa persegue un obiettivo duplice e cumulativo. Da un lato, essa mira a ottenere il computo del servizio militare quale annualità piena ai fini del raggiungimento della soglia minima di ventitré mesi e sedici giorni di servizio prescritta dalla normativa vigente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali A.T.A. Dall’altro, contestualmente, essa chiede l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti — corrispondente a 0,50 punti per ciascun mese di servizio prestato — per ogni profilo professionale, segnatamente Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, per il quale l’interessato possieda i requisiti di accesso. Questa iniziativa è rivolta, segnatamente, a coloro che, senza il computo del servizio militare come annualità utile, non raggiungerebbero il requisito minimo di servizio e resterebbero dunque esclusi dalla graduatoria. La pagina dedicata alla preadesione è raggiungibile al seguente indirizzo:
La seconda iniziativa si pone un obiettivo circoscritto al solo profilo del punteggio. Non viene richiesto il computo del servizio militare ai fini del raggiungimento del requisito minimo di servizio per l’inserimento in graduatoria, bensì esclusivamente l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti in luogo del punteggio ridotto che l’Amministrazione applica al servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego. Questa iniziativa è indicata per chi è già inserito nelle graduatorie permanenti provinciali, ovvero per chi possiede autonomamente i requisiti per l’inserimento, e intende unicamente ottenere la correzione al rialzo del proprio punteggio. La pagina dedicata alla preadesione è raggiungibile al seguente indirizzo:
Per un confronto professionale
Gli aspiranti del personale ATA iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali, e segnatamente coloro che siano già in possesso di una sentenza passata in giudicato sul riconoscimento del servizio militare di leva ai fini delle graduatorie di terza fascia, possono rivolgersi allo Studio legale Esposito Santonicola per una disamina preliminare della propria posizione, ovvero per valutare l’adesione ad una delle due iniziative collettive in corso, scrivendo al numero WhatsApp 366 18 28 489 (disponibile anche per messaggi vocali) o consultando il portale scuolalex.it.
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza.
Si rappresenta, infine, che le considerazioni svolte nella presente rubrica assumono hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.
