RICORSO X INSERIMENTO IN “ATA 24 MESI” (GRADUATORIE A.S. 2021-2022) – IN VIRTU’ DEL SERVIZIO MATURATO (TOTALMENTE O PARZIALMENTE) NELLE SCUOLE PARITARIE – GIUDICE DEL LAVORO.

ADESIONI ATTIVE.

PROPOSTA DI TUTELA LEGALE – AL GIUDICE DEL LAVORO – PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE (ALMENO MESI 23 E GIORNI 16) SVOLTO – COME PERSONALE A.T.A. PRECARIO – IN TUTTO O IN PARTE ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE PARITARIE, QUALE REQUISITO D’ACCESSO ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI.

OBIETTIVO: INSERIMENTO NELLE “GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI ATA 24 MESI”, UTILI PER L’A.S. 2021-22 ED IN QUELLE RELATIVE AGLI ANNI A VENIRE, PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PER LA STIPULACON PRECEDENZA” DEI CONTRATTI ANNUALI.

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO? Al personale A.T.A. che intende inserirsi nelle “Graduatorie Provinciali Permanenti 24 mesi”, avendo maturato un servizio biennale, per il profilo interessato, in tutto o in parte nelle scuole paritarie.

RITENUTO FONDAMENTO GIURIDICO. Si riportano gli estratti, considerati essenziali, del “doppio accoglimento giudiziale” maturato – dallo studio legale Esposito Santonicola – al cospetto della Sezione Lavoro di Padova (ordinanza resa dal Magistrato, dott. Francesco Perrone, successivamente confermata, con nuova pronuncia – emessa dal G.D.L. di Padova, dott. Maurizio Pascali – che ha respinto, per inammissibilità, il controricorso ministeriale):

“L’art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.03.2000, n. 62, dispone che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua, come obiettivo prioritario, l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. Il comma 3 poi prevede che alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…)”. 

E ancora: “Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali, previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994), a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. A tale proposito, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

“In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione, nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali, nei termini e limiti temporali che seguono: I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”.

“Non consente di pervenire ad una diversa conclusione il rilievo secondo cui tale norma si riferisce esclusivamente ai servizi di insegnamento. Tale norma infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 07 gennaio 2008, non è disposizione di carattere eccezionale, suscettibile di trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste, costituisce semmai esplicitazione normativa del principio generale della completa equiparazione tra servizio prestato presso scuole paritarie e servizio prestato presso scuole statali”.

“Non potrebbe opinarsi diversamente in quanto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 3 Cost., sarebbe irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire……nonostante si tratti di soggetti che, presso gli istituti paritari, hanno svolto la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni lavorative rispetto al medesimo servizio prestato dal personale ATA presso istituti statali. Tale principio risulta anche affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018, C-466/17, Motter, la quale, pur riferendosi effettivamente al personale docente, si fonda su un principio logico (quello dell’omogeneità sostanziale dei servizi prestati) che ben può essere esteso al personale ATA”.

“Ne consegue che i provvedimenti ministeriali di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ATA costituiscono violazione dei principi di parità di trattamento e di divieto di ingiusta discriminazione”.

N.B. Per ogni più mirato approfondimento, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/graduatorie-ata-24-mesi-e-servizio-paritarie-confermato-inserimento-con-servizio-nelle-scuole-paritarie-tribunale-del-lavoro-di-padova/

IMPORTANTI PRECISAZIONI:

  • NEL RICORSO SI RICHIAMERANNO I CONTENUTI DEL “DOPPIO PRECEDENTE GIUDIZIARIO” SU DESCRITTO, EMESSO DALLA SEZIONE LAVORO DI PADOVA;
  • PARLIAMO DI “RICORSO MIRATO”, NO CLASS ACTION;
  • GLI ORIENTAMENTI GIUDIZIARI DEI SINGOLI MAGISTRATI DEL LAVORO, NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO, NON SONO VINCOLATI DA QUELLI PROVENIENTI DAI RICORSI NELLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R., CONSIGLIO DI STATO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA).

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

SARA’ IL LEGALE AD INDIVIDUARE – SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE SOTTOPOSTA AL SUO VAGLIO – IL MAGISTRATO DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

COSTI DEL RICORSO X INSERIMENTO IN “ATA 24 MESI” – CON SERVIZIO NELLE SCUOLE PARITARIE – GIUDICE DEL LAVORO.

AMMONTANO AD EURO 400,00 (quattrocento).

  • PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2020, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 35.240,04, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA), PARI AD EURO 259,00.

 In sostanza:

  •  Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 35.240,04 euro lordi familiari (anno 2020) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 400,00.
  • Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 400,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà al tribunale competente con pagamento F. 24), per un totale di euro 659,00.

Di seguito, gli allegati funzionali al ricorso:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;

2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non sia esente);

4) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e richiamo ai contratti stipulati nelle scuole paritarie;

5) Diffida per inserimento nella Graduatoria A.T.A. 24 MESI, funzionale al ricorso (custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio Scolastico Regionale/ Ambito Territoriale della Provincia prescelta. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, Diffida ATA 24 MESI PARITARIE (contenente il documento in allegato pdf);  

6) Copia della “domanda online” di partecipazione alle graduatorie permanenti ATA 24 mesi, per il personale ATA, già inserito, o che si vuole inserire nelle graduatorie permanenti di una determinata provincia. All’interno della domanda occorrerà dichiarare il servizio A.T.A. paritario, aggiungendo, nelle note, quanto segue: “Ho adito le vie legali per il riconoscimento del servizio paritario, ai fini dell’inserimento”;

7) Tabella riepilogativa dei servizi ATA 24 mesi prestati;

8) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;

9) Copia dei contratti ATA (o certificati di servizio), alle dipendenze delle Istituzioni scolastiche paritarie (e statali, laddove esistenti);

10) Copia del bonifico di euro 400,00 o 659,00, alle coordinate sotto indicate.

La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ATA 24 MESI PARITARIE”, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

SI RITIENE UTILE SCRIVERE, SULLA BUSTA CONTENENTE IL PLICO, “RICORSO ATA 24 MESI PARITARIE”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 400,00 (o euro 659,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato).

CAUSALE: “RICORSO ATA 24 MESI PARITARIE, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B.

L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

ULTERIORI ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE DAL LEGALE A MEZZO E-MAIL.

PER CHIARIMENTI, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O BREVE AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (numero non attivo per le telefonate).

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE – VIA E-MAIL E CON SPEDIZIONE DEL PLICO CARTACEO – O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è download-150x150.jpg