DIPLOMA AFAM ABILITANTE E REINSERIMENTO, IN VIRTÙ DEL DICHIARATO VALORE ABILITANTE, NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO D.D.G. N. 85/18 (FASE TRANSITORIA)- STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA. 

ACCOGLIMENTO COLLEGIALE, TRIBUNALE DEL LAVORO DI PAVIA, CON MANIFESTATO DISSENSO RISPETTO AD UN ORIENTAMENTO GIUDIZIARIO NEGATIVO PROVENIENTE DAL CONSIGLIO DI STATO.

RECUPERO DEL RUOLO RELATIVO AL CONCORSO 2018 – SCUOLA SECONDARIA”. 

COLLEGIO GIUDICANTE DI PAVIA: TROVA CONFERMA L’ORDINANZA CAUTELARE, RECLAMATA DAL MINISTERO, CHE HA SANCITO IL DIRITTO DI UNA DOCENTE AFAM – GIA’ DICHIARATA ABILITATA DAL GIUDICE DEL LAVORO – AD ESSERE INSERITA NELLE GRADUATORIE REGIONALI DI MERITO, STILATE ALL’ESITO DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI.

LA VICENDA. L’insegnante A.F.A.M., pianista, in possesso di precedente pronuncia giudiziaria – che riconosceva l’equipollenza del diploma AFAM ai titoli accademici di secondo livello, con valenza abilitanteavvalendosi della citata pronuncia, aveva partecipato al concorso riservato secondaria (bandito con D.D.G. Miur n. 85 01.02.2018).

All’istante era consentito l’espletamento della prova orale, di natura didattico-metodologica e non selettiva, nonché l’inserimento negli elenchi compilati e firmati dalle commissioni, con i relativi punteggi. 

Pubblicate le graduatorie di merito, dopo che la docente era stata già inserita, per il superamento delle prove valutative concorsuali, ne veniva successivamente esclusa, in quanto, secondo l’Amministrazione, la decisione giudiziaria si riteneva spendibile ai soli fini dell’inserzione nella seconda fascia delle Graduatorie d’istituto, ritenendosi assente il titolo abilitante.

Parte ricorrente, sul presupposto dell’illegittimità di detta esclusione, ha rappresentato nuovamente in giudizio (Magistratura del Lavoro di Pavia, territorialmente competente) come la precedente sentenza – nel dichiarare espressamente che il Diploma rilasciato dalle istituzioni d’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica A.F.A.M. è equipollente al Diploma Accademico di secondo livello, con valore abilitante- avesse riconosciuto la piena natura abilitante del titolo, spendibile, secondo l’interpretazione dei legali, tanto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie degli abilitati, quanto ai fini concorsuali.

Dello stesso parere il Giudicante di Pavia, pronunciatosi, ai primi di settembre 2020, avendo dichiarato il diritto della docente ad esser inserita nelle graduatorie regionali di merito, stilate all’esito delle operazioni concorsuali della procedura indetta con DDG n.85/2018.

Ebbene, la controparte ministeriale ha presentato reclamo, avverso la suddetta ordinanza dei primi di settembre 2020, scaturita dal giudizio avviato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola…. 

A seguito della nuova fase di giudizio, innanzi al Collegio della sezione lavoro di Pavia, presieduto dal Magistrato dott.ssa Erminia Lombardi, l’assistita, sempre patrocinata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha visto confermare il precedente accoglimento, con pronuncia datata 09 ottobre 2020 (della quale si riportano gli estratti ritenuti essenziali).

Per il Tribunale “l’azione dell’amministrazione scolastica è vincolata ad attenersi alle risultanze del giudicato esistente in merito, non potendo il MIUR, alla luce del chiaro perimetro del petitum oggetto del succitato giudizio (desumibile dai summenzionati passaggi della sentenza), nuovamente negare alla ricorrente la valenza abilitante del suo titolo di studio, né circoscrivere la portata dispositiva ed accertativa della decisione in parola al solo ambito dell’inserimento dei docenti nella seconda o terza fascia delle graduatorie di… istituto, in quanto, con riferimento al punto specifico relativo alla valenza giuridica del diploma AFAM vecchio ordinamento, il giudizio non manifestava alcuna restrizione correlata a quel determinato ambito…

Per le ragioni che precedono, dunque, non appare persuasivo il percorso argomentativo rapidamente sviluppato dal Consiglio di Stato, valorizzato dall’amministrazione convenuta (C.D.S. Sez. VI, sentenza n. 703/2020), avendo il Supremo Organo della giustizia amministrativa operato una perimetrazione della valenza dell’accertamento giudiziale di valore legale del titolo…

Deve, in definitiva, essere confermata l’ordinanza opposta, stante il diritto della ricorrente a partecipare, sulla scorta delle risultanze del concorso indetto con D.D.G. N. 85/2018 ed in coerenza con il punteggio riportato all’esito della relativa prova concorsuale per le classi specificate in domanda, alle operazioni di assegnazione dei posti che verranno svolte all’esito della procedura concorsuale in parola. Sussiste anche l’urgenza di provvedere…”.

Il Ministero è stato, infine, condannato al pagamento delle spese di soccombenza.

Per accedere alle specifiche info sul RICORSO GDL “AFAM (ABILITATI GIUDICE DEL LAVORO), RECUPERO RUOLO FIT 2018-REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI”, SI CLICCHI SOTTO: 

Per altri chiarimenti, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più giornate, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).