DIPLOMA AFAM ABILITANTE E REINSERIMENTO, IN VIRTÙ DEL DICHIARATO VALORE ABILITANTE, NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO D.D.G. N. 85/18 (FASE TRANSITORIA) – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.
“RECUPERO DEL RUOLO RELATIVO AL CONCORSO 2018 – FIT SECONDARIA”.
COLLEGIO GIUDICANTE DI SALERNO: TROVA CONFERMA L’ORDINANZA CAUTELARE, RECLAMATA DAL MINISTERO, CHE HA SANCITO IL DIRITTO DI UN DOCENTE AFAM – GIA’ DICHIARATO ABILITATO DAL GIUDICE DEL LAVORO – AD ESSERE INSERITO NELLE GRADUATORIE REGIONALI DI MERITO, STILATE ALL’ESITO DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI.
LA VICENDA. L’insegnante A.F.A.M., in possesso di precedente pronuncia giudiziaria – emessa dal Tribunale del Lavoro di Vallo della Lucania, che riconosceva il valore abilitante relativo al diploma AFAM “ai fini dell’inserimento in II fascia nelle graduatorie di Istituto” –avvalendosi della citata pronuncia, aveva partecipato al concorso secondaria (bandito con D.D.G. Miur n. 85 01.02.2018), classe AJ55 (Pianoforte II grado).
All’istante era consentito l’espletamento della prova orale, di natura didattico-metodologica e non selettiva. Pubblicate le graduatorie di merito, dopo che il docente era stato già inserito, per il superamento delle prove valutative concorsuali, ne veniva successivamente escluso, in quanto, secondo l’Amministrazione, la decisione giudiziaria si riteneva spendibile ai soli fini dell’inserzione nella seconda fascia delle Graduatorie d’istituto.
Parte ricorrente, dolendosi dell’esclusione dal concorso, ha rappresentato nuovamente in giudizio (Magistratura del Lavoro di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, territorialmente competente) come la precedente ordinanza – nel dichiarare espressamente che il Diploma rilasciato dalle istituzioni d’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica A.F.A.M. è equipollente al Diploma Accademico di secondo livello, con valore abilitante- avesse riconosciuto la piena natura abilitante del titolo, spendibile, secondo l’interpretazione dei legali, tanto ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, quanto ai fini concorsuali.
Dello stesso parere il Giudicante di Salerno, pronunciatosi, a fine luglio 2020, nei seguenti termini (estratti della decisione ritenuti essenziali): “Si ritiene nel merito fondata la domanda cautelare……promossa per la sussistenza di entrambi i requisiti legittimanti l’adozione di un qualsiasi provvedimento cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora)….. riconosciuto dal giudice del lavoro di Vallo della Lucania il valore abilitante del titolo posseduto ai fini dell’inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto….. ritenuto che la docente abbia ottenuto un titolo giudiziale (non vi è alcuna contestazione al riguardo) definitivo di riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto….. considerato che l’accertamento giudiziale definitivo in ordine al possesso da parte della docente…….di un determinato requisito curriculare non appare più legittimamente sindacabile…….. valutata anche la sussistenza dell’ulteriore requisito del periculum in mora……… accoglie la domanda cautelare promossa da…..e, per l’effetto, dichiara il diritto di quest’ultima ad esser inserita nelle graduatorie regionali di merito stilate all’esito delle operazioni concorsuali della procedura in esame indetta con DDG n.85/2018, per la classe di concorso AJ55 Pianoforte II grado”.
Ebbene, la controparte ministeriale ha presentato reclamo avverso la pronuncia giudiziaria di fine luglio, scaturita dal giudizio avviato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola…. Tuttavia, il precedente accoglimento è stato confermato, con immediato beneficio per la ricorrente/reclamata, a seguito di provvedimento stilato dal Presidente del Collegio Giudicante salernitano, Dott. Luigi Barrella, investito della questione e coadiuvato dai colleghi Dott. Cantillo Antonio e Dott. Caputo Mattia.
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