ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DEPENNATO PERCHÉ LA SCUOLA NON AVEVA ACQUISITO LO STATUS DI PARITARIA, QUANDO FU CONSEGUITO IL TITOLO D’ACCESSO AI PROFILI ATA.

REINSERIMENTO GRADUATORIE ATA – ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO – RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO GIURIDICO MATURATO, PER IL SERVIZIO PRESTATO IN FORZA DEL CONTRATTO A TERMINE.

MINISTERO CONDANNATO A CORRISPONDERE LE RETRIBUZIONI CHE IL RICORRENTE AVREBBE DOVUTO PERCEPIRE, DALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ALLA SUA NATURALE SCADENZA.

CASO PARTICOLARE, TRIBUNALE DI IVREA:

ALLORCHE’ LA SCUOLA NON AVEVA OTTENUTO LA PARITA’, QUANDO FU CONSEGUITO IL TITOLO D’ACCESSO AI PROFILI ATA, L’AVVENUTO RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ IN EPOCA SUCCESSIVA, “CON EFFETTO RETROATTIVO”, E’ IDONEO A SANARE OGNI VIZIO, OPERANDO UNA FICTIO IURIS ALLA QUALE SI RICOLLEGA LA CONFORMAZIONE DELLA REALTÀ PASSATA ALLE STATUIZIONI DELL’ATTO RETROATTIVO.

Un recentissimo pronunciamento giudiziario, emesso dalla Magistratura del Lavoro di Ivrea, ha sancito il diritto al reinserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA, per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, nonché il diritto al riconoscimento del punteggio giuridico maturato per il servizio svolto, a beneficio di un precario, assistito in giudizio dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Il ricorrente aveva presentato domanda d’inserimento nelle graduatorie terza fascia ATA, per il periodo 2017/2021, indicando, quale titolo d’accesso, un diploma di qualifica professionale triennale, conseguito presso la scuola paritaria e aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di collaboratore scolastico.

Lo stesso era stato depennato dalle graduatorie di III fascia ATA, in ragione del fatto che, nell’anno in cui aveva sostenuto l’esame per il conseguimento del diploma triennale, l’Istituto non era stato riconosciuto paritario e non aveva ricevuto alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale; quale conseguenza, l’istante aveva visto risolto il contratto di lavoro in essere.

Sulla base delle predette circostanze, l’interessato instaurava un giudizio, al Tribunale del Lavoro di Ivrea, territorialmente competente, per richiedere, in via d’urgenza, previa disapplicazione del decreto di depennamento, l’accertamento del diritto ad essere reinserito nelle graduatorie di III fascia per i profili ATA indicati, nonché il riconoscimento del punteggio conseguente al servizio svolto, presso l’istituto scolastico interessato e la condanna alla corresponsione delle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito, se il contratto di lavoro non fosse stato anticipatamente risolto dall’Amministrazione.

Il ricorso è stato impostato, essenzialmente, sulla seguente motivazione: non poteva attribuirsi alcun rilievo al fatto che, all’epoca dell’esame, l’Istituto non avesse il titolo di scuola paritaria, posto che, successivamente, il Ministero aveva riconosciuto la parità con effetto retroattivo.

Investito della questione, il Magistrato del lavoro, Dott.ssa Magda D’Amelio (Ivrea, Torino), si è espresso nei seguenti termini (estratti dell’ordinanza, ritenuti essenziali):

“L’art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola…. Al titolo di studio del signor…. deve ascriversi il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati da una scuola pubblica.

È evidente che nei fatti nell’A.S…….la scuola non aveva la parità; tuttavia l’avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva, ma con riferimento all’anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall’anno scolastico….con tutti gli effetti che ne conseguono. Accedere alla tesi del Ministero, invece, significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività degli effetti giuridici, svuotando efficacia concreta a gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi.

È, inoltre, sussistente anche il requisito del periculum in mora. È evidente, infatti, il pregiudizio riconnesso all’impossibilità di essere destinatario di altre supplenze, le quali rappresentano l’unica attività lavorativa della parte e, dunque, la sua esclusiva fonte di reddito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c…..

Accerta e dichiara il diritto del signor….ad essere reinserito nelle graduatorie….terza fascia ATA per i profili di cuoco e collaboratore scolastico;

Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio giuridico maturato in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato sottoscritto in data…..presso l’Istituto comprensivo……..;

Condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere al ricorrente le retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito dalla data di risoluzione del contratto alla sua naturale scadenza, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo”.

Per info/preventivi sui ricorsi a tutela del PERSONALE ATA, si invitano gli utenti ad inoltrare e-mail all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “Problematica Personale ATA”, riepilogando le ragioni della rettifica/esclusione, affinché il legale possa individuare la tipologia del ricorso, eventualmente confacente al caso prospettato.

Per altri chiarimenti, s’inoltri unico WhatsApp scritto – dal 25 agosto 2020 (no messaggi spezzettati in più giornate, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).