DIPLOMA AFAM ABILITANTE ANCHE AI FINI CONCORSUALI 

ENNESIMO “RECUPERO RUOLO, PER VIA GIUDIZIARIA, RIFERITO AL CONCORSO 2018 – FIT SECONDARIA”. TRIBUNALE DI CROTONE (DECISIONE COLLEGIALE).

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

DIPLOMA AFAM ABILITANTE E REINSERIMENTO, IN VIRTÙ DEL DICHIARATO VALORE ABILITANTE, ATTRAVERSO PRECEDENTE SENTENZA, NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO D.D.G. N. 85/18 (FASE TRANSITORIA).

ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, NELLA CALDA FASE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO, PROVENIENTE DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI CROTONE, CON PRONUNCIA RESA, “A SEGUITO DI RECLAMO”, DA UN CONSESSO GIUDICANTE DI 3 MAGISTRATI.

Un ulteriore pronunciamento giudiziario sulla spendibilità dell’abilitazione A.F.A.M. – in precedenza sancita dal Tribunale civile con sentenza – anche per la partecipazione al concorso “riservato agli abilitati”, è stato emesso dai Magistrati del Lavoro di Crotone, a seguito del reclamo, ex artt. 669-terdecies., patrocinato dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola e a beneficio di un docente di Violino (Comparto AFAM). 

Il reclamante, insegnante A.F.A.M., ha impugnato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone, in data 30.07.2020, con la quale è stata rigettata la domanda cautelare, proposta ex art. 700 c.p.c., volta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 85/2018 Regione Calabria, in relazione alle classi meglio indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente condanna dell’amministrazione al reinserimento nelle predette graduatorie di merito. 

A fondamento del reclamo, parte istante, ha premesso di essere docente in possesso del diploma AFAM, conseguito secondo il previgente ordinamento, nonché del diploma della scuola secondaria di secondo grado, titoli validi per l’accesso all’insegnamento; di aver ottenuto il riconoscimento del valore abilitante, relativo al diploma AFAM, mediante sentenza emessa dal Tribunale di Crotone; di aver partecipato, in virtù della predetta abilitazione, al concorso bandito con D.D.G. Miur n. 85 del 01.02.2018, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; che la partecipazione è avvenuta in seguito alla presentazione, tramite il sistema Polis del Ministero, della relativa domanda di ammissione al concorso, inviata per la Regione Calabria che ha provveduto a gestire tutta la procedura concorsuale; che alla predetta domanda venivano allegati, così come richiesto, i titoli comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, titoli esibiti nuovamente alle Commissioni giudicatrici in sede di espletamento delle prove orali, all’esito delle quali la ricorrente veniva inserita negli elenchi, compilati e firmati dalle commissioni stesse con i relativi punteggi; di essere stata esclusa dalle graduatorie di merito, in quanto ritenuta priva dei requisiti previsti dal D.D.G. n.85 del 01 febbraio 2018 e, in particolare, dell’abilitazione all’insegnamento in quanto, secondo l’amministrazione resistente, i provvedimenti giurisidizionali presentati afferiscono all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e non ammetterebbero alla partecipazione al concorso.

Ciò premesso, parte reclamante  ha dedotto che lo stesso bando di concorso (art. 3, comma 1, DDG Miur n. 85 del 01.02.2018 recante “Requisiti di ammissione”) ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari, garantendo, in quest’ultimo caso, il diritto di partecipazione dei candidati alla procedura e che l’esclusione dalle graduatorie di merito del concorso 2018 determinerebbe la lesione del diritto ad essere inserita nel calendario delle predette convocazioni, per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato nella scuola statale. 

Ha infine dedotto che erroneamente il giudice di prime cure, nell’ordinanza reclamata, abbia ritenuto che la sentenza del Tribunale di Crotone  riguarderebbe esclusivamente il valore abilitante del titolo AFAM, ai fini dell’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e non anche il valore abilitante ai fini concorsuali, poiché, a parere della reclamante, il riconoscimento del diritto all’inserimento nella II fascia, conseguente all’accertato valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento di alta formazione artistica, musicale e coreutica, valido per l’accesso alle classi concorsuali AFAM, ammetterebbe in sé anche il diritto all’inserimento nella graduatoria di merito concorsuale. Al riguardo, i legali hanno richiamato giurisprudenza di merito favorevole, resa in giudizi analoghi.

Nell’accogliere il reclamo, disattendendo le eccezioni della controparte ministeriale, costituita in giudizio, il Collegio Giudicante di Crotone (composto dal Presidente Dott.ssa Elisa Marchetto, dal Giudice Relatore/Estensore Dott.ssa Daniela Lagani e dal Magistrato  Dott.ssa Federica Gulliì), si è espresso nei seguenti termini (estratti dell’ordinanza collegiale, ritenuti essenziali):

“Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Questo giudice condivide infatti l’orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (si veda in tal senso Trib. Crotone, ord…dott.ssa Angiuli), che si è pronunciata in relazione a casi analoghi e le cui motivazioni si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c..
Al riguardo, sotto il profilo del fumus boni iuris, deve evidenziarsi come, diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza reclamata, nel caso di specie il valore abilitante del diploma AFAM conseguito dalla ricorrente deve ritenersi accertato con  la sentenza n….del …10.2017…

Più precisamente deve evidenziarsi come se è pur vero che nella sentenza sopra richiamata emessa da questo Tribunale sia nella motivazione, che nel dispositivo, non si dà atto del valore abilitante del diploma anche ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, il riconoscimento del diritto all’inserimento nella II fascia, conseguente all’accertato valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento, annette in sè (perché soddisfa i requisiti utili a garantire la partecipazione a procedure concorsuali) ovviamente anche il diritto a tale partecipazione e in definitiva all’inserimento nella graduatoria di merito, dalla quale il ricorrente è stato illegittimamente depennato (nello stesso senso, Trib. Crotone ord. del …07.2020; Trib. Parma. Ord. del …06.2020; Tribunale Ragusa ord. …06.2020; Trib. Napoli Nord sentenza n… del …06.2020; Trib. Napoli ord. …06.2020).

In tal caso, come allegato dal ricorrente, la necessaria tutela del legittimo affidamento – che costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa (cfr. Cass. 9308/13, 21513/06, 17576/02) e sulla base del quale prevale l’interesse del soggetto che ha superato le prove concorsuali anche se ammesso con riserva – comporta la salvaguardia della posizione acquisita (cfr. TAR Lazio, Sez.III, n.7963 del 27/8/13; TAR Lazio, sent. n.4333 del 28/3/14; TAR L’Aquila, sent. n.847/15; Cons. Stato, sez. VI, sent.6 del 4/1/16).

Quanto al periculum in mora, si evidenzia come con il D.L. n. 22 del 8.04.2020 art. 2 lett b) è stato previsto che le procedure di immissione in ruolo debbano concludersi entro il 15.09.2020, con evidente conseguenza che sussiste l’urgenza di provvedere sulla domanda cautelare non potendosi attendere gli esiti dell’eventuale giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:

in accoglimento del reclamo proposto, annulla l’ordinanza reclamata e, previa disapplicazione dei decreti di esclusione, accerta e dichiara il diritto della ricorrente…. ad essere inserita nella graduatoria di merito del concorso bandito con DDG 85/2018 Regione Calabria, per le classi di concorso indicate nel ricorso, con condanna dell’Amministrazione al reinserimento.

Per accedere alle specifiche info sul RICORSO GDL “AFAM (ABILITATI GIUDICE DEL LAVORO), RECUPERO RUOLO FIT 2018-REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI”, SI CLICCHI SOTTO: 

https://scuolalex.it/ricorso-afam-esclusi-dalle-graduatorie-del-concorso-2018-usr-campania-sicilia-giudice-del-lavoro/

Per altri chiarimenti, s’inoltri unico WhatsApp scrittodal 25 agosto 2020 (no messaggi spezzettati in più giornate, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).