DIPLOMA AFAM ABILITANTE E REINSERIMENTO, IN VIRTÙ DEL DICHIARATO VALORE ABILITANTE, ATTRAVERSO PRECEDENTE SENTENZA, NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO D.D.G. N. 85/18 (FASE TRANSITORIA).

ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO NEL CUORE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO, PROVENIENTE DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI SALERNO, CON MANIFESTAZIONE D’ESPRESSO DISSENSO RISPETTO A UNA DECISIONE, DI SEGNO OPPOSTO, PROVENIENTE DAL CONSIGLIO DI STATO.

Un ulteriore pronunciamento giudiziario sulla spendibilità dell’abilitazione A.F.A.M. – in precedenza sancita dal Tribunale civile con sentenza inappellabile – anche per la partecipazione al concorso “riservato agli abilitati”, è stato emesso dalla Magistratura del Lavoro di Salerno, a seguito del ricorso, ex art. 700 C.P.C., patrocinato dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola e a beneficio di un docente di Flauto (Comparto AFAM). 

Il ricorrente, insegnante A.F.A.M., in possesso di precedente sentenza, emessa dal Tribunale del Lavoro di Vallo della Lucania, che gli riconosceva il valore abilitante, relativo al diploma AFAM, ai fini dell’inserimento in II fascia nelle graduatorie di Istituto (come desumibile dalla parte motiva del disposto giudiziale), avvalendosi della citata pronuncia, aveva partecipato al concorso- bandito con D.D.G. Miur n. 85 01.02.2018– per il reclutamento, a tempo indeterminato, rivolto al personale docente nella scuola secondaria, classi AG56 – strumento musicale FLAUTO nella scuola secondaria di primo grado e AG55 – strumento musicale FLAUTO nella scuola secondaria di secondo grado.

All’istante era consentito l’espletamento della prova orale, di natura didattico-metodologica e non selettiva.

Pubblicate le graduatorie di merito, dopo che il docente era stato già inserito, per il superamento delle prove valutative concorsuali, ne veniva successivamente escluso, in quanto, secondo l’Amministrazione, la decisione giudiziaria si riteneva spendibile ai soli fini dell’inserzione nella seconda fascia delle Graduatorie d’istituto.

Parte ricorrente, dolendosi dell’esclusione dal concorso, ha rappresentato in giudizio (Magistratura del Lavoro di Salerno) come la precedente sentenza – nel dichiarare espressamente che il Diploma rilasciato dalle istituzioni d’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica A.F.A.M. è equipollente al Diploma Accademico di secondo livello, con valore abilitante- abbia riconosciuto la piena natura abilitante del titolo, spendibile, secondo l’interpretazione dei legali, tanto ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, quanto ai fini concorsuali. 

Si è costituito il MIUR, sollevando l’eccezione del difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.

Nell’accogliere il ricorso, il Magistrato del lavoro, Dott. Antonio Cantillo (Salerno), si è espresso nei seguenti termini (estratti dell’ordinanza, ritenuti essenziali):

 “Quanto, in primo luogo, all’eccezione di parte convenuta concernente il difetto di giurisdizione del G.O. occorre osservare che merita adesione l’indirizzo, più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale in subiecta materia la giurisdizione spetta al giudice ordinario…Ne consegue che nel caso di specie, dovendo essere giudicato soltanto il dato giuridico del possesso o meno da parte del ricorrente del requisito che ha determinato l’esclusione dalle graduatorie anzidette, si versa con certezza, a parere dello scrivente, in ipotesi di giurisdizione del G.O.”.

“Venendo, quindi, al merito della questione….come correttamente evidenziato dal ricorrente, quest’ultimo….ha ottenuto un titolo giudiziale definitivo (nella specie una sentenza di merito) che ha riconosciuto anche espressamente il valore abilitante del titolo posseduto, avendo il Tribunale di Vallo della Lucania, nella motivazione della sentenza n…del ….2017 testualmente affermato: 

 <<Pertanto da tale disposizione normativa emerge che il diploma vecchio ordinamento conseguito prima dell’entrata in vigore della legge del 24.12.2012 n. 228 è equiparato ai cosiddetti diplomi accademici di secondo livello (…) Come detto l’art. 1, comma 107 ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. E’ pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. Tribunale Pavia del 14.9.2015; cfr. Tribunale di Benevento ordinanza del 23.1.2015). Ne deriva che il ricorrente in possesso sia del diploma di scuola secondaria superiore che di quello AFAM vecchio ordinamento….ha diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di II fascia….in quanto titolare di un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento>>. 

Sulla scorta di detta decisione giudiziaria…. irrevocabile… è certo che….l’azione dell’amministrazione scolastica è sul punto vincolata ad attenersi alle risultanze del giudicato esistente in merito, non potendo il MIUR, alla luce del chiaro perimetro del petitum oggetto del succitato giudizio (desumibile dai summenzionati passaggi della sentenza), nuovamente negare alla ricorrente la valenza abilitante del suo titolo di studio nè arbitrariamente circoscrivere la portata dispositiva ed accertativa della decisione in parola al solo ambito dell’inserimento dei docenti nella II o III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto…giacché con riferimento al punto specifico relativo alla valenza giuridica del diploma AFAM vecchio ordinamento il giudizio non manifestava alcuna restrizione correlata a quel determinato ambito. Per le ragioni che precedono, dunque, non appare affatto persuasivo il percorso argomentativo sbrigativamente sviluppato in seno alla decisione del Consiglio di Stato valorizzata dall’amministrazione convenuta (C.d.S. Sezione VI, sentenza n. 703/2020), avendo il Supremo Organo della giustizia amministrativa operato una perimetrazione della valenza dell’accertamento giudiziale in punto di valore legale del titolo che appare allo scrivente illogica e foriera di conseguenze applicative aberranti”.

“Deve, in definitiva, essere prima facie affermato il diritto del….a partecipare, sulla scorta delle risultanze del concorso indetto con D.D.G, n. 85/2018 ed in coerenza con il punteggio riportato all’esito della relativa prova concorsuale per le classi specificate in domanda, alle operazioni di assegnazione di posti che verranno svolte all’esito della procedura concorsuale in parola”.

Sussiste anche il periculum in mora, che va ravvisato nell’irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe al diritto – dovere, costituzionalmente garantito (art. 4), al lavoro, in considerazione del tempo necessario a far valere tale diritto in via ordinaria”…

“P.Q.M. DISPONE che l’Amministrazione scolastica provveda – previa disapplicazione del decreto di esclusione del ricorrente dalle graduatorie relative al concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018 – a reinserire ad ogni fine giuridico il ricorrente ….nelle graduatorie regionali di merito stilate all’esito delle operazioni concorsuali della procedura selettiva in parola, per le classi di concorso indicate in ricorso e nel rispetto del punteggio conseguito all’esito delle prove valutative ex artt. 6 e 11 del DDG n. 85/2018..”

Per accedere alle specifiche info sul RICORSO GDL “AFAM (ABILITATI GIUDICE DEL LAVORO), RECUPERO RUOLO FIT 2018-REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI”, SI CLICCHI SOTTO: 

https://scuolalex.it/ricorso-afam-esclusi-dalle-graduatorie-del-concorso-2018-usr-campania-sicilia-giudice-del-lavoro/

Per altri chiarimenti, s’inoltri unico WhatsApp scrittodal 25 agosto 2020 (no messaggi spezzettati in più giornate, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).