DIPLOMA AFAM ABILITANTE ANCHE AI FINI CONCORSUALI E “RECUPERO RUOLO CONCORSO 2018 – FIT SECONDARIA” – TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. STUDIO LEGALE ESPOSITOSANTONICOLA

DIPLOMA AFAM ABILITANTE E REINSERIMENTO, IN VIRTÙ DEL DICHIARATO VALORE ABILITANTE, NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO D.D.G. N. 85/18 (FASE TRANSITORIA) –ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, A RIDOSSO DELLE IMMISSIONI IN RUOLO, PROVENIENTE DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA (NA).

Un recentissimo pronunciamento giudiziario sulla spendibilità dell’abilitazione A.F.A.M. – già sancita dal Tribunale civile – anche per la partecipazione al concorso “riservato agli abilitati”, è stato emesso dalla Magistratura del Lavoro di Torre Annunziata (NA), a seguito del ricorso, ex art. 700 C.P.C., patrocinato dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola e a beneficio di un docente di chitarra (Comparto AFAM). 

Il ricorrente, insegnante A.F.A.M., in possesso di precedente pronuncia giudiziaria, emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli, che gli riconosceva il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, avvalendosi della citata pronuncia, aveva partecipato al concorso- bandito con D.D.G. Miur n. 85 01.02.2018– per il reclutamento, a tempo indeterminato, rivolto al personale docente nella scuola secondaria, classi AFAM interessate. 

All’istante era consentito l’espletamento della prova orale, di natura didattico-metodologica e non selettiva.

Pubblicate le graduatorie di merito, dopo che il docente era stato già inserito, per il superamento della prova valutativa concorsuale, ne veniva successivamente escluso, in quanto, secondo l’Amministrazione, la decisione giudiziaria si riteneva spendibile ai soli fini dell’inserzione nella seconda fascia Graduatorie d’istituto.

Parte ricorrente, dolendosi dell’esclusione dal concorso, ha rappresentato in giudizio (Magistratura del Lavoro di Torre Annunziata) come la precedente pronuncia – nel dichiarare espressamente che il Diploma rilasciato dalle istituzioni d’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica A.F.A.M. è equipollente al Diploma Accademico di secondo livello, con valore abilitante- abbia riconosciuto la piena natura abilitante del titolo, spendibile, secondo l’interpretazione dei legali, tanto ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, quanto ai fini concorsuali. 

Si è costituito il MIUR con l’USR Campania, sollevando l’eccezione del difetto di giurisdizione e, in via subordinata, chiedendo il rigetto della domanda.

Nell’accogliere il ricorso, il Magistrato del lavoro, Dott. Emanuele Rocco (Torre Annunziata, Napoli), si è espresso nei seguenti termini (estratti dell’ordinanza, ritenuti essenziali):

Preliminarmente va rilevato che sussiste la giurisdizione di questo giudice….. In base ai criteri stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione e dal Giudice amministrativo per il riparto di giurisdizione, e in particolare in relazione all’esclusione dalle graduatorie, si può agevolmente rilevare che nel caso di specie non può essere accolta l’eccezione del MIUR in ordine al difetto di giurisdizione di questo giudice. Il ricorrente, infatti, chiede la disapplicazione del decreto di esclusione dalla graduatoria, graduatoria nella quale egli era già presente per avere partecipato e superato le prove…non viene in rilievo quindi né un provvedimento generale ed astratto di cui si chiede l’annullamento, né un intervento su scelte discrezionali o valutative della pubblica amministrazione. L’eccezione sollevata dal MIUR va pertanto rigettata.

Fatta questa premessa va poi rilevato che il ricorrente ha partecipato al concorso sulla base di un titolo giudiziale costituito da un provvedimento giudiziario (….ordinanza n……del……) che l’ha inserito in seconda fascia. Chiede ora una pronuncia che lo reinserisca nella graduatoria da cui è stato escluso atteso che, come si legge nel ricorso, l’ordinanza….., non impugnata e divenuta, pertanto, irrevocabile, che riconosce valore di titolo abilitante al diploma musicale del ricorrente, in motivazione riconosce anche l’abilitazione a partecipare ai concorsi. Appare, infatti, evidente dalla lettura dell’ordinanza n….che il giudice, nel sancire il diritto del ricorrente all’inserimento in II fascia, ha riconosciuto anche quello di partecipare ai concorsi.

L’ordinanza n….emessa dal Tribunale di Napoli, non impugnata né in alcun modo modificata da successive pronunzie di segno contrario, fa stato quindi in relazione al diritto del ricorrente ad essere inserito in seconda fascia e a partecipare ai concorsi, e non può essere messa in discussione da questo né da altri giudici…. Tanto premesso, alla luce degli effetti positivi dell’ordinanza n……che riconosce la natura del titolo abilitante, il Tribunale accerta l’illegittimità del decreto che ha escluso il ricorrente dalle Graduatorie di Merito per la regione Campania….con conseguente disapplicazione del provvedimento di revoca nonché di ogni altro atto presupposto e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso….strumento musicale CHITARRA…”.

Per accedere alle specifiche info sul RICORSO GDL “AFAM (ABILITATI GIUDICE DEL LAVORO), RECUPERO RUOLO FIT 2018-REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI”, SI CLICCHI SOTTO: https://scuolalex.it/ricorso-afam-esclusi-dalle-graduatorie-del-concorso-2018-usr-campania-sicilia-giudice-del-lavoro/

Per altri chiarimenti, s’inoltri unico WhatsApp scrittodal 25 agosto 2020 (no messaggi spezzettati in più giornate, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).