LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U. È ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO?
UNA RISPOSTA AFFERMATIVA PROVIENE DAL MAGISTRATO DEL LAVORO (SIENA), A SEGUITO DI “RICORSO URGENTE”.
ACCOGLIMENTO EMESSO IN MENO DI 20 GIORNI DALL’AVVIO DELL’AZIONE GIUDIZIARIA!
Con ricorso individuale ed urgente depositato, nelle forme dell’art. 700 C.P.C., nel mese di settembre 2019, la dott.ssa P.E., ritenendo di disporre del titolo abilitante all’insegnamento, costituito dal possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU, ha domandato, alla Magistratura del lavoro, il riconoscimento di detta abilitazione, anche fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto interessate (elenco aggiuntivo previsto dal D.M. 666/2019) personale docente, con posizione spettante in base al punteggio maturato.
La causa è stata patrocinata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
Le Amministrazioni convenute (diramazioni periferiche del M.I.U.R.) si sono costituite in giudizio, contestando la fondatezza della domanda cautelare e chiedendone il rigetto, considerando i titoli allegati validi solo per l’accesso alla III fascia delle graduatorie e privi del valore abilitante.
Per il Giudice del Lavoro di Siena è “ragionevole argomentare, nel caso concreto, in senso favorevole alla ricognizione abilitante, per ragioni sia di coerenza logico-sistematica, che ordinamentale evolutiva, entrambi parametri interpretativi percorribili”.
Si riportano, a questo punto, gli estratti essenziali dell’ordinanza n. cronol. 2493/19, emessa nell’arco di due settimane dal deposito del ricorso:
“I 24 CFU rappresentano il requisito di accesso congiunto ai successivi concorsi per il reclutamento docenti, previsti dall’art. 5 d.lgs n. 59/2017.
Il legislatore, all’art. 1 comma 110 della legge n. 107/2015, ha stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresenta il titolo di accesso, esclusivo, per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal d.lgs n. 59/2017…
In conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline.
Essendo l’accesso concorsuale conseguente, esclusivamente, al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione.
Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha, in sostanza, ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione.
Pertanto, l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU, per espressa previsione legislativa.
Le capacità e qualità didattiche, che consentiranno alla docente ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati, non sono pertanto in discussione e l’esclusione dalla II fascia verrebbe ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante.
Secondo una interpretazione, anche costituzionalmente orientata, deve oggi convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l’accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l’ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie irragionevoli.
Tra altro, si fa notare che il Ministero, con l’emanazione del D.M. 92 del 08/02/2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati –consente la partecipazione, a pieno titolo, a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.
Si intende osservare che è la stessa Amministrazione, mediante il D.M. cit., a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.
La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati, in quanto scelgano di accedere al corso di specializzazione sul sostegno, è dunque palese nella esclusione dei docenti, quali la ricorrente, dall’inserimento nella II fascia”.
IN MERITO AI MOTIVI D’URGENZA (PERICULUM IN MORA)
“…….Sussiste inoltre il pericolo qualificato da ritardo, imminente e irreparabile per equivalente, per la prevalente dimensione non patrimoniale del diritto.
Il d.m. 2019/n. 666, prevede: I commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015 sono così sostituiti: 1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° Ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
P.Q.M. accerta il diritto di P.E. ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto, elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per la provincia di Siena, di cui all’art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, per la classe di concorso di riferimento………., nella qualità di docente regolarmente abilitata all’insegnamento in virtù del possesso di Laurea e 24 CFU, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;
Condanna il Ministero alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l’inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2019/2022 e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento“.
PER VISUALIZZARE E COMMENTARE, CON I LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA, I CONTENUTI DELLA CITATA PRONUNCIA GIUDIZIARIA, SULLA VALENZA ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO DELLA LAUREA UNITA AI 24 C.F.U., È POSSIBILE RAGGIUNGERE GLI AVVOCATI IN SEDE – STUDIO UBICATO A CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), VIA AMATO 7, 80053- OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ, DALLE ORE 15,45 ALLE ORE 19,30, ANCHE CON PRENOTAZIONE TELEFONICA AL NUMERO 08119189944.
Cliccare qui per scaricare un estratto della pronuncia giudiziaria.
Per scaricare le istruzioni operative del “RICORSO SANTONICOLA LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U.=ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”, si clicchi sotto:
https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/
AL FINE DI RICEVERE ULTERIORI CHIARIMENTI, IN MERITO AL RICORSO INDIVIDUALE/URGENTE LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U. PER ABILITAZIONE (VESTE GIURIDICA APPOSITAMENTE RICAMATA SUL SINGOLO CASO), È POSSIBILE INOLTRARE WHATSAPP SCRITTO, NUMERO 3661828489 (NO TELEFONATE). RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE, CON UN VOCALE, IN MEDIA ENTRO SETTE GIORNI DALL’INVIO DEL QUESITO.