IL MAGISTRATO DEL LAVORO DI ROMA HA CONDANNATO IL MIUR A RIESAMINARE LA POSIZIONE DEL RICORRENTE NELLE GRADUATORIE DELLA MOBILITÀ 2016/17 E 2017/18, “ASSEGNANDOLO ALLA SEDE DISPONIBILE -REGIONE CAMPANIA- NELL’ORDINE INDICATO IN DOMANDA DI TRASFERIMENTO”, POICHE’ REFERENTE UNICO DEL PADRE CON HANDICAP GRAVE.
Con ricorso innanzi alla Magistratura del lavoro di Roma, Giudice designato Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, l’interessato, stipulato il contratto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2015/16 (decorrenza 01/09/15 e sede di titolarità presso un’Istituzione romana), domandava la disapplicazione della contrattazione collettiva nazionale, laddove nega il diritto di precedenza, ai fini del trasferimento interprovinciale, presso la sede rientrante nel Comune d’assistenza del parente, affetto da handicap grave.
Il docente, coadiuvato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nel rivendicare il diritto, ai fini dell’attribuzione di nuova titolarità, ad avvalersi della precedenza prevista per l’assistenza al genitore disabile, già con atto di diffida, inoltrato all’ambito Territoriale Provinciale interessato, formalmente richiedeva il riconoscimento, relativo alle ultime procedure di mobilità, della precedenza ex art. 33 L. 104/92, per le operazioni interprovinciali, non essendogli consentito dal sistema telematico, in dotazione del M.I.U.R., di avanzare tale pretesa con la domanda telematica, inviata nei termini di legge.
Ebbene per il Giudicante, sentenza 7549 del 2019 (Tribunale di Roma Sezione lavoro), la normativa contrattuale che riconosce il diritto di precedenza al docente figlio- referente unico del genitore disabile- solo per la mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti. “Tale limitazione appare illegittima: l’articolo 33, comma 5 della legge 104 del 92….. prevede che il dipendente pubblico che assiste il parente entro il secondo grado, affetto da handicap grave, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. L’applicabilità di tale regola alla mobilità del personale della scuola è ribadita specificamente dall’articolo 601 del decreto legislativo N. 297 del 94, che afferma specificamente, al riguardo, un diritto di precedenza, anche per la mobilità, per nulla limitato all’ambito provinciale”.
Ed ancora, “nella fattispecie è dimostrato: che il padre del ricorrente è portatore di handicap grave e che il ricorrente è convivente referente unico del medesimo…; che il ricorrente ha formulato domanda per l’ambito Campania…. ed in subordine per altri ambiti della regione Campania, ai quali sono stati assegnati docenti con punteggio inferiore a quello che avrebbe avuto il ricorrente”.
In definitiva, è stato accertato il diritto dell’insegnante alla precedenza, ex articolo 33 legge 104 del 92, condannando l’Amministrazione convenuta (MIUR e diramazioni periferiche) a rivedere la posizione nelle graduatorie della mobilità, con assegnazione del medesimo alla sede disponibile negli ambiti relativi alla regione Campania e nell’ordine indicato in domanda.
Al fine di ricevere altri chiarimenti sul “RICORSO MOBILITÀ DOCENTI PER LA PRECEDENZA, NEL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE, DEL REFERENTE DI PARENTE CON HANDICAP GRAVE”, s’inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489 (non utilizzabile per le telefonate). Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.