La proposta di tutela giudiziaria, avanzata dai legali Esposito&Santonicola, per un concorso straordinario “non selettivo”.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili avvocati, siamo un gruppo di precari (scuola secondaria), in possesso dei requisiti per l’accesso alla “Procedura Straordinaria, finalizzata all’immissione in ruolo”.

Intendiamo “impugnare” la selettività del reclutamento che, secondo il nostro punto di vista, a differenza degli ultimi concorsi riservati (valutativi e non selettivi), es. FIT 2018, non valorizza l’esperienza della docenza “maturata sul campo”.

Potrebbe illustrarci la proposta di tutela giudiziaria -denominata “RICORSO 180×3 SECONDARIA PER UN CONCORSO STRAORDINARIO NON SELETTIVO” – nel contesto del nuovo reclutamento?

Studio legale Esposito/Santonicola

Gentile docente, innanzitutto descriviamo, schematicamente, il Decreto Ministeriale n. 510 (GU-4°Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 34 del 28/04/2020), che disciplina e bandisce la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Quest’ultima:

A) Riguarda i posti comuni e di sostegno;

B) È organizzata su base regionale;

C) È finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori (distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto);

D) Rende già possibili le immissioni in ruolo, dall’A.S. 2020/21.

La partecipazione alla procedura è riservata ai docenti, anche di ruolo, che, alla data prevista per la presentazione della domanda (03 Luglio 2020), posseggano i seguenti requisiti:

  • Tra l’A.S. 2008/09 e l’A.S. 2019/20 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive;
  • Hanno svolto almeno un anno di servizio specifico;
  • Presentano, per il posto comune, il titolo di studio coerente con la classe di concorso e, per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado;
  • Hanno svolto, il citato servizio, nelle scuole secondarie statali.

Gli aspiranti possono partecipare in un’unica regione, sia per una classe di concorso, sia per il sostegno.

La procedura straordinaria consiste in una prova selettiva scritta, computer based, composta da 80 quesiti a risposta multipla, in 80 minuti, con un punteggio massimo di 80 punti; ed ancora:

  • Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80;
  • Segue la valutazione dei titoli (massimo 20 punti);
  • I vincitori sono collocati nelle graduatorie regionali, utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo (a partire dall’anno scolastico 2020/21) e distinte per classi di concorso, grado d’istruzione, tipologie di posto.

A questo punto, passiamo in rassegna, sempre schematicamente, la proposta di ricorso mirante ad abbattere i criteri selettivi.

L’iniziativa giudiziaria è rivolta ai docenti della secondaria (primo e secondo grado) che:

  1. Tra l’A.S. 2008/09 e l’A.S. 2019/20 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio (esclusivamente statale), anche non consecutive (scuola secondaria) con almeno un anno di servizio specifico;
  2. Possiedono, per il posto comune, il titolo di studio coerente con la classe di concorso e, per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado.

Il ricorso si pone, quale obiettivo, la cancellazione della selezione, affinché venga realizzato “un concorso per soli titoli”.

In che modo?

Domandando la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nell’intento di far dichiarare l’incostituzionalità del Decreto Legge 126/2019 (convertito dalla Legge 159/2019), laddove ha imposto, per il nuovo Concorso Straordinario Secondaria, la prova selettiva scritta (80 quesiti in 80 minuti con voto 7/10), a differenza di quanto avvenuto con il concorso secondaria Fit 2018 (riservato, ma non selettivo).   

Il ricorso si fonda sul seguente sillogismo giudiziario (ragionamento logico deduttivo):

A) PREMESSA MAGGIORE: con l’entrata in vigore della legge 107/2015, l’accesso ai concorsi è stato riservato ai docenti abilitati. All’art. 1, comma 110, della legge 107/2015 è scritto, infatti, che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo), esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento;

B) PREMESSA MINORE: i docenti con 3 anni di servizio, potendo partecipare, secondo il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, al nuovo concorso straordinario (che è un vero e proprio concorso selettivo), si considerano abilitati (ai sensi del comma 110 della legge 107/2015);

C) CONCLUSIONE: i docenti con 3 anni di servizio, potendo partecipare ad una procedura concorsuale che nasce “per abilitati”, ai sensi del comma 110 della legge 107/2015, rivendicano, in quanto abilitati, le stesse modalità concorsuali “riservate agli abilitati” dal Decreto Legislativo n. 59 del 2017, art. 17 comma 2 lett. B (FIT 2018 Secondaria, semplice colloquio orale non selettivo e valutazione dei titoli), contestando la sottoposizione ad una rigorosa selezione scritta (80 quesiti in 80 minuti e prova orale finale).

Per accedere alle istruzioni operative del “RICORSO 180×3 SECONDARIA PER UN CONCORSO STRAORDINARIO NON SELETTIVO”, si clicchi sotto: https://scuolalex.it/ricorso-180×3-secondaria-per-un-concorso-straordinario-non-selettivo/