Mobilità 2020 e “vincolo quinquennale” IMPOSTO AI DOCENTI ASSUNTI ATTRAVERSO IL FIT 2018, in data 01 settembre 2019, attraverso Graduatorie pubblicate dopo il 31 Agosto 2018.

È possibile domandare, al giudice del lavoro, la rimozione di tale vincolo, ai fini della partecipazione alla mobilità interprovinciale 2020/2021, indetta con ordinanza n. 182 del 23 marzo 2020.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili avvocati, 

Sono un docente a tempo indeterminato, dal 01 settembre 2019, assunto attraverso le Graduatorie Regionali di merito (GMRE) del concorso straordinario 2018, Scuola Secondaria.

Ho sottoscritto il contratto a tempo indeterminato, dopo aver superato la procedura concorsuale, indetta ai sensi del DDG N. 85/2018, per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’ulteriore precisazione che le graduatorie regionali di merito, dalle quali è scaturita l’assunzione, sono state pubblicate dopo il 31 agosto 2018.

Ebbene, per l’anno scolastico 2020/21, con apposita domanda, ho manifestato la volontà di partecipare alla mobilità.

Tuttavia, mi è stato anticipato che sarò tenuto a permanere, nell’istituzione scolastica di assegnazione della titolarità, per ben quattro anni, non potendo richiedere alcun trasferimento, nell’anno scolastico 2020/21.

Tanto in ragione di un vincolo, impeditivo al trasferimento, che riguarderebbe i docenti, assunti attraverso il concorso riservato del 2018- D.D.G. 85/18, nominati in ruolo sulla base delle graduatorie regionali di merito, pubblicate dal 01.09.2018.

A questo punto, l’immesso in ruolo il 01 settembre 2019, attraverso graduatorie concorsuali pubblicate “in ritardo”, non potrebbe partecipare alla procedura di mobilità?

Come posso tutelarmi?

Studio legale Esposito/Santonicola

Gentile docente, facciamo un passo indietro:

Per la procedura concorsuale 2018, alla quale ha partecipato, non è stata pubblicata la graduatoria di merito, finalizzata all’assunzione, entro il 31 Agosto 2018, certamente per causa a lei non imputabile, ragion per cui non ha potuto, da subito, avviare il percorso formativo, “denominato FIT” (anteprima del ruolo).

Veniva, pertanto, emanato il Decreto Ministeriale 631/2018, provvedimento riferito ai candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie del concorso 2018, pubblicate in ritardo:

Il citato Decreto accantonava i posti spettanti ai docenti che, a causa dei ritardi nelle procedure di pubblicazione delle graduatorie, non erano stati ammessi, da subito, al percorso Formativo ante ruolo.

Ora, l’immesso in ruolo in data 01 settembre 2019- in base all’art. 13, comma 3, del D.Lvo 13 aprile 2017, n. 59, modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m, 3) – sarebbe tenuto a permanere, nell’istituzione scolastica di assegnazione della titolarità, per ben quattro anni, non potendo richiedere alcun trasferimento, nell’anno scolastico 2020/21.

I colleghi “fortunati”, assunti dalle graduatorie del concorso (DDG 85/2018) -pubblicate entro il 31 Agosto 2018 e, conseguentemente, già avviati, nell’anno scolastico 2018/2019, al percorso formativo pre ruolo, ai sensi dell’art. 1, comma 795 legge 30 dicembre 2018, n. 145: “continuerebbero a beneficiare delle disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, che non prevedono l’apposizione del citato vincolo temporale sulla mobilità 2020/21.

Più semplicemente, sarebbe previsto il blocco quinquennale, sulla scuola d’assunzione, in relazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del dicembre 2018, che non consente la mobilità territoriale e professionale, nei 4 anni successivi all’assunzione, per i docenti neo immessi in ruolo l’1/09/2019, individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018), pubblicate dopo il 31/08/18, ex DM 631/2018, con obbligo della permanenza quinquennale sulla sede, a differenza di coloro che, pur avendo partecipato alla medesima procedura concorsuale, sono stati, per circostanze del tutto casuali, avviati al ruolo precedentemente (A.S. 2018/19), essendo state pubblicate, le Graduatorie concorsuali, entro il 31.08.18.

In ragione dell’indicata disparità di trattamento, è possibile presentare ricorso, argomentando come, nella qualità di assunto in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso Secondaria -bandito con DDG 2018, n. 85- approvate dopo il 31 agosto 2018 ed avviato al ruolo nell’anno scolastico 2018/19, ex D.M. 631/18, non potrà che ritenersi esonerato dal “vincolo quinquennale”, imposto alla procedura di trasferimento, parimenti ai colleghi, assunti con identica procedura concorsuale (D.D.G. 85/18), che continuano a beneficiare delle disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017 -nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018 -le quali non prevedono l’apposizione di alcun vincolo temporale sulla mobilità 2020/21.

Secondo la nostra impostazione, il Decreto Ministeriale 631/18, nel cui regime normativo ricade la sua posizione, all’articolo 1 comma 1, esplicitamente afferma che il momento d’assunzione (c.d. facoltà assunzionale) deve essere riferito all’anno scolastico 2018/19, non ricadendo, pertanto, nel blocco quinquennale.

Obiettivo finale: riconoscimento del diritto di partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2020/2021, bandita con ordinanza n. 182 del 23.03.20, valorizzandosi la domanda/diffida di trasferimento presentata.

Per info mirate sul “RICORSO MOBILITÀ DOCENTI PER LA RIMOZIONE DEL VINCOLO QUINQUENNALE IMPOSTO AGLI ASSUNTI ATTRAVERSO IL FIT 2018 (in data 01 settembre 2019, attraverso Graduatorie pubblicate dopo il 31 Agosto 2018- ex D.M. 631/18)”, si clicchi sotto: https://scuolalex.it/ricorsi-urgenti-mobilita-2020/

Per ulteriori chiarimenti, s’inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489.