IL SERVIZIO DIDATTICO MATURATO REITERATAMENTE SUL SOSTEGNO, “SENZA SPECIALIZZAZIONE”, PUÒ ESSERE SPENDIBILE NEI TERMINI DELL’ AMMISSIONE DIRETTA, IN SOVRANNUMERO, AL NUOVO PERCORSO SPECIALIZZANTE SOSTEGNO, TFA V CICLO? È POSSIBILE DOMANDARLO IN SEDE GIUDIZIARIA…

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Sono un docente precario, inserito nelle graduatorie d’istituto di terza fascia, non specializzato, avendo tuttavia insegnato, per ben 6 anni, sul sostegno, nella scuola secondaria di secondo grado. 

Ho lavorato sui posti privi del titolare della cattedra, attraverso incarichi formalmente assegnati, previo scorrimento delle graduatorie relative alla classe del posto comune, sostanzialmente attribuiti attingendo dalle dotazioni organiche destinate al sostegno. 

Il meccanismo di nomina è noto quale sistema delle “graduatorie incrociate”.

Ora mi chiedo: avendo sottoscritto contratti del tutto identici a quelli firmati dai colleghi “specializzati” – e avendo svolto le medesime mansioni – potrei rivendicare, nella sede giudiziaria, in ragione dell’esperienza alla didattica “maturata sul campo”, il diritto all’equiparazione, della mia condizione professionale, a quella degli idonei ad accedere in sovrannumero al prossimo corso specializzante (TFA Sostegno V Ciclo), senza sostenere alcuna selezione?

Studio legale Esposito/Santonicola

Gentile docente,

Si tratta, certamente, di una questione particolare, dall’indubbio fascino giuridico.

Potremmo argomentare, nella sede giudiziaria, il seguente sillogismo (ragionamento logico deduttivo):

  1. PREMESSA MAGGIORE: Per accedere “in sovrannumero” al prossimo TFA sostegno, occorre avere riconosciuta una precedente idoneità, come previsto dall’articolo 4 comma IV Decreto Ministeriale 92/19;
  1. PREMESSA MINORE: Detta idoneità, si ritiene possa essere ridefinita o anche intesa, in chiave costituzionalmente orientata, quale condizione professionale di chi sia stato “reiteratamente utilizzato come docente di sostegno, sine titulo”, sui posti privi del titolare, avendo sottoscritto contratti del tutto identici a quelli stipulati dai colleghi specializzati;
  2. CONCLUSIONE: il docente, reiteratamente riconosciuto, dalle istituzioni scolastiche statali, quale idoneo all’insegnamento sul sostegno (avendo sottoscritto contratti, su tale tipologia di docenza), potrà riporre un “legittimo affidamento” a che il Ministero gli attribuisca l’equipollenza, della reiterata didattica sul sostegno, all’idoneità piena a tale insegnamento, spendibile nei termini della partecipazione diretta al corso specializzante.

Per info dettagliate sul possibile “RICORSO PER DOMANDARE L’EQUIPOLLENZA DEL SERVIZIO PLURIENNALE SUL SOSTEGNO, SENZA SPECIALIZZAZIONE, ALLA CONDIZIONE PROFESSIONALE DEI DOCENTI IDONEI NON VINCITORI TFA SOSTEGNO”, si inoltri WhatsApp scritto al numero 366 18 28 489.

Risponderà direttamente l’avvocato, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.