SERVIZIO MILITARE NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA…

Il Consiglio di Stato (Sezione Settima) – con la recentissima sentenza del 09/01/2023 – si è nuovamente espresso in merito alla posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato), non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.

Il Collegio Giudicante, presieduto nell’occasione dal dott. Claudio Contessa (Magistrato estensore Sergio Zeuli), ha fatto riferimento, a tal proposito, al precedente della Sezione n° 1720 del 10 marzo 2022 (pronuncia ottenuta dai legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo), con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio “per l’anno di servizio militare” deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l’aspirante A.T.A. 

SI RIPORTANO LE PAROLE DEL CONSIGLIO DI STATO: a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell’ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. È lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello deve essere, dunque, accolto.

Per valutare “LA PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO INDIVIDUALE ATA/DOCENTI PER IL PIENO RICONOSCIMENTO, IN GRADUATORIA, DEL SERVIZIO MILITARE”, si consiglia di inviare, ai legali Esposito Santonicola, whatsapp (scritto o audio) al 3661828489. Giungerà risposta vocale personalizzata.

A seguire le istruzioni operative del RICORSO INDIVIDUALE ATA MILITARE AL GIUDICE DEL LAVORO: https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/