ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO “COMPARTO AFAM”. FANTASTICA NOVITA’ PROVENIENTE DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI NOLA

L’ABILITAZIONE GIUDIZIARIA, RICONOSCIUTA DAL MAGISTRATO DEL LAVORO, NON SCADE! 

IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA A.F.A.M. “VECCHIO ORDINAMENTO”, GIÀ ACCERTATO CON SENTENZA “PASSATA IN GIUDICATO”, NON PUÒ ESSERE RIMESSO IN DISCUSSIONE DALL’UFFICIO SCOLASTICO…

SANCITO IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO  “A PIENO TITOLO” IN I FASCIA G.P.S. 

A CURA DEI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Con ricorso urgente ex art.700 c.p.c., stilato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il docente A.F.A.M. – beneficiario di una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli con la quale veniva riconosciuta la natura di titolo abilitante al diploma c.d. Afam “vecchio ordinamento” (unitamente al diploma di maturità) – deduceva di aver presentato, in data 27.5.22, domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS, biennio 2022/24, per l’insegnamento sulle classi di concorso A029, A030, AL55, AL56.

In particolare, indicava nella domanda, quale titolo abilitante, la sentenza definitiva del Tribunale di Napoli.

Pubblicate le graduatorie, l’istante risultava inspiegabilmente inserito in prima fascia “con riserva” e – proprio in virtù di tale inserimento con riserva – non veniva individuato in qualità di avente titolo alla stipula del contratto. 

Tanto premesso, ritenendo l’operato dell’Amministrazione illegittimo, chiedeva “con urgenza” che fosse accertato il proprio diritto all’inserimento in prima fascia delle GPS “a pieno titolo”. 

In sostanza, il ricorrente, benchè titolare di una sentenza definitiva, risultava inserito con riserva nelle GPS (prov. di Napoli), con preclusione della possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione delle supplenze, per il biennio 2022/24.

Tale condotta arrecava un rilevante danno professionale, se consideriamo che dalla pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, il ricorrente aveva prestato, ininterrottamente, servizio negli A.A.S.S. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

Tra l’altro, le supplenze scolastiche costituiscono l’unica fonte di reddito del prof., per provvedere alle esigenze proprie e del nucleo familiare.

Investito della questione il Giudicante di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha osservato (estratti del pronunciamento ritenuti essenziali): “In ordine al fumus, ovvero l’accertamento del diritto all’inserimento senza riserva in I fascia delle GPS (e dunque nella II Fascia delle graduatorie di Istituto) – che, a sua volta, presuppone il riconoscimento della natura di titolo abilitante al diploma di conservatorio cd. vecchio ordinamento – è preclusa una nuova valutazione da parte dell’odierno giudicante, posto che sulla questione si è già pronunciato il Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato (circostanza ammessa anche dal Ministero convenuto) e, pertanto, tale statuizione non può essere oggetto di rivalutazione né da parte dell’Ufficio Scolastico né tantomeno da parte della odierna scrivente in virtù del principio dell’intangibilità del giudicato e del ne bis in idem”.

Nel caso di specie, la sentenza definitiva del Tribunale di Napoli emessa a beneficio del ricorrente (sempre per il tramite dei legali Esposito Santonicola) – ha statuito cheIn altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all’insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio. E’ pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comparto AFAM). (…) In definitiva, a parità di valore abilitante al fine dell’insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento.

La succitata sentenza partenopea aveva, dunque, riconosciuta la natura abilitante del titolo AFAM posseduto dal ricorrente.

A questo punto, la statuizione giudiziale (Tribunale del Lavoro di Napoli), passata in giudicato, costituisce elemento rilevante, comune alla fattispecie oggetto del presente giudizio (inserimento in I fascia GPS “pleno iure”, riservata ai soli docenti in possesso del titolo di abilitazione) e gli effetti positivi del giudicato della sentenza impongono al giudice di questo secondo giudizio (Tribunale del Lavoro di Nola) di decidere “tenendo conto di quanto già stabilito, riconoscendo come equipollente al titolo di abilitazione il diploma di conservatorio cd vecchio ordinamento, posto che, su tale specifico capo di domanda, si è già formato il giudicato e ne è dunque precluso il riesame“.

Per le ragioni su esposte, il Magistrato nolano (con recentissima decisione) ha accolta la domanda, con riconoscimento del diritto del ricorrente all’inserimento in I fascia delle GPS “a pieno titolo” per le classi di concorso (A.F.A.M.) interessate.

Per richiedere la presentazione del RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO CONTRO L’ESCLUSIONE DALLA I FASCIA G.P.S. O PER L’INCLUSIONE “A PIENO TITOLO” IN GRADUATORIA, A BENEFICIO DEI DOCENTI “DICHIARATI ABILITATI CON PRECEDENTI PRONUNCE GIUDIZIARIE”, si consiglia di inviare, ai legali Esposito Santonicola, whatsapp (scritto o audio) al 3661828489. Giungerà risposta vocale personalizzata.

A seguire,  L’INTERVENTO VIDEO DELL’AVVOCATO ALDO ESPOSITO DAL TITOLO “L’ABILITAZIONE GIUDIZIARIA NON SCADE”