LEGGE 68/99 E GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA PER LA RISERVA DI POSTI ED “ERRORE DELL’ALGORITMO MINISTERIALE”. TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA

RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL RICORRENTE – IN VIRTÙ DELLA COLLOCAZIONE NELLA SECONDA FASCIA GPS E DELLA CONDIZIONE DI RISERVISTA EX LEGE 68/1999AD ESSERE CONVOCATO, PER GLI INSEGNAMENTI INTERESSATI, AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO A TERMINE (30 GIUGNO/31 AGOSTO).

A CURA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Con ricorso urgente, ex art 700 c.p.c., l’assistito premetteva in fatto: 

A) di essere in possesso del diploma tecnico pratico (I.T.P.) e dei crediti formativi idonei all’insegnamento;

B) di essersi inserito, ai sensi dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022, nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS Fascia 2), per le classi di concorso B003 (LABORATORI DI FISICA) e B017 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE);

C) di aver documentato, in fase di presentazione della domanda – nell’apposita sezione denominata “titoli di riserva” – la condizione di invalido civile, richiamando in domanda l’iscrizione nell’elenco provinciale dei lavoratori diversamente abili e lo status invalidante, ai fini del collocamento mirato.

Ebbene, a seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS, A.S. 2022/23 posto comune – a cura del preposto dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio VI), Ambito territoriale per la Provincia di Roma – era stato collocato in seconda fascia G.P.S. (per la classe B003 “con titolo di preferenza ex lege 68/99” e per la classe B017, sempre “con titolo di preferenza ex lege 68/99”).

Essendo utilmente inserito nelle citate G.P.S. di Roma, aveva espresso per via telematica e con riferimento agli insegnamenti di interesse, le 150 preferenze delle sedi, ai fini dell’assegnazione delle supplenze annuali/sino al termine delle attività didattiche.

Nella qualità di appartenente alle “categorie protette” ai sensi della legge 68/1999 – poichè invalido civile (con percentuale di invalidità pari o superiore al 46%), con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato – il docente vantava il diritto ad una “riserva dei posti ” ai fini dell’assunzione, a prescindere dal posizionamento in graduatoria

Malgrado ciò, pubblicati i primi esiti delle supplenze docenti da GPS, per l’A.S. 2022/23, non era inspiegabilmente risultato tra i beneficiari del contratto a tempo determinato.

Successivamente l’USR Lazio (ATP di Roma) – anche a seguito delle sopravvenute disponibilità relative alle cattedre e agli spezzoni orari delle scuole di ogni ordine e grado – aveva avviato nuovi turni di conferimento delle supplenze. L’A.T.P. di Roma aveva, anche in tal caso, omesso di inserire, tra i nominativi destinatari di una proposta a tempo determinato, quello del ricorrente, mentre erano stati nominati colleghi “in assenza di titoli preferenziali o di riserve”.

Hanno argomentato, a questo punto, i legali Esposito Santonicola, quanto al fumus boni iuris, in ordine alla violazione (da parte del Ministero convenuto) della Legge n. 124/99 e dell’O.M. 112 del 6/5/2022, posto che l’algoritmo predisposto dal Ministero, nel caso in cui i docenti interessati – nel turno di nomina precedente – non avessero ricevuto l’incarico (per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata), erroneamente li considerava come rinunciatari, escludendoli, così, dai successivi turni di nomina. Tale interpretazione era ritenuta violativa del disposto dell’art 12 commi 3 e 4 dell’O.M. 112/2022, in quanto solo la mancata presentazione dell’istanza di scelta delle precedenze costituiva – ai sensi delle citate disposizioni – rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato da tutte le graduatorie cui l’aspirante avesse titolo, mentre la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, costituiva rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse. 

Hanno lamentato poi i legali, esperti in diritto scolastico, la ” violazione del diritto di precedenza per riserva di posti ex lege 12/3/99 n° 68 “, richiamata dall’art 12 comma 14 O.M. 112/2022 e, quanto al periculum in mora (motivo d’urgenza del ricorso), hanno dedotto che l’assistito stava subendo un grave danno, derivante dall’esclusione della possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione delle supplenze, previste per l’anno scolastico 2022/23, evidenziando la condizione di invalidità e la mancanza di occupazione, sostenendo, infine, che i tempi medi del giudizio ordinario avrebbero comportato “oltre il danno professionale” anche la compromissione di un sostentamento dignitoso del ricorrente e del nucleo familiare. 

Nel ritenere il ricorso meritevole di accoglimento, il Magistrato del Lavoro di Roma, Dott.ssa E. Capaccioli, si è espresso nei seguenti termini (estratti essenziali): “tenuto conto di quanto documentato dal ricorrente in ordine alla sua posizione di riservista ex lege 68/99, non è dato comprendere la motivazione dell’esclusione del medesimo dai nuovi turni di assegnazione delle supplenze a seguito di sopravvenute possibilità, atteso che, come emerge dal bollettino approvato con provvedimento dirigenziale in all. al ricorso, sono stati destinatari di proposte di contratto, per le classi richieste dal ricorrente, altri docenti che non risultano vantare titoli preferenziali o riserve.  Quanto al periculum in mora, è sufficiente evidenziare che il ricorrente è disoccupato, invalido al 46%; i tempi del procedimento ordinario rischierebbero di compromettere la possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione delle supplenze dell’anno 2022/2023, con grave danno del ricorrente e del nucleo familiare in merito al dignitoso sostentamento economico. P.Q.M. accerta e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù della collocazione nella seconda fascia GPS e della condizione di riservista ex Lege 68/1999, ad essere convocato, per gli insegnamenti interessati, ai fini della stipula del contratto a termine (30 giugno/31 agosto), attraverso gli elenchi G.P.S. della provincia di Roma; ordina al Ministero convenuto di porre materialmente in essere ogni adempimento funzionale alla stipula del citato contratto“.

Per info specifiche in merito ai “RICORSI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI RISERVA LEGGE 68/1999, PER L’ASSUNZIONE PRIORITARIA DALLE G.P.S. E DALLE GRADUATORIE CONCORSUALI, PER IL RECUPERO DEI PUNTEGGI E DELLE SPETTANZE ECONOMICHE IN RAGIONE DELLA MANCATA ASSEGNAZIONE D’INCARICO”, si inoltri WhatsApp, messaggio scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).

Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA osserva le seguenti fasce orarie:

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