DIFFIDA SPECIALE PER CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO AL CORSO T.F.A. SOSTEGNO SENZA SELEZIONE PER I DOCENTI TRIENNALISTI.

L’iniziativa è rivolta ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria che hanno maturato tre anni di servizio sul sostegno e sono soggetti alle selezioni per specializzarsi.  Link per accedere alla tutela legale: https://scuolalex.it/diffida-speciale-per-accesso-diretto-al-corso-t-f-a-sostegno-senza-selezione-per-tutti-i-docenti-triennalisti/ ATTIVA SINO AL 12 GENNAIO 2024.

Suo Fondamento:

Si basa sull’interpretazione dell’articolo 18-bis del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, che fa riferimento all’”accesso ai percorsi” di specializzazione per docenti con esperienza sul sostegno, senza indicare l’obbligo di selezioni.

Recentemente, lo Studio Legale Esposito Santonicola ha portato la questione al cospetto del Consiglio di Stato, impugnando l’obbligo di sottoposizione alle selezioni, per il T.F.A. Sostegno VIII Ciclo.

Gli avvocati hanno sostenuto l’accesso diretto e automatico al corso di specializzazione per i docenti con esperienza sul sostegno, contrastando la posizione del Ministero.

Sulla problematica, il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 5031/2023, ha riconosciuto l’assoluta rilevanza della questione, stabilendo il necessario approfondimento nel merito.

ACCESSO AI NUOVI CONCORSI STRAORDINARI P.N.R.R. “PER POSTI DI SOSTEGNO DIDATTICO” NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA, SPECIFICAMENTE PER I DOCENTI GIÀ AMMESSI AL CORSO T.F.A. SOSTEGNO VIII CICLO.

Link per ricorso: https://scuolalex.it/ricorso-tfa-sostegno-viii-ciclo-accesso-ai-nuovi-concorsi-infanzia-primaria-secondaria/ ATTIVO SINO AL 12 GENNAIO 2024.

L’iniziativa è indirizzata ai docenti che, avendo superato le selezioni, stanno frequentando il Corso TFA Sostegno VIII Ciclo, per il grado d’istruzione di interesse.

L’obiettivo è ottenere il riconoscimento del diritto dei docenti, iscritti al Corso T.F.A. Sostegno VIII Ciclo, di partecipare ai nuovi reclutamenti sul sostegno, nonostante non abbiano ancora formalmente conseguito la specializzazione.

Si chiede parità di trattamento con i docenti specializzati all’estero in attesa dell’omologazione del titolo.

Per aderire al ricorso, è necessario essere iscritti al Corso Specializzante T.F.A. Sostegno VIII Ciclo.

Fondamento Giuridico del Ricorso. La tutela legale si basa sulla discriminazione tra i docenti italiani in attesa di specializzazione e i docenti specializzati all’estero in attesa di omologazione. Tale disparità di trattamento è considerata una violazione dei principi di equità e buona amministrazione.

RICORSO RELATIVO ALLA CARTA DOCENTE PER I PRECARI.

Di seguito il link: https://scuolalex.it/ricorso-carta-docente-per-i-precari-al-giudice-del-lavoro/ SEMPRE ATTIVO!

Fondamento: Si basa sulla significativa sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 27 ottobre 2023. Questa decisione chiarisce diversi aspetti legati all’erogazione della Carta Docente, secondo cui:

-La Carta Docente è dovuta agli insegnanti a tempo determinato che abbiano lavorato per un intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. L’omessa presentazione di una domanda al Ministero non impedisce il riconoscimento di questo diritto;

-La Carta Docente non è considerata come parte della retribuzione, bensì un rimborso per spese formative. In caso di impossibilità di erogare la Carta specificamente, è previsto un risarcimento del danno.

-La prescrizione per richiedere la Carta Docente è di 5 anni dalla maturazione del diritto o dalla possibilità di registrazione online. Per le azioni risarcitorie, legate alla mancata attribuzione della Carta, il termine di prescrizione è di 10 anni dalla data di uscita dal sistema scolastico.

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE.

Ecco come accedere al ricorso: https://scuolalex.it/proposta-di-ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-il-recupero-delle-spettanze-economiche-per-le-ferie-non-godute/  SEMPRE ATTIVA.

La Corte di Appello di Firenze, con recentissima sentenza, si è pronunciata sul caso di un docente della scuola secondaria, specializzato sul sostegno, che ha lavorato con contratti a tempo determinato per diversi anni scolastici. La Corte ha riconosciuto il diritto del docente alla monetizzazione delle ferie non godute oltre agli interessi, in base alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente fruiti. Ha applicato i principi di diritto dell’Unione Europea, stabilendo che, anche se il lavoratore non abbia richiesto le ferie, vanti comunque un diritto all’indennità finanziaria per le ferie non godute, purché il datore di lavoro non abbia fornito informazioni adeguate su tale diritto. Ha dichiarato, inoltre, infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sostenuta dal Ministero, applicando, invece, un termine prescrizionale decennale.

Per ulteriori informazioni e per ricevere una risposta vocale diretta del legale, si prega di inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489.