Il Consiglio di Stato consente alla docente la partecipazione alla selezione e al corso abilitante.

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

La vicenda si colloca nel contesto del concorso per l’accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, denominato T.F.A. Sostegno VIII Ciclo, indetto dall’Università degli Studi di Salerno.

Il bando stabiliva, come requisito di accesso per la scuola secondaria, il possesso dei 24 crediti formativi universitari (CFU) da acquisire entro il 31 ottobre 2022.

La ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato cassazionista Aldo Esposito e dal collega Ciro Santonicola, ha partecipato alle selezioni per l’accesso al corso. Nonostante avesse superato brillantemente tutte le fasi selettive, rischiava di vedersi negare l’avanzamento professionale a causa della mancata acquisizione dei 24 CFU entro la data stabilita dal bando.

I legali Esposito e Santonicola hanno argomentato, sia in primo grado che in appello, che il requisito dei 24 CFU derivasse da un’errata interpretazione di una nota informativa e di una FAQ ministeriale, facendo riferimento al decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, in particolare all’articolo 44.

Secondo la loro tesi, la legge n. 79/2022 (che converte il decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36), nella parte in cui ha previsto il possesso dei 24 C.F.U. “entro il 31 ottobre 2022”, si riferiva esclusivamente ai requisiti per la partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti della scuola primaria e secondaria, e non al T.F.A. Sostegno Ottavo Ciclo.

Inoltre, gli avvocati hanno evidenziato una possibile disparità di trattamento tra i docenti laureati, come la ricorrente, e i colleghi Tecnico Pratici (ITP), che non erano tenuti ad acquisire i 24 CFU per partecipare al corso specializzante.

Nonostante il TAR Lazio avesse inizialmente respinto la domanda giudiziaria cautelare, ritenendo che i requisiti di accesso fossero conformi alla normativa vigente, il Consiglio di Stato (Sezione Settima), presieduto dal Giudice dott. Claudio Contessa, ha accolto l’appello il 10/01/2024.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato: “accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado, ai fini dell’articolo 55, comma 10, c.p.a. , riconoscendo altresì alla ricorrente la possibilità di partecipare alla procedura e al corso abilitante, nelle more della decisione del ricorso e fino alla pubblicazione della sentenza”.

In conclusione, i Giudici hanno permesso all’appellante di partecipare alla procedura e al corso abilitante in attesa della decisione definitiva, riconoscendo la necessità di salvaguardare la condizione soggettiva della ricorrente.

Per informazioni sulle “tutele legali per l’accesso ai corsi specializzanti”, è possibile contattare gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, inviando un messaggio scritto o audio, tramite WhatsApp, al numero 3661828489.