Personale ATA: accoglimento giudiziario particolare.
Il periodo di prova deve essere sospeso durante le assenze per malattia e per aspettativa non retribuita per motivi familiari…
A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
La sentenza in esame riguarda un caso di impugnativa, stilata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, di un decreto di mancato superamento del periodo di prova da parte di un assistente amministrativo, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e del preposto Istituto Comprensivo.
Il dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la mansione di assistente amministrativo, aveva svolto, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del CCNL del 18 aprile 2018, il periodo di prova della durata di quattro mesi.
L’Istituto Comprensivo, in qualità di parte datoriale, aveva espresso un parere negativo sul superamento del periodo di prova, motivando tale decisione con “l’insufficienza di elementi utili alla valutazione delle qualità personali e professionali, a causa della protratta assenza”, allegando un prospetto con l’elenco delle assenze, dal quale risultava che, nell’anno scolastico 2022/2023, al lavoratore erano stati concessi tre giorni di permesso per motivi familiari/personali, diciannove giorni di assenza per malattia, un giorno per visita specialistica e trecentodieci giorni di assenza per aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.
I legali scuola, già nel settembre 2023, avevano diffidato l’Istituto Comprensivo affinché, avvalendosi del potere di autotutela, annullasse il decreto di mancato superamento del periodo di prova e, anche in sede giudiziaria, hanno sostenuto che il periodo di prova avrebbe dovuto essere sospeso “durante le assenze per malattia e per aspettativa non retribuita per motivi familiari, come previsto dall’art. 30, commi 3 e 4, del CCNL del 18 aprile 2018”.
Il Giudice procedente, la dott.ssa Amalia Savignano (III Sezione Lavoro di Roma), ha ritenuto illegittimo il decreto che esprimeva un parere negativo sul superamento del periodo di prova, poiché l’aspettativa non retribuita è una causa di sospensione del rapporto di lavoro che interrompe temporaneamente le obbligazioni reciproche tra dipendente e datore di lavoro.
Ad ogni modo, essendo intervenuto, nelle more del giudizio, un parere dell’Avvocatura dello Stato ministeriale finalizzato all’annullamento del decreto di non superamento del periodo di prova, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Ha tuttavia condannato il MIM al pagamento delle spese di lite, per l’evidente fondatezza delle pretese avanzate dagli avvocati Esposito e Santonicola, applicando il principio della c.d. “soccombenza virtuale”, dato che “il mancato superamento del periodo di prova era stato originariamente giustificato con assenze che, secondo il CCNL, avrebbero dovuto comportare una sospensione del periodo di prova”.
L’Autorevole Magistrato ha scritto nel dettaglio: “Atteso che l’art. 30, comma 3, del CCNL istruzione 2016/2018 prevede che, ai fini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato e che il successivo comma 4 statuisce che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. È evidente che, in caso di assenze (non per malattia, ma) per aspettativa non retribuita, continua ad operare la sospensione del servizio con la conseguente possibilità di ricominciare il periodo di prova una volta cessata l’anzidetta causa di sospensione. Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro, infatti, l’art. 18 del CCNL del 29 novembre 2007, relativo al personale del comparto Scuola, prevede anche l’aspettativa per motivi personali o familiari. Tale aspettativa, come tipica causa di sospensione, determina quindi il temporaneo venir meno, per tutta la durata temporale della stessa, delle reciproche obbligazioni delle parti nell’ambito del rapporto di lavoro: sia quella del dipendente di rendere la prestazione lavorativa, sia quella dell’ente, quale datore di lavoro, di corrispondere la relativa retribuzione.
Ne consegue che l’I.C., ai sensi dell’art. 30, comma 4, del CCNL istruzione 2016/2018, avrebbe dovuto sospendere il periodo di prova per l’A.S. 2022/2023 e, dunque, l’illegittimità del decreto con cui originariamente era stato espresso il parere negativo al superamento del periodo di prova”.
Per informazioni in merito alle tutele legali contro il mancato superamento del periodo di prova per docenti e ATA, è possibile interagire con lo studio legale Esposito Santonicola nelle seguenti modalità:
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