PUNTI 6 SERVIZIO MILITARE “PERSONALE  ATA” – TRIBUNALE DEL LAVORO DI SIENA, IN PIENA SINTONIA CON GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI SUPERIORI, DI LEGITTIMITÀ E AMMINISTRATIVA…

Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente – che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica – al riconoscimento, in termini di punteggio e ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).

RICORSO ATTIVO IN HOME PAGE, SITO SCUOLALEX.IT

INIZIATIVA LEGALE ANCHE A BENEFICIO  DEI DOCENTI “CON SERVIZIO MILITARE”…

Nel pieno clima natalizio, lo studio legale Esposito Santonicola rende nota la nuova sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Siena che – sulla scia del pronunciamento apripista proveniente dal Consiglio di Stato (Sezione VII, 10/03/2022) – ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente “nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva” di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all’interno delle graduatorie ove ha chiesto l’inclusione, del servizio militare di leva “non effettuato in costanza di nomina”, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d’interesse.

In particolare, il ricorrente concorre per i profili del personale ATA di Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS) e Assistente Tecnico (AT), avendo dichiarato, tra i titoli di servizio, quello prestato, dal 1988 al 1989, presso il Battaglione  Carabinieri. 

Ebbene, il servizio in questione è stato prestato “non in costanza di nomina” e, con l’aggiornamento delle graduatorie (a mezzo D.M. n. 50/2021), il dipendente si era visto attribuire il punteggio di soli 0,60 (punti) per un anno di servizio, a fronte di quello maturato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario.

In estrema sintesi egli ha affermato, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il diritto alla corretta, più elevata e piena valutazione del servizio militare, ai fini del miglior posizionamento in graduatoria, sottolineando, il lavoratore, di aver conseguito il titolo di studio, valido per l’accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, in epoca antecedente alla prestazione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare).

Investito della problematica, il Tribunale del lavoro di Siena, nella persona del Giudice dott. Delio Cammarosano – condividendo gli orientamenti giurisprudenziali delle Corti superiori, di legittimità e amministrativa e le argomentazioni illustrate dallo Studio Legale Esposito Santonicola – ha accolto il ricorso nei seguenti termini (si riportano gli estratti ritenuti significativi, anche in ragione del peso delle parole utilizzate dall’Autorevole Giudicante…): “…Si resta tuttavia sorpresi dell’assoluto silenzio serbato da quei magistrati in ordine alla giurisprudenza qui citata…. anche di legittimità, cui evidentemente si contrappongono, dovendosi ragionevolmente presumere la sua conoscenza…lo stesso Consiglio di Stato, nella pronuncia 2022 n. 1720 richiamata dal ricorrente, mostra di aderire all’orientamento assunto dalla Cassazione, muovendo dalla ord. 2020/n. 7569, cit., in fattispecie del tutto analoga, compiendo anche riferimento all’indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa…accerta il diritto del ricorrente… – che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica – al riconoscimento, in termini di punteggio e ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2021/2023) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati dalla sua istanza, del periodo di leva non svolto in costanza di nomina alla stregua del servizio militare in costanza di nomina (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni), e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla conseguente attuazione conformativa…”.

Stando così le cose, posto che:

a) il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (Testo Unico Scolastico)…sempre (pienamente) valutabile, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria;

b) Il Giudice dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma), con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva “non in costanza di nomina” – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” (punti 6), avendo disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A.), che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;

c) I Tribunali del Lavoro di Torino, Bergamo, Frosinone e Venezia hanno parimenti richiamata l’autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie…con lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)”. 

E’ ritenuto doveroso attribuire, a chi abbia adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del “sacrificio imposto”, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui è stato assolto il dovere sancito dalla Costituzione. 

Ed ancora, scrivono i Giudicanti in sede amministrativa “Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.

Si ricorda, infine, che sono sempre attive, sul sito scuolalex.it, le istruzioni operative per accedere al “RICORSO INDIVIDUALE TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA OBBLIGATORIA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.

TALE INIZIATIVA LEGALE POTRA’ ESSERE PLASMATA ANCHE A BENEFICIO DEI DOCENTI “CON SERVIZIO MILITARE”…

N.B.  E’ STATO POSSIBILE RIDETERMINARE I COSTI, ALLA LUCE DELLE NUMEROSE RICHIESTE.

SI CLICCHI DI SEGUITO PER SCARICARE LE ISTRUZIONI OPERATIVE:

https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

È INOLTRE POSSIBILE INTERAGIRE CON LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA NELLE SEGUENTI MODALITA’:

A) INVIANDO WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE);

B) INOLTRANDO E-MAIL ALL’INDIRIZZO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM;

C) CONTATTANDO IL NUMERO FISSO 081 19 18 99 44 DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA, ATTIVO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE: DALLE 10,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ; DALLE 10,00 ALLE 12,30, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.

Si riporta, in ultimo, un video illustrativo: