RICORSO RICAMATO SU MISURA…

L’OMESSA RICOLLOCAZIONE DEL DOCENTE “DALLA PRIMA ALLA SECONDA FASCIA G.P.S.”  HA DETERMINATO UN ILLEGITTIMO DEPENNAMENTO…

L’INTERVENTO RISOLUTORE DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO DI FROSINONE

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Si narra la vicenda di un insegnante tecnico pratico (con Diploma di Perito Industriale conseguito nell’A.S. 1986/87), che ha convenuto in giudizio il Ministero “con procedura d’urgenza” – per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – al fine di chiedere l’inserimento nella seconda fascia delle G.P.S. della provincia di Salerno, biennio 2022/24, classi di concorso B003 e B017, stante l’impossibilità di accedere alle supplenze.

L’interessato disponeva, innanzitutto, di una sentenza, emessa dal T.A.R. Lazio (Roma), che aveva consentito l’inserimento “a pieno titolo” nelle graduatorie d’istituto di II fascia, con conseguente individuazione ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Ebbene, concluso il triennio 2017/20, il docente presentava – sempre in virtù della favorevole sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio – la domanda di inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto (per le classi di concorso B017 e B003), trasmettendola all’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, seguendo le indicazioni fornite dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 (che disciplinava la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2020/22).

L’USR Lazio (Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone) non poteva che inserirlo, per gli insegnamenti interessati, nella I Fascia G.P.S, accedendo il docente alla stipula dei contratti e maturando un punteggio “successivamente convalidato”.

Sennonché irrompeva il Consiglio di Stato, con sentenza dell’aprile 2021 – che nell’accogliere l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, riformava la decisione del T.A.R. Lazio –  facendo venir meno il diritto alla permanenza nella prima fascia delle G.P.S.; tant’è che l’interessato diligentemente inviava, all’A.T.P. di Frosinone, una richiesta di inserimento nella seconda fascia G.P.S. (per i medesimi insegnamenti), sulla base della nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – del Ministero dell’Istruzione, prot. N. 25089 del 06.08.2021. 

Quest’ultima sanciva, infatti, come “una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce G.P.S. e III fasce G.I.“.

Intanto, l’U.S.R. Lazio (Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone), con decreto dell’agosto 2021, vista la menzionata sentenza del Consiglio di Stato, disponeva l’esclusione del ricorrente dalla prima fascia delle G.P.S. biennio 2020/22, della provincia di Frosinone, per le classi di insegnamento B003 e B017.

Rebus sic stantibus l’I.T.P., sin dall’ottobre 2021, inoltrava (all’A.T.P. di Frosinone e alle Istituzioni scolastiche di riferimento) mirate diffide, a mezzo P.E.C., al fine di ottenere la ricollocazione in II Fascia G.P.S. e in III Fascia G.I.

A questo punto, mentre l’U.S.R. LAZIO (A.T.P. di Frosinone) ometteva di inserirlo nella seconda fascia delle G.P.S., diversamente i singoli istituti scolastici provvedevano alla collocazione nelle rispettive graduatorie di terza fascia, tanto che il docente stipulava contratti a tempo determinato (supplenze brevi), in quanto inserito nelle graduatorie d’istituto.

Terminato il biennio 2020/22, in data 23.05.2022, il docente ha presentato domanda telematica di inserimento nella seconda fascia delle G.P.S., biennio 2022/24 (classi di concorso B003 e B017), trasmettendola, questa volta, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, seguendo le indicazioni fornite dall’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022.

In sede di redazione della domanda, il ricorrente ha spuntata la sezione “categoria di appartenenza: precedente inserimento nella seconda fascia delle G.P.S. per la specifica classe di concorso”…tuttavia, l’U.S.R. Campania (Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno), con decreto del luglio 2022, ha disposta la pubblicazione delle G.P.S. di II fascia della provincia di Salerno, escludendolo dalle graduatorie (per le classi di concorso B003 e B017), con la seguente inspiegabile motivazione: “posizione di docente risultato privo del requisito di precedente inserimento nel biennio antecedente in G.P.S./grad. Ist.”.

In definitiva, l’omessa ricollocazione del docente “dalla prima fascia alla seconda fascia G.P.S. del biennio 2020/22” ha determinato il depennamento dalla nuova G.P.S. del biennio 2022/24, per ritenuta mancanza del requisito costituito dal “precedente inserimento nella seconda fascia delle G.P.S. per la specifica classe di concorso”.

In tale contesto, l’insegnante laboratoriale ha affidato il mandato ai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, per agire in giudizio “con procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c.”, al fine di chiedere l’inserimento nella seconda fascia G.P.S. della nuova provincia di Salerno, biennio 2022/24 (classi di concorso B003 e B017), stante l’impossibilità di accedere alla stipula dei contratti “in quanto escluso dalle G.P.S.”, con mancato accrescimento professionale.

Investito della questione, il Magistrato del Lavoro di Frosinone (dott. Massimo Lisi), territorialmente inquadrato sulla base dell’ultima sede di servizio statale, pienamente condividendo le argomentazioni dei legali Esposito Santonicola, ha accolto il ricorso urgente per i seguenti motivi (estratti motivazionali ritenuti essenziali):

a) “illegittimamente l’U.S.R. Lazio – Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone ha omesso la ricollocazione nella seconda fascia delle G.P.S. per le classi di insegnamento B003 e B017, così come richiesto dall’attore…”;

b) “l’attore aveva diritto ad essere inserito nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle G.I., biennio 2020/22, della Provincia di Frosinone, per le classi di concorso B017 e B003, in quanto precedentemente inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, triennio 2017/20, con il titolo di accesso rappresentato dal Diploma di Perito Industriale Capotecnico Meccanica conseguito nell’A.S. 1986/87…”;

c) accertato il diritto dell’attore ad essere presente nella seconda fascia delle G.P.S. del precedente biennio 2020/2022, l’U.S.R. Campania – ATP di Salerno deve quindi reinserire il ricorrente nella seconda fascia delle G.P.S., biennio 2022/24, per le classi di concorso B003 e B017 “;

d) “sussiste, nella specie, anche il requisito del periculum in mora per l’adozione di un provvedimento d’urgenza perché il ricorrente, ancora disoccupato, con l’inserimento da parte dell’U.S.R. Campania – A.T.P. di Salerno nella seconda fascia delle G.P.S., biennio 2022/24 (per le classi di concorso B003 e B017), avrebbe la possibilità di ottenere gli incarichi, anche annuali o supplenze…In quest’ottica, i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare l’illegittimità dell’esclusione dalle predette G.P.S., non si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente”. 

CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE: P.Q.M. accoglie la domanda … proposta da… nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno; per l’effetto – accertato il diritto del ricorrente all’inserimento nella II fascia G.P.S. della Provincia di Salerno, biennio 2022/24, per le classi di concorso B003 e B017, in quanto in possesso del requisito costituito dal “precedente inserimento nella seconda fascia delle G.P.S. per la specifica classe di concorso” – ordina al Ministero convenuto di procedere all’inserimento dell’attore nella II fascia G.P.S. della Provincia di Salerno, biennio 2022/24, per le classi di concorso B003 e B017.

I legali Esposito Santonicola ricordano come sia sempre possibile valutare “RICORSI PLASMATI SU MISURA PER IL SINGOLO CASO”.

PER INFO, SI INOLTRI MESSAGGIO (O AUDIO) WHATSAPP AL 366 18 28 489 

Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.