Fantastiche novità dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Respinta la tesi ministeriale!

Per l’autorevolissimo Consesso Giudiziario amministrativo “l’autorità italiana deve comunque applicare la Direttiva europea ispirata alla parità di trattamento dei cittadini dell’Unione europea, e pertanto, non deve considerare necessario che il diploma di laurea sia stato conseguito in Romania…”.
Ribadito il seguente principio di diritto: «Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».
L’enunciazione di tale principio ha determinato il respingimento dell’appello ministeriale…
Seguirà un articolo dettagliato, curato dallo studio legale Esposito-Santonicola.
Per info sui “contenziosi per l’omologa dell’abilitazione estera” si inoltri whatsapp scritto o audio al 3661828489.

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