COMPARTO A.F.A.M., RICALCOLO DEL PUNTEGGIO PER I “TITOLI ARTISTICI” 

INNOVATIVO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, INNANZI AL MAGISTRATO DEL LAVORO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.

Con una serie di mirate iniziative giudiziarie, pendenti innanzi ai Tribunali del lavoro, territorialmente competenti, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno domandato – per i docenti del comparto A.F.A.M. – il riconoscimento del diritto alla valutazione dei titoli artistici secondo le pregresse modalità, consolidate nel tempo, tali da aver indotto gli insegnanti, nella totale buona fede, a pensare d’aver acquisito uno o più titoli, con esborsi e sacrifici vari, corrispondenti a punteggio specifico e immodificabile.

Parliamo di docenti AFAM della scuola secondaria, inseriti nella I o II fascia delle GPS, che, con la costituzione delle nuove graduatorie provinciali, hanno visto decurtare i punteggi per i titoli artistici dichiarati – valutabili fino a un massimo di 66 punti – avendo subito, dunque, “mutamenti in peius” rispetto ai criteri di precedente calcolo, con conseguente perdita di posizioni in graduatoria.

Ebbene, il Giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Dott. Roberto Pellecchiaha accolto, con recentissima sentenza, un ricorso, patrocinato dallo studio legale Esposito Santonicola, che ha sostanzialmente domandato la condanna dell’Amministrazione Scolastica a ricalcolare/ripristinare i 66 punti per i titoli artistici posseduti e dichiarati, dall’assistito, avvalendosi dei criteri di calcolo utilizzati sino all’annualità scolastica 2019/20, con conseguente riposizionamento dell’istante – alla luce del punteggio aggiornato – nelle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze di II Fascia (G.P.S. Provincia di Caserta).

Come ha ragionato il Giudicante? Si riportano, di seguito e per estratto, i passaggi motivazionali ritenuti formalmente e sostanzialmente significativi:

Va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, sulla materia oggetto di causa…venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Un. Ord. 10.11.2010 n.22805)”.

Secondo il magistrato Casertano, è stata, dunque, corretta la scelta di incardinare il ricorso al Giudice del lavoro, piuttosto che al Tribunale Amministrativo Regionale.

Venendo al merito della questione, la domanda giudiziaria è stata ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.

Il ricorrente, già inserito nelle Graduatorie d’Istituto di III Fascia del precedente triennio 2017/20, provincia di Caserta, sulle classi di concorso musicali…, con l’avvento delle nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze (c.d. G.P.S., valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/22) – disciplinate, in prima applicazione, dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 – si è potuto collocare, per gli insegnamenti interessati della scuola secondaria, nella seconda fascia, avendo scelto, ancora una volta e ai fini lavorativi, la provincia di Caserta.

In particolare, ha presentato istanza, per l’inserimento in seconda fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (AA.SS. 2020/21 e 2021/22), attraverso l’apposita procedura informatizzata (portale Polis Istanze On Line) e ha dichiarato i titoli artistici posseduti, già valutati, in occasione del precedente aggiornamento delle graduatorie (triennio 2017/20), con punteggio pari a 66.

Sennonché, con l’avvento della nuova “Tabella A/4” dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia, nella scuola secondaria di primo e secondo grado (allegata all’O.M. n. 60/2020), relativa agli insegnamenti interessati – in particolare punto BA (denominato punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili) – il precedente punteggio artistico, pari a 66, acquisito con l’aggiornamento delle graduatorie 2017/20, è stato “rivalutato in peius”. 

Tale ricalcolo/decurtazione ha, senza dubbio, danneggiato la posizione del ricorrente in graduatoria, ai fini dei conferimenti delle supplenze, pur avendo l’istante documentato la spendita di titoli, in termini di punteggio pari a 66 – per la stipula dei contratti annuali – durante la vigenza di una normativa che assegnava, allo stesso, un determinato quantum numerico, ritenuto certo e immodificabile.

A questo punto, l’interessato non ha potuto che rivolgersi alla Magistratura del lavoro, ricevendo risposta giudiziaria favorevole, forgiata sulla seguente motivazione:

L’Amministrazione convenuta ha ridotto il punteggio, relativo ai suddetti titoli artistici, da 66 a …, senza aver addotto alcuna motivazione in ordine a tale decurtazione. L’assenza di motivazione del provvedimento di riduzione del punteggio, relativo al valore dei titoli artistici conseguiti, palesa l’illegittimità della determinazione dell’Amministrazione, peraltro lesiva dell’affidamento riposto dal ricorrente nella effettività del punteggio pregresso acquisito”.

Valorizzata, dunque, la tutela del legittimo affidamento o, più in generale, del “legittimo affidamento e della buona fede”. L’aver acquisito uno o più titoli, spendibili, nelle graduatorie dei supplenti, in termini di punteggio, durante la vigenza di una normativa che assegnava, a detti titoli, un determinato quantum numerico, ha fatto riporre, nel docente, quella fisiologica aspettativa a che tali titoli corrispondessero ad un punteggio sempre certo e immodificabile, ai fini dell’avanzamento di carriera.

In definitiva, è stato considerato intangibile il diritto alla valutazione di un titolo, secondo pregresse e consolidate modalità, entrate pienamente nella sfera giuridica dell’interessato, ponendosi, attraverso tale impostazione, un invalicabile limite alla discrezionalità del legislatore scolastico che voglia apportare “mutamenti in peius” ai criteri di valutazione, con potenziali discriminazioni costituzionalmente rilevanti.

Ed infatti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così conclude:

Sul punto, merita condivisione quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all’azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare  le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato, nel cittadino incolpevole, un legittimo affidamento (TAR Roma, sez. I, 16-5-2012 n.4455)…

Nel caso di specie, di contro, l’amministrazione convenuta ha ridotto il punteggio acquisito dal ricorrente senza alcuna motivazione; tale condotta si palesa quindi lesiva dei principi di buona fede imposti alle parti contraenti anche con riguardo al pubblico impiego, nonché lesiva, altresì, del principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, non avendo la convenuta esplicitato nel provvedimento, le ragioni della riduzione del punteggio. Per tali ragioni, deve dichiararsi il diritto dell’istante al riconoscimento dei 66 punti per i titoli artistici e per l’effetto, deve ordinarsi, alle amministrazioni convenute, il ripristino dei 66 punti per i titoli artistici, con riposizionamento del … nella posizione in precedenza occupata nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia – Provincia di Caserta, per le classi di concorso…”.

Per aderire al “RICORSO GDL PER IL RICALCOLO DEI TITOLI ARTISTICI DECURTATI NELLE NUOVE E RINNOVATE GRADUATORIE DELLE SUPPLENZE (Giudice del lavoro)”, si clicchi sotto: 

https://scuolalex.it/ricorso-gdl-titoli-artistici/

Segue un video illustrativo, tratto dal canale YouTube Scuolalex, denominato “TITOLI ARTISTICI AFAM – RIPRISTINATI I 66 PUNTI, GIUDICE DEL LAVORO CASERTANO”:

Per concordare mirate strategie con i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).