SANCITO IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO, NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO, PER “DOCENTE CON DIPLOMA DI RAGIONIERE, PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE”, SULLA BASE DELLE SUPERIORI DISPOSIZIONI DELL’UNIONE EUROPEA! 

TRIBUNALE DEL LAVORO DI MONZA
RICORSO URGENTE STILATO DAGLI AVV.TI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA.
Con ricorso al Giudice del lavoro “nelle forme urgenti- ex art. 700 codice procedura civile”-depositato ad Ottobre 2019 ed assegnato al Magistrato Serena Sommariva, l’interessato ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e l’Ambito Territoriale Provinciale di Monza, per il riconoscimento del valore abilitante di diploma tecnico pratico, congiunto al possesso dei 24 Crediti Formativi (C.F.U) .
Il “motivo d’urgenza” è stato individuato, dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, patrocinatori della causa, attraverso l’analisi del Decreto Ministeriale 666/2019, laddove ha previsto che “nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto I, II e III fascia, concernenti la scuola secondaria, i docenti, anche laboratoriali, con titolo abilitante maturato entro il 01° ottobre di ciascun anno, possono domandare la collocazione nella II fascia G.I., posizionandosi in ”elenco aggiuntivo”, relativo alla rispettiva finestra  d’inserimento”.
Ed ancora, il Decreto Dipartimentale n. 1458 del 09.10.2019, in relazione al citato inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di Istituto II fascia, ha previsto che la relativa domanda, per l’A.S. 2019/20, doveva essere smistata, entro il termine del 18.10.2019, ad un’istituzione scolastica della provincia prescelta. Di conseguenza, la ricorrente, seguendo meticolosamente le istruzioni inoltrate dallo studio legale, in attesa dell’esito giudiziario, depositava il modello ministeriale A3, successivamente allegato agli atti della causa.

Ebbene, l’imminente scadenza dei termini per accedere agli elenchi aggiuntivi  ha giustificato, a tutela dell’assistita dallo studio Esposito/Santonicola, la richiesta del provvedimento cautelare, al fine di consentire un inserimento tempestivo nelle “superiori graduatorie”.

Investito della questione, il Magistrato del Lavoro di Monza, dott.ssa Serena Sommariva, territorialmente competente, ha stabilito (Estratti essenziali PRONUNCIA GIUDIZIARIA):
“Ritenuto che le eccezioni sollevate, in via preliminare, dal Ministero non possano essere accolte.

La ricorrente ha agito per ottenere l’inserimento nelle graduatorie di istituto interessate per le classi concorsuali di riferimento, vale a dire per la classe di concorso B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche), essendo la stessa in possesso del diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, idoneo all’insegnamento nella classe di concorso B016; ciò in virtù della richiesta considerazione dei 24 CFU, congiunti a tale titolo di studio, alla stregua di un titolo con valore di abilitazione all’insegnamento.

Il D.M. n. 374 del 2017, di cui la ricorrente ha chiesto la disapplicazione con la consequenziale illegittimità del D.M. 11 maggio 2018 e del successivo DDG 11.06.2018, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia, all’articolo 2 rubricato “Titoli di accesso alla Il e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto” prevede che: “hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli “..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

  1. diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS);
  2. diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID…”

Per questa ragione, la ricorrente si è trovata nell’impossibilità di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di seconda fascia, pur essendo in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante, costituito dal Diploma  e dai 24 Cfu in specifici settori disciplinari”. 

SI RIPORTA, A QUESTO PUNTO, IL PASSAGGIO ARGOMENTATIVO “DI MAGGIORE RILEVANZA” (IN QUANTO ADATTABILE ALLA CONDIZIONE DEI PRECARI NON ABILITATI, CON TITOLI IDONEI O ESPERIENZA LAVORATIVA), FIGLIO DELLE RIVENDICAZIONI  SOLLEVATE, DALLO STUDIO LEGALE ESPOSITO/SANTONICOLA, IN TUTTE LE SEDI GIUDIZIARIE, RICHIAMANTI LA  SUPERIORE NORMATIVA EUROPEA, PIENAMENTE RECEPITE DAL MAGISTRATO DEL LAVORO LOMBARDO.

Il giudice deve cercare una soluzione interpretativa in senso conforme alla cornice sovranazionale, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi.

Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE PUÒ ESSERE SUBORDINATO AL CONSEGUIMENTO DI SPECIFICHE QUALIFICHE CHE POSSONO CONSISTERE, ALTERNATIVAMENTE, IN UN TITOLO DI FORMAZIONE OVVERO IN UNA DETERMINATA ESPERIENZA LAVORATIVA.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l’art. 1, comma 79 della L. n. 107 del 2015, evidenziare la sostanziale irrilevanza della cd. “abilitazione all’insegnamento”.

Il medesimo art. 1, comma 79, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”.

Ciò sembra confermare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle Direttive Comunitarie, non richiedendo più l’abilitazione all’insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell’Unione Europea, in tema di “professione regolamentata”, sono molto chiare. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea qualifica professionale al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione di titolo di formazione e quindi di qualifica professionale utile all’esercizio della professione regolamentata.

I termini di abilitazione e/o idoneità non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono, quindi, ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di qualifica professionale adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite Abilitanti dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di qualifica professionale adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una formazione regolamentata, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento, attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la qualifica professionale adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente e quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998), ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di qualifica professionale.

Senza trascurare che l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata, beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).
La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie.

Peraltro il legislatore nazionale, non senza contraddizioni, ha iniziato il percorso di adeguamento della normativa interna a quella Europea.

Invero, l’abilitazione all’insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di programmare gli accessi e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all’esercizio della professione di docente.

Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio; cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.
Ciò sembra confermato dalla norma di cui all’art. 1, comma 416 della L. n. 244 del 2007 con la quale sono stati istituiti i T.F.A., per la quale”…l’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili…”. In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l’accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le definizioni dell’Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente.
L’abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l’accesso al concorso.” (così Trib. Roma).

Ritenuto che, pertanto, la ricorrente, avendo conseguito diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, oltre ai 24 CFU, sia in possesso dei requisiti per ottenere l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, per la suddetta classe di concorso, dovendo riconoscersi valore abilitante all’insegnamento ai titoli dalla stessa posseduti;

Ritenuto che la situazione di periculum in mora sia insita nella perdita delle maggiori chances di lavoro che deriverebbe alla ricorrente dal mancato inserimento nella citata fascia delle graduatorie“.
Di seguito il link per
“RICORSO LAUREA/DIPLOMA PIÙ 24 C.F.U./C.F.A. = ABILITAZIONE-INSERIMENTO IN II FASCIA G.I.”,
https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

PER DOMANDARE “RICORSO INDIVIDUALE” (VESTE GIUDIZIARIA APPOSITAMENTE RICAMATA SUL SINGOLO CASO) si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-individuale-laurea-diploma24-c-f-u-per-abilitazione-allinsegnamento/

Al fine di visionare tutti i provvedimenti giudiziari, è possibile raggiungere i legali nella sede di Castellammare di Stabia (NA), via Amato 7, ogni martedì e giovedì, dalle ore 15:45 alle ore 19:30.
Per info di ogni tipo, anche in merito all’attivazione del ”ricorso urgente-nelle forme dell’art. 700 c.p.c.”, è possibile  inoltrare un messaggio WhatsApp scritto al numero 3661828489 (no telefonate).
Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro 7 giorni dall’invio del quesito.
In alternativa, si contatti il numero fisso dello studio legale Esposito/Santonicola  08119189944, attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,45 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

Si riporta, in estratto, la pronuncia giudiziaria emessa dal Tribunale del Lavoro di Monza  (valenza abilitante del Diploma I.T.P., unito al possesso dei 24 C.F.U. con applicazione della “superiore normativa europea”), depurata dagli elementi ritenuti sensibili:

Cliccare qui per scaricare l’estratto della pronuncia giudiziaria