IMPORTANTE SENTENZA, EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO DI MANTOVAGIUDIZIO PATROCINATO DAGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA.

Con ricorso, innanzi alla competente Magistratura del Lavoro, l’A.T.A. interessato, assistente amministrativo, contestava la rettifica del punteggio, calcolato, a suo tempo, per l’accesso alla terza fascia G.I., successivamente modificato, in ragione di un errore commesso dalla scuola che aveva, originariamente, acquisito la domanda.

I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno documentato al Giudicante, dott.ssa Simona Gerola, come il nuovo conteggio, imputabile esclusivamente alla condotta dell’Amministrazione scolastica, avrebbe danneggiato il ricorrente, poiché sfociato in deminutio, causa di licenziamento, pregiudizievole anche ai fini della progressione nella c.d. Graduatoria A.T.A. 24 mesi (dalla quale si attinge per le nomine a tempo indeterminato).

Tra l’altro, il provvedimento di rettifica, erroneamente emesso dall’Istituto di ultimo servizio  e non dalla scuola capofila, con disconoscimento del punteggio giuridico, non è stato preceduto da alcuna formale comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. 241/90 (sul punto TAR Piemonte Torino, Sez. II, Sent. 13.11.2010, n. 4138).

Per il Magistrato di Mantova: “Appare assai arduo qualificare tempestivo un controllo effettuato ad oltre nove mesi dalla stipula del contratto…allorchè detto contratto aveva già prodotto tutti i suoi effetti. Tanto basterebbe per ritenere illegittima la risoluzione del rapporto…Si osserva, inoltre, che il provvedimento di annullamento d’ufficio…emesso in autotutela…..appare anche sostanzialmente illegittimo, perché non sorretto da un interesse pubblico prevalente rispetto a quello del destinatario. Non pare sussistere, infatti, un interesse pubblico ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità, tenuto conto degli interessi del destinatario dell’atto e dei controinteressati”.

Ed ancora, “l’affidamento del ricorrente, in ordine alla definitività del provvedimento di cui è stato destinatario, appare ragionevole e meritevole di tutela, anche alla luce del lungo intervallo di tempo (un intero anno scolastico) che è intercorso tra il conferimento della supplenza e l’annullamento della stessa. Impossibile affermare che il ricorrente, in quella selva oscura che è l’ordinamento scolastico, abbia sicuramente riconosciuto l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione e ne abbia approfittato in mala fede. Per tutte le ragioni sopra esposte, il provvedimento impugnato deve essere dichiarato illegittimo e l’Amministrazione convenuta deve essere condannata ad attribuire a…. il punteggio giuridico maturato, per effetto del contratto a tempo determinato stipulato….per 36 ore settimanali…profilo di assistente amministrativo”.

Si rammenta come è possibile, per il personale A.T.A. precario, anche alla luce dei recenti accoglimenti giudiziari, richiedere info e preventivi sui “RICORSI AVVERSO LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO-RECUPERO NOMINA GIURIDICA, ANCHE AI FINI DELL’AVANZAMENTO NELLA GRADUATORIA A.T.A. 24 MESI“, inoltrando whatsapp scritto (no telefonate) al 3661828489.

Risponderà personalmente il legale, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.