ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO “180X3”. IL MURO DI SBARRAMENTO “ABILITAZIONE” PUO’ RITENERSI SUPERATO, PER I DOCENTI CON ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE, ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO? 

UN NUOVO SPUNTO DI RIFLESSIONE PROVIENE DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO. 

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

in merito al ricorso “Abilitazione 180×3 GDL” vorrei sottoporle una mia perplessità, essendo potenzialmente interessato a tale contenzioso. 

La sentenza del Consiglio di Stato del 30 giugno 2020, che parla di tre anni statali equiparabili all’abilitazione, si riferiva ad un contesto giudiziale diverso da quello relativo all’abilitazione spendibile per la I fascia GPS, in quanto relativa a taluni docenti privi di abilitazione per partecipare al concorso. 

Come potrebbe tale pronuncia adattarsi all’abilitazione rivendicata dal precario, ai fini delle supplenze? Esiste un precedente in tal senso? 

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente, 

le riportiamo l’estratto, da noi ritenuto maggiormente significativo, ricavabile dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4167 del 30 giugno 2020 :“Ed è appena il caso di ricordare che l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”.

Il supremo organo di Giustizia Amministrativa ha enucleato un principio non irrilevante dalla portata generale, a nostro parere adattabile alla condizione soggettiva del docente precario, veterano della didattica, ritenuto abilitato per l’esperienza maturata sul campo. 

Quanto all’esistenza di un precedente in tal senso, reso dalla Magistratura del Lavoro, Le rappresentiamo che nella recentissima sentenza – stilata dal Giudice civile toscano, dott. Delio Cammarosano – riferita al riconoscimento dell’abilitazione per l’inserzione in I fascia GPS, il Giudice ha testualmente richiamato l’indicato estratto della pronuncia amministrativa. 

Tra l’altro, il Tribunale senese, nella stessa sentenza di fine dicembre 2020, riconosce che l’attività di formazione, orientata alla funzione docente, ha come specifico riferimento “la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell’assunzione di quelle rilevantissime responsabilità che ci ricorda anche la Corte Costituzionale, sentenza n. 130/2019”.  

In sintonia con tale interpretazione, riteniamo che il reiterato servizio statale, almeno 3 anni, rappresenti una formazione costante, da cui deriva l’evoluzione della personalità del docente e il perfezionamento delle capacità didattiche, abilitante di fatto all’esercizio della professione. 

Per accedere alle istruzioni operative del ricorso “ABILITAZIONE 180X3 GDL” alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, si clicchi sotto

https://scuolalex.it/nuovo-ricorso-individuale-abilitazione-180×3-giudice-del-lavoro-alla-luce-della-sentenza-del-consiglio-di-stato/

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