E’ POSSIBILE DOMANDARE IN TRIBUNALE L’AMMISSIONE NELLE “GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI A.T.A.”? SULLA BASE DI QUALE RAGIONAMENTO GIURIDICO?

PRIMO QUESITO DEL 2021 – CONSULENZA INFORMATIVA

Buon giorno Avvocato, 

Sono un Collaboratore Scolastico ed ho maturato l’anzianità professionale pluriennale, alle dipendenze delle scuole paritarie, nel posto corrispondente al mio specifico profilo A.T.A.

In vista del prossimo aggiornamento, vorrei ottenere l’inserimento nella “graduatoria ATA 24 mesi”

E’ possibile predisporre uno specifico ricorso, pur in presenza di una sentenza – Corte di Cassazione n. 32386/2019 – dalla cui lettura deduco che “lavoro pubblico e privato non dovrebbero considerarsi totalmente assimilati”?

Studio Legale EspositoSantonicola

Gentile A.T.A.,

Possiamo presentare ricorso, al competente Giudice del Lavoro, per domandare l’inserimento nelle “Graduatorie ATA 24 MESI”, a beneficio di quanti abbiano lavorato, per almeno mesi 23 e giorni 16, in tutto o in parte presso scuole paritarie, sui profili professionali A.T.A. interessati.

Premettiamo che, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione n. 32386/2019, da lei citata, un’importante apertura giudiziaria proviene dal Magistrato del Lavoro di Padova (Dott. Francesco Perrone), nell’ambito di un giudizio ancora in corso.  

Il Tribunale Veneto ha sancito, con Ordinanza Cautelare (nell’estate del 2020), il diritto di due nostri assistiti – collaboratori scolastici con 24 mesi nelle scuole paritarie – all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti “ATA 24 mesi”.

Si riporta l’estratto essenziale della pronuncia: “Il Tribunale consapevolmente si discosta da quanto deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 32386/2019 in materia di personale docente”, no personale A.T.A., “nella parte in cui si trae la conclusione che dal principio secondo cui lavoro pubblico e lavoro privato non possono essere totalmente assimilati – essendo il primo assoggettato ai principi costituzionali di legalità ed imparzialità – dovrebbe derivarne la legittimità della disparità di trattamento tra personale ATA che ha prestato servizio presso scuole paritarie e personale ATA che ha prestato servizio presso scuole statali, in relazione al riconoscimento dei requisiti di ammissione alla procedura di reclutamento presso istituti statali”.

Tra l’altro, la “vexata quaestio” sul pieno riconoscimento dei servizi resi nelle scuole paritarie – individuate ai sensi della L. n. 62 del 2000 ed eroganti un servizio pubblico, in quanto connotate dalla perfetta equivalenza degli studi, degli esami e dei titoli rilasciabili, rispetto a quelli corrispondenti delle scuole pubbliche statali – sebbene riferita al “comparto docenti”, è addirittura approdata in Corte Costituzionale.

Nello specifico, la Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro – con ordinanza Pres. Dott. Francescopaolo Panariello, ha recentemente ritenuto che il principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza N. 32386/2019), nell’interpretare l’art. 485 D. Lgs. N. 297/94 – non ritenendo valido il servizio pre-ruolo, svolto nelle scuole paritarie, ai fini della “ricostruzione di carriera”, mancando un’omogeneità tra le posizioni professionali statali/paritarie – si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, “a causa dell’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto:

Al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche statali;

Al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche pareggiate, nel periodo fino all’anno scolastico 2005/06;

Al medesimo servizio non di ruolo, prestato presso scuole paritarie, rilevante ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione a tempo indeterminato”.

Ebbene, richiedendo il controllo di compatibilità con parametri costituzionali – in considerazione della particolare rilevanza della questione che coinvolge un numero considerevole di docenti – visto l’art. 23 della legge n. 83/1957, la Magistratura romana ha disposto la trasmissione, in Corte Costituzionale, degli atti di una vertenza che ha domandato il riconoscimento di un servizio di docenza non di ruolo, prestato presso la scuola secondaria paritaria, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

In ultimo, come argomentato dal Giudicante, Dott. Francesco Perrone, seppure in fase giudiziaria cautelare, si ritiene che:

A) Il D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, abbia stabilito l’equiparazione, nella valutazione del servizio prestato, delle scuole paritarie e scuole statali;

B) Alla luce di un’interpretazione “costituzionalmente orientata all’art. 3 Cost.”, sarebbe irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire rispetto al personale docente, nonostante si tratti di soggetti che, presso gli istituti paritari, hanno svolto la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni rispetto allo stesso servizio prestato dal personale ATA presso istituti statali. Tale principio è anche affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/09/2018, C-466/17, Motter, la quale, pur riferendosi effettivamente al personale docente, si fonda su un principio logico (quello dell’omogeneità sostanziale dei servizi prestati) che ben può essere esteso al personale ATA.

Per altri dettagli sul “RICORSO ATA 24 MESI – SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PARITARIE, IN TUTTO O IN PARTE”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).