TUTELA LEGALE, AL GIUDICE DEL LAVORO, PER RIVENDICARE IL DIRITTO ALLA RETTIFICA – OSTEGGIATO DALL’ASSENZA DI GRADUATORIE PROVVISORIE – CON CONSEGUENTE RICOLLOCAZIONE NELLA GIUSTA POSIZIONE.

Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Parlo a nome di 3 docenti precari, inseriti nelle G.P.S., che, per motivi diversi, si sono visti decurtare il punteggio, perdendo, conseguentemente, posizioni.

Nel primo caso, la sottrazione di punteggio è dipesa da un semplice errore, nella compilazione della domanda telematica d’inserimento, al quale non è stato possibile porre rimedio, in mancanza delle “graduatorie provvisorie” che caratterizzavano i precedenti aggiornamenti.

L’altro collega si è visto calcolare, dal sistema informatizzato, un punteggio “sottostimato” rispetto a quello conteggiato, tabella titoli alla mano.

Per quanto mi riguarda ho ricevuto un preavviso di licenziamento. Tutto è nato dalla decurtazione di 1 punto relativo ad un Master, conseguito nel 2017 a seguito di esame finale, che ritengo essere pienamente coerente con l’insegnamento delle materie giuridico-economiche. 

È possibile agire con ricorso collettivo o individuale? A quale giudice dobbiamo rivolgerci?   

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente, le problematiche relative ai mancati riconoscimenti, alle rettifiche e alle sottostime dei punteggi in G.P.S. derivano da circostanze eterogenee, che inducono codesti legali a valutare un mirato ricorso, appositamente modellato sulle situazioni di fatto cagionanti il possibile danno, salvo casi minoritari di assoluta sovrapponibilità.

Trattandosi di questioni afferenti alle lesioni dei diritti soggettivi, riteniamo che la competenza si radichi in capo alla Magistratura del Lavoro, seguendo un recentissimo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sent. N. 8098 del 23 Aprile 2020.

Non è un caso che alcuni T.A.R., aditi su questioni affini, abbiano già dubitato della loro competenza a decidere, ipotizzando la giurisdizione in capo alla Magistratura Ordinaria e, in altri casi, abbiano ravvisato profili d’inammissibilità dei ricorsi collettivi, per l’eccessiva eterogeneità dei motivi di rettifica e delle graduatorie impugnate.

Quanto ai motivi di ricorso, da valutare caso per caso, potranno, a livello generale, richiamare:

a) La “violazione del principio di legittimo affidamento”, per i mutati criteri di calcolo dei punteggi, rivalutati in peius rispetto alle pregresse tabelle di valutazione titoli;

b) Il diritto del docente a vedersi concesso il “soccorso istruttorio”, volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità.

Per ogni più mirato chiarimento sui “RICORSI AVVERSO PUNTEGGI ERRATI E/O RICALCOLATI NELLE G.P.S.”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).