24 CFU E ABILITAZIONE. L’ULTIMO ACCOGLIMENTO DEL TRIBUNALE DI VELLETRI QUALE FONTE ISPIRATRICE PER UN’APPLICAZIONE PARTICOLARE DEL SILLOGISMO GIUDIZIARIO.

PER COLORO CHE POSSIEDANO LAUREA O DIPLOMA + 24 C.F.U./C.F.A. (REQUISITI D’ACCESSO AL PROSSIMO CONCORSO ORDINARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA), UNITAMENTE AL DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO (CHE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA, ESONERA DAL CONSEGUIMENTO DEI 24 C.F.U./C.F.A., IN QUANTO ABILITANTE PER ALTRO GRADO D’ISTRUZIONE), È POSSIBILE ESALTARE LA CONDIZIONE SOGGETTIVA CON RICORSO INDIVIDUALE, AL COMPETENTE GIUDICE DEL LAVORO, PER DOMANDARE, SILLOGISTICAMENTE PARLANDO, L’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS, SULLE CLASSI INTERESSATE DELLA SCUOLA SECONDARIA.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Vorrei proporle un’applicazione particolare del sillogismo giudiziario, per domandare l’inserimento nella prima fascia delle GPS secondaria.

Sono una docente precaria e parteciperò al prossimo concorso ordinario per la scuola secondaria. 

Leggendo i requisiti d’accesso, mi sembra di aver compreso che quanti siano in possesso di abilitazione per altro grado d’istruzione (credo sia incluso anche il diploma magistrale ante 2001/02), risultano esonerati dal conseguimento dei 24 CFU.

Ecco il quesito: 

a) Se il Diploma Magistrale vecchio ordinamento è equiparato a laurea/diploma+ 24 C.F.U. – fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe d’insegnamento – ai fini della partecipazione al concorso ordinario della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) Se diverse Magistrature del lavoro continuano a ritenere abilitanti laurea/diploma+24 C.F.U./C.F.A. (da ultimo, la più recente pronuncia giudiziaria, maturata dal suo studio legale, proviene dal Tribunale del lavoro di Velletri e, sul punto, le chiedo, gentilmente, info specifiche);

c) Non sarebbe ancora più forte la posizione di quanti, con laurea/diploma (validi per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria), muniti anche dei 24 crediti formativi e del diploma magistrale abilitante vecchio ordinamento, volessero rivendicare il riconoscimento dell’abilitazione, con inserimento in prima fascia GPS, per quelle classi di concorso (scuola secondaria) che, in virtù dell’abilitazione su altro grado d’istruzione (infanzia/primaria), possono essere spese per la partecipazione al prossimo concorso ordinario della scuola secondaria?

Studio Legale EspositoSantonicola

Gentile docente, la risposta al suo quesito non può che essere affermativa, avendo effettivamente illustrato una possibile variante del sillogismo giudiziario.

Ma procediamo con ordine, partendo dalla richiesta di chiarimenti sull’ultimo accoglimento giudiziario, in merito al valore abilitante dei 24 crediti formativi.

La problematica di diritto rende la vertenza complessa e controvertibile, sfociando in esiti giudiziari differenti in base all’orientamento dei singoli giudicanti. 

L’ultima recentissima pronuncia giudiziaria favorevole del nostro studio legale, figlia di un ricorso urgente nelle forme dell’articolo 700 c.p.c., è stata emessa con ordinanza resa dal Giudice del lavoro di Velletri, Dott.ssa Beatrice MARRANI.

I ricorrenti, docenti precari senza abilitazione, hanno domandato il riconoscimento del valore abilitante dei titoli accademici (laurea e diploma AFAM), congiunti al possesso dei 24 crediti formativi universitari, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie degli abilitati.

Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale ha precisato che gli istanti vanno inseriti in graduatoria, per le classi concorsuali di riferimento, nella qualità di docenti regolarmente abilitati all’insegnamento, in virtù̀ del possesso di Laurea (o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica) e 24 crediti formativi, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato.

Il tutto sulla base del seguente sillogismo:

A) Il titolo di accesso originario ai concorsi è l’abilitazione;

B) Nel concorso ordinario successivo non è più previsto, quale requisito di accesso esclusivo, il conseguimento dell’abilitazione (ma anche laurea/diploma più 24 C.F.U/C.F.A.);

C) Ergo, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 C.F.U/C.F.A..

A questo punto, per chi possieda laurea o diploma + 24 C.F.U./C.F.A. (requisiti d’accesso al prossimo concorso ordinario della scuola secondaria), unitamente al diploma di maturità magistrale vecchio ordinamento (che, in termini di partecipazione al concorso ordinario della scuola secondaria, esonera dal conseguimento dei 24 C.F.U./C.F.A., poiché abilitante per altro grado d’istruzione) è possibile esaltare la condizione soggettiva, con ricorso individuale, al competente giudice del lavoro, per domandare, sillogisticamente parlando, l’inserimento in prima fascia GPS sulle classi interessate della scuola secondaria.

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, registrati sulla “VERTENZA RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU/CFA”, gli onorari saranno concordati “caso per caso”, visto che la tipologia di ricorso (individuale/semicollettivo) va plasmata, previa analisi dei titoli e servizi posseduti.  Si clicchi sotto per accedere alle istruzioni operative:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Per ogni più mirato chiarimento, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).