24 CFU/CFA: RECENTISSIMI ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI – PRESSO LE MAGISTRATURE DEL LAVORO DI NAPOLI E TERMINI IMERESE – NE CONFERMANO IL “VALORE ABILITANTE”, NELL’AMBITO DI UNA CONTROVERSA QUESTIONE GIURIDICA…NUOVI SCENARI ALL’ORIZZONTE?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA. 

Una recentissima vittoria, conseguita presso il Tribunale di Napoli, ha riacceso la dibattuta questione relativa al ritenuto “valore abilitante dei 24 crediti” congiunti al titolo universitario/accademico, idoneo all’insegnamento. 

Il contenzioso de quo ha, sin da subito, diviso gli orientamenti dei Magistrati italiani, anche tra “colleghi di Foro giudiziario”, portando con sé conseguenze spesso imprevedibili, che si ripercuotono, inevitabilmente, sulle sorti degli aspiranti docenti. 

Ma facciamo un passo indietro, analizzando la ratio fondante il ricorso, per meglio comprendere le ragioni sottese a questa perdurante difformità di linee interpretative. 

Il ragionamento ermeneutico si fonda su di un “sillogismo giudiziario”, così sintetizzabile: dal momento che il legislatore, con il D.Lgs. n. 59/2017, ha richiesto quale requisito d’accesso ai concorsi, “riservati ab origine agli abilitati”, il possesso dei 24 CFU/CFA, si ritiene “normativamente” definita l’abilitazione come equivalente al conseguimento dei suddetti crediti.

Ciò in quanto la legge delega aveva correlato l’accesso concorsuale esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, per cui si ritiene ragionevole desumere – per ragioni sia di coerenza logico-sistematica sia ordinamentale-evolutiva – che il possesso, in capo ai laureati, dei 24 CFU sia stato considerato dal legislatore equiparato all’abilitazione. 

D’altronde, come sarebbe mai stato possibile ritenere un candidato abilitato ai fini della partecipazione ai concorsi, per poi escluderlo dalle graduatorie degli abilitati? 

Ebbene, l’apparente semplicità del contenzioso non deve ingannare il lettore, poiché ci troviamo innanzi ad una materia estremamente complessa e controvertibile, capace di generare decisioni giudiziali che giungono ad esiti diametralmente opposti, figlie di valutazioni discrezionali – svincolate dall’orientamento prevalente del Tribunale di appartenenza – operate dal singolo Magistrato investito della vicenda.  

Innanzi ad un’obiettiva difformità di scuole di pensiero, alimentata da insanabili antinomie, solo un organo sovraordinato (e super partes) come la Corte Costituzionale potrebbe, secondo il parere dei legali, esprimersi, offrendo un’interpretazione “costituzionalmente orientata” ed enucleando un principio di diritto idoneo ad uniformare i pronunciamenti, evitando potenziali discriminazioni fra docenti in possesso dei medesimi requisiti. 

Sul punto, si riporta un audio esplicativo: https://youtu.be/pz_fQEOTwuQ

Una nuova apertura è giunta, di recente, dal Giudice del lavoro di Napoli, dott.ssa Maria Gaia Majorano, la quale, condividendo il “ragionamento sillogistico” proposto ed avallando un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della lettera della norma, ha sancito, con sentenza, che la ricorrente – in possesso della laurea e dei crediti formativi richiesti – dispone di un titolo abilitante all’insegnamento; pertanto, ha condannato il Ministero resistente a provvedere all’inserimento della docente nella I fascia G.P.S. e nella II fascia delle Graduatorie d’istituto, destinate agli abilitati. 

In particolare, il Magistrato ha argomentato l’accoglimento nei seguenti termini: 

“…L’abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 crediti per espressa previsione legislativa, ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali: essendo tali procedure … riservate ai docenti abilitati all’insegnamento non si comprende la ragione per escludere… i docenti abilitati che possono partecipare ai concorsi riservati… P.Q.M. Il G.L. accoglie il ricorso e per l’effetto accerta e dichiara che ***** ****** dispone di un titolo abilitante all’insegnamento, costituto dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 CFU) e, conseguentemente, ordina al Ministero convenuto la valutazione di tale abilitazione, ai fini dell’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto interessate, personale docente, per le classi di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato…”. 

Ulteriore conferma è giunta dal Giudice di Termini Imerese (Sicilia), dott.ssa Chiara Gagliano, la quale ha sottolineato come: “è lo stesso legislatore che ha sostanzialmente equiparato… l’abilitazione (intesa quale conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con i 24 CFU. Orbene, dal momento che la disposizione di cui all’art. 5 … ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 crediti all’esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato … che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 CFU perseguono medesime finalità, deve reputarsi illegittima la preclusione all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per coloro che sono in possesso di tali titoli…”.

Per ogni chiarimento, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).

DOVEROSA PRECISAZIONE:

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, che si registrano sulla “vertenza relativa al valore abilitante dei 24 CFU/CFA”, gli onorari saranno concordati “caso per caso”, sulla base della tipologia di ricorso (individuale/semicollettivo) da plasmare per la singola posizione, previa analisi dei titoli e servizi posseduti. 

Per la valutazione della specifica casistica (e dei correlati costi), s’inoltri unico whatsapp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate). Risponderà il legale, con vocale personalizzato e nei successivi giorni, attraverso scorrimento cronologico dei messaggi.

Si riportano, di seguito, le istruzioni operative del RICORSO LAUREA/DIPLOMA+24 CREDITI PER “ABILITAZIONE” – PER I DOCENTI PRECARI – ANCHE ADATTABILE AGLI INSEGNANTI DI RUOLO:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/