NUOVA RECENTISSIMA SENTENZA, EMESSA DAL T.A.R. DEL LAZIO – STUDIO LEGALE ESPOSITO/SANTONICOLA.

Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti ministeriali, laddove negavano il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero (Romania), dal docente della scuola secondaria.

Nello specifico, si domandava, al competente T.A.R., l’annullamento del decreto di rigetto individuale, comminato dal Ministero dell’istruzione e ostativo al riconoscimento della qualifica professionale – ai sensi della Direttiva 2005/36/CE – per la classe di insegnamento A040 (tecnologie elettriche nella scuola secondaria di secondo grado).

Investito della problematica, il Collegio Giudicante Romano, presieduto dal Dott. Giuseppe Sapone (Giudice estensore dott. Raffaele Tuccillo), sciolta la riserva assunta nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, con sentenza N. 04345/2021 REG.PROV.COLL., ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento/rimozione di quegli ostacoli frapposti all’omologa del titolo abilitante rumeno.

Si riportano gli estratti della sentenza, considerati essenziali:

“Non appare contestato che parte ricorrente è in possesso sia della laurea conseguita in Italia, sia del titolo conseguito in Romania…”; l’argomento posto a base del contestato diniego (all’operatività, in Italia, del titolo abilitante romeno) “si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675).

Ed ancora: “le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti… Pertanto, a fronte della sussistenza…sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego… P.Q.M…il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglie nei termini di cui in motivazione…”.

Ebbene, i legali si sono repentinamente attivati affinché, in esecuzione della sentenza, il Ministero (attraverso le diramazioni periferiche) espleti il riesame della pratica d’omologa, alla luce dei principi di diritto espressi dal T.A.R. Lazio.

Con ulteriore e doverosa precisazione strategica:

L’insegnante abilitato all’esterofruitore di “sentenza nominativa d’annullamento del rigetto della domanda d’omologa del titolo estero” – allorché l’Ufficio Scolastico Regionale non dovesse provvedere (malgrado la notifica della citata sentenza) alla validazione/omologa, nemmeno subordinandola ad eventuali misure compensative, potrà azionare il “RICORSO PER OTTEMPERANZA ABILITAZIONE ESTERA – OMOLOGA DEFINITIVA”, ai sensi degli artt. 112 e ss. codice del processo amministrativo, come da istruzioni operative che seguono (si clicchi sotto):

https://scuolalex.it/ricorso-individuale-per-ottemperanza-abilitazione-estera-omologa-definitiva/

Per concordare mirate strategie sul “RICORSO OMOLOGA ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE ROMANIA E RECUPERO RUOLO DEL CONCORSO RISERVATO 2018”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).