ATA III FASCIA (ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI) – DEPENNAMENTO PER “OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI” DA PARTE DELL’ISTITUTO PARITARIO. 

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO HA DICHIARATO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO, HA ORDINATO IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO E HA CONDANNATO IL MINISTERO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Un nuovo recentissimo accoglimento giudiziario è giunto, questa volta, dalla Corte d’Appello di Milano, che – in riforma della sentenza di primo grado – ha dichiarato l’illegittimità del decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, comminato all’Assistente amministrativo, a causa del mancato versamento dei contributi, da parte dell’Istituzione scolastica paritaria presso cui aveva prestato precedentemente servizio. 

Ebbene, il lavoratore aveva svolto attività di Assistente amministrativo, presso una Scuola paritaria; per tali servizi non risultavano assolti, da parte del datore di lavoro privato, gli oneri contributivi previsti dalla normativa vigente. 

Per tale ragione l’assistito – inserito nella III fascia ATA, triennio 2017/2020, destinatario di una proposta contrattuale per una supplenza annuale – riceveva, dall’Istituzione scolastica presso cui prestava servizio, un decreto di rettifica del punteggio e il conseguente depennamento dalle graduatorie, in virtù dell’omesso versamento dei contributi relativi ai servizi dichiarati nella domanda d’inserimento.  

Il Giudice civile, adito in primo grado dall’Assistente amministrativo, confermava l’interpretazione proposta dal Ministero dell’istruzione, ritenendo legittima la decurtazione dei punteggi ed il licenziamento comminato al lavoratore, in quanto quest’ultimo – in corso di causa – “non aveva fornito prova di aver prestato effettivo servizio presso la scuola paritaria, limitandosi a lamentare di essere rimasto vittima di un’omissione da parte dell’ex datore di lavoro”. 

Non demordendo, il tenace assistente amministrativo ha proposto – per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, ritenendo illegittimo che l’omesso versamento dei contributi previdenziali, con riferimento al servizio prestato presso istituti scolastici paritari, dovesse precluderne la valutazione, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto, in ragione della sua esclusiva imputabilità al precedente datore di lavoro. 

Essendo, dunque, pacifica l’effettiva prestazione del servizio pregresso, utile per l’attribuzione del punteggio ai sensi del D.M. n. 640 del 2017, è risultato probabilmente decisivo il richiamo al principio di “automatismo delle prestazioni previdenziali”, vigente in caso di inadempienza contributiva

Quest’ultima, infatti, è imputabile esclusivamente al datore di lavoro e pregiudicherebbe la posizione del lavoratore, allorché tradotta in un’ingiusta defalcazione del punteggio previsto per il servizio prestato.  

Orbene, la Corte d’Appello di Milano, presieduta dal Magistrato dott. Giovanni Picciau, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure – condividendo il ragionamento ermeneutico proposto dai legali – ha dichiarato: “l’illegittimità del decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato …condanna il MIUR ad attribuire al ricorrente il punteggio di 19,80 ai fini dell’inserimento nella relativa graduatoria ….condanna il MIUR al risarcimento del danno, in favore di …, correlato alle retribuzioni non percepite, dalla risoluzione del contratto sino alla sua naturale scadenza…”. 

La decisione dei Giudicanti milanesi, ispirata al “principio di ragionevolezza”, si pone quale rafforzativo della linea interpretativa che, nell’ottica della tutela del lavoratore, sostiene l’irrilevanza – ai fini dell’attribuzione del punteggio – dell’omesso versamento dei contributi previdenziali, imputabile al precedente datore di lavoro. 

Per scaricare un estratto della sentenza cliccare qui

SENTENZA DELLA CORTE_DI_APPELLO_SENTENZA_MILANO

Per info/preventivi sui RICORSI PERSONALE ATA, RECUPERO PUNTEGGIO PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI, si suggerisce di procedere nelle seguenti modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL, CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME ED INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

C) Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.