24 CFU/CFA E “VALORE ABILITANTE”, ACCOGLIMENTO CONSEGUITO PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI NAPOLI. 

NUOVI SCENARI ALL’ORIZZONTE?

L’OBIETTIVO È PUNTARE ALL’UNIFORMITA’ DEI GIUDIZI FAVOREVOLI!  

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, sono un docente precario, non abilitato, in possesso dei 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici. 

Per tale ragione, ho avviato un ricorso presso il Tribunale di Napoli, mirato ad ottenere una pronuncia che potesse riconoscere il mio status di “abilitato”; il procedimento, tuttavia, non ha avuto esito favorevole.

Poche ore fa sono venuto a conoscenza della sentenza di accoglimento, conseguita dal vostro Studio legale, emessa da un diverso Magistrato del Tribunale di Napoli!   

Com’è possibile che Giudici, facenti parte dello stesso foro, non assumano uniformità di orientamenti? In questo modo vincere o perdere un ricorso si riduce ad uno “scherzo del destino”, legato all’elasticità di pensiero del Magistrato a cui viene assegnato il fascicolo. 

Non si può far ricorso a qualche strumento volto a creare maggiore uniformità, soprattutto nell’ipotesi – come quella relativa al ritenuto valore abilitante dei 24 crediti – in cui la norma, obiettivamente, lascia spazio a plurime interpretazioni e i Giudici seguono diverse linee di pensiero? 

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente, 

Come ha avuto modo di constatare, la dibattuta questione relativa al ritenuto “valore abilitante dei 24 crediti” (congiunti al titolo universitario/accademico, idoneo all’insegnamento) non smette di stupirci! 

Ma questa è naturale conseguenza della “via giudiziaria”, caratterizzata da meccanismi processuali, tipici del sistema paese, che tendenzialmente rifuggono l’idea del “precedente vincolante”.

In tale ottica un foro giudiziario, tendenzialmente noto per essere “poco aperto” su determinati contenziosi, può “mutare orientamento”, offrendo opportunità di riflessione e riaccendendo il dibattito. 

Mi chiede se sia mai possibile che Magistrati, facenti parte dello stesso foro, non riescano a raggiungere un orientamento condiviso ed uniforme, al fine di evitare decisioni contraddittorie, legate a fattori “casuali”, come l’assegnazione del fascicolo ad un giudice piuttosto che ad un altro. 

Ebbene, la risposta a tale quesito non può che essere affermativa, in quanto ogni Giudice compie valutazioni discrezionali, svincolate dagli orientamenti dei colleghi di sezione; per tale ragione, da legale, ritengo azzardato emettere giudizi prognostici sull’esito dei ricorsi, in presenza della difformità di orientamenti e di una normativa, ictu oculi, poco chiara. 

Mi chiede, infine, se esista uno strumento capace di sciogliere l’intricata matassa, figlia delle interpretazioni divergenti, idonea ad uniformare gli orientamenti giurisprudenziali. 

Innanzi ad un’obiettiva difformità di scuole di pensiero, alimentata da insanabili antinomie, solo un organo sovraordinato (e super partes) come la Corte Costituzionale potrebbe, a nostro parere, esprimersi, offrendo un’interpretazione “costituzionalmente orientata” e enucleando un principio di diritto tale da uniformare i pronunciamenti, evitando potenziali discriminazioni fra docenti in possesso dei medesimi requisiti. 

Sul punto le riporto un audio esplicativo: https://youtu.be/pz_fQEOTwuQ

Ad ogni modo, nel suo caso specifico (ossia di rigetto conseguito innanzi al Giudice del lavoro), non è detta ancora l’ultima parola! 

Si potrebbe, infatti, verificare la possibilità di ricorrere in appello, avverso il pronunciamento che le ha negato il riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti, sulla scorta di quanto recentemente delibato dalla Corte d’Appello di Ancona, la quale è giunta alla conclusione che le disposizioni di legge non lascino dubbi sull’assoluta equivalenza dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 C.F.U.

Colgo, infine, l’occasione per anticipare qualche estratto della sentenza di accoglimento, resa dal Magistrato partenopeo, in modo da mostrarle come – al contrario di quanto statuito dal Giudice (dello stesso foro), nel suo caso espressosi negativamente – sia possibile sostenere un’argomentazione alternativa, tesa all’accoglimento:

 “…L’abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 crediti per espressa previsione legislativa, ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali: essendo tali procedure solo riservate ai docenti abilitati all’insegnamento non si comprende la ragione per escludere… i docenti abilitati che possono partecipare ai concorsi riservati”. 

Per ogni chiarimento, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).

DOVEROSA PRECISAZIONE:

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, che si registrano sulla “vertenza relativa al valore abilitante dei 24 CFU/CFA”, gli onorari saranno concordati “caso per caso”, sulla base della tipologia di ricorso (individuale/semicollettivo) da plasmare per la singola posizione, previa analisi dei titoli e servizi posseduti.   

Per la valutazione della specifica casistica (e dei correlati costi), s’inoltri unico whatsapp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate). Risponderà il legale, con vocale personalizzato e nei successivi giorni, attraverso scorrimento cronologico dei messaggi.

Si riportano, di seguito, le istruzioni operative del RICORSO LAUREA/DIPLOMA+24 CREDITI PER “ABILITAZIONE” – PER I DOCENTI PRECARI – ANCHE ADATTABILE AGLI INSEGNANTI DI RUOLO.

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/