PERSONALE ATA – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI DALLE REGIONI PER GARANTIRE L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE.
A QUALE PUNTEGGIO CORRISPONDERA’ IL SERVIZIO, SE RICONOSCIUTO DAL GIUDICE?
Quesito/Consulenza informativa.
Gentili Avvocati,
Sono un assistente amministrativo, che ha domandato l’inserimento nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA (triennio 2021/23); nella domanda predisposta ho inserito, tra i titoli di servizio, gli otto anni di lavoro, prestato, proprio in veste di A.A., presso un Ente di formazione professionale, accreditato dalla Regione.
Ho ricondotto tale l’attività lavorativa nella tipologia di servizi svolti presso “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” (ai sensi del D.M. 50/2021, Tabella B, punto 5.2 lett. C).
Così facendo, quale punteggio dovrebbe essermi riconosciuto per questi servizi? Quale strategia legale propone per ottenere il riconoscimento del servizio prestato, sui profili A.T.A. d’interesse, presso gli Enti di formazione accreditati?
Studio Legale Esposito Santonicola
Gentile A.T.A.,
Secondo la nostra interpretazione – proposta ai giudicanti – si ritiene che l’attività lavorativa, presso un Ente di formazione accreditato, possa essere inquadrata nella tipologia di servizi indicati al punto 5.2 lett. C) della Tabella B, D.M. 50/2021, ossia quale servizio svolto presso “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
Per tale categoria di servizi la Tabella B riconosce l’attribuzione di un punteggio “ridotto alla metà” rispetto al servizio statale (per il quale sono assegnati 6 punti per annualità), pertanto si tratterebbe del riconoscimento di 3 punti per ogni anno di lavoro.
Nel suo caso specifico, vantando il possesso di otto anni di servizio – quale Assistente Amministrativo presso un Ente di formazione accreditato dalla Regione, per garantire l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione – potrebbero esserle attribuiti ben 24 punti per titoli di servizio!
Nella pratica, non è scontato che il punteggio le venga effettivamente convalidato dall’Istituzione scolastica che procederà alla verifica dei titoli dichiarati, non essendovi uniformità di orientamenti, a livello giudiziario, circa il corretto inquadramento dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze degli Enti di formazione abilitati.
Le riporto l’esperienza diretta di un nostro assistito che aveva, nel precedente aggiornamento ATA, inserito il servizio svolto presso un Ente accreditato, incorrendo in un provvedimento di rettifica del punteggio, cui aveva fatto seguito il depennamento dalla graduatoria.
L’istante, ritenendo di aver subito un danno ingiusto, in ragione del corposo servizio svolto, nella qualità ATA, presso l’Ente accreditato dalla Regione Campania, abilitato allo svolgimento dei corsi di formazione professionale, si è rivolto alla Magistratura civile di Torre Annunziata, territorialmente competente.
Il Giudice del lavoro, dott. Favi, investito della questione, si è così espresso:
“Il servizio prestato … presso il Centro di Formazione Professionale…, risulta inquadrabile nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate… Difatti, l’Istituto Professionale…, risulta ente accreditato dalla Regione per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione…”
In sostanza, il Giudicante ha ritenuto che il servizio prestato dal ricorrente, presso il Centro di formazione professionale, dovesse essere valutato alla stregua di quello maturato presso le scuole d’istruzione secondaria o artistica non statali.
In ragione di tali considerazioni, lo Studio Esposito/Santonicola propone – al personale A.T.A. (Collaboratore scolastico, Assistente amministrativo, ecc.) che, con riferimento alle graduatorie di III fascia ATA, triennio 2021/23, rivendica la valutazione, in termini di punteggio, del servizio prestato alle dipendenze degli Enti di formazione professionale accreditati – un ricorso innanzi al Giudice amministrativo, nel quale verrà posto l’accento sulla peculiare natura di tali Centri accreditati che costituiscono, a tutti gli effetti, un canale parallelo agli Istituti statali e non statali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Per info/costi sul RICORSO ATA III FASCIA – SERVIZIO ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE è possibile consultare il link sotto indicato.
https://scuolalex.it/ricorso-ata-iii-fascia-servizio-enti-di-formazione-professionale/
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