DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI 3^ FASCIA, PER RITENUTA MANCANZA DI UN VALIDO TITOLO D’ACCESSO.  

È POSSIBILE OTTENERE IL REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI 3^ FASCIA A.T.A. ED IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO, NONOSTANTE IL DEPENNAMENTO? 

NUOVO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO – MAGISTRATURA DEL LAVORO DI CUNEO. 

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Sono una collaboratrice scolastica, inserita nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA (triennio 2017/20) e individuata quale destinataria di diversi contratti di lavoro a tempo determinato, sul profilo di C.S., negli anni 2019/2020 e 2020/21. 

Un mese fa il Dirigente scolastico della mia ultima sede di servizio, ha disposto il depennamento dalla suddetta graduatoria, con conseguente licenziamento, in quanto – a detta della scuola – il titolo d’accesso, indicato all’atto d’inserimento, non sarebbe valido. 

In particolare si tratta di un “Diploma di Qualifica Professionale Triennale di Operatore dei Servizi di Ristorazione (Settore Cucina)” conseguito, nell’A.S. 2012/2013, presso l’Istituto Paritario, Centro Studi Sannitico, sito in Durazzano (BN).

Ho visionato un vostro video, relativo al caso “Voltaire”, in cui si parlava di una sentenza di accoglimento per una fattispecie del tutto equiparabile alla mia. 

Mi domando, per le qualifiche rilasciate dal Centro Studi Sannitico, non avete predisposto alcuna tutela legale? 

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile A.T.A.,

Premettiamo che, proprio sulla questione Centro studi “Sannitico” di Durazzano (BN), lo Studio legale ha recentemente maturato un accoglimento proveniente dal Magistrato del Lavoro di Cuneo, che ha disposto il reinserimento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, nella posizione risultante dalla valorizzazione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati, nonché di quello in corso alla data del depennamento, anticipatamente risolto. 

La complessa questione del Centro studi “Sannitico” è nata da una nota prot. 6029 del 04.12.2019, emessa dall’ATP di Benevento, con cui era stato comunicato ai Dirigenti scolastici che “… l’Ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale nell’A.S. 2012/2013…”. 

Per tale ragione, tutti gli A.T.A. in possesso di una qualifica professionale rilasciata dall’Istituto Sannitico, relativamente all’A.S. 2012/13 – considerati detentori di un titolo d’accesso privo di validità – sono incorsi in seriali depennamenti dalle graduatorie per le supplenze, perdendo non solo importanti chance lavorative, ma anche (e soprattutto) i punteggi maturati in ragione dei servizi prestati! 

Eppure, il Centro Studi Sannitico aveva richiesto la parità scolastica, per l’A.S. 2012/2013, senza ottenerla, a causa del rifiuto espresso dell’U.S.R. Campania. Avverso il diniego di concessione della parità, l’Istituto aveva presentato ricorso (prima al TAR Campania, successivamente al Consiglio di Stato) ottenendo, in accoglimento dell’appello, l’annullamento del provvedimento di diniego della parità.

Non è un caso che l’U.S.R. Campania – con decreto n. 360 del 11/01/2016 – in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, aveva annullato il provvedimento di diniego e riconosciuto la parità scolastica, all’Istituto Centro Studi Sannitico, con effetto retroattivo (ossia con decorrenza dall’A.S. 2012/13). 

Pertanto, essendo stato riconosciuto, al Centro Studi Sannitico, il rango di “Istituto paritario”, sin dall’A.S. 2012/13, si ritengono del tutto illegittimi i provvedimenti di depennamento/licenziamento comminati a quei lavoratori che, avendo conseguito, in detto anno scolastico, la qualifica professionale, hanno a tutti gli effetti diritto a permanere nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia A.T.A.

Una nuova risposta giudiziaria, in termini di accoglimento cautelare, è giunta con un recente pronunciamento, emesso dal Giudice del Lavoro di Cuneo, dott.ssa Paola Elefante. 

Si riportano, di seguito, estratti del pronunciamento, ritenuti essenziali:

“L’istituto Centro Studi Sanniticopresso il quale la ricorrente ha sostenuto gli esami, nell’A.S. 2012/2013, per il conseguimento del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di Operatore di Servizi di Ristorazione Settore Cucina, titolo in virtù del quale la stessa è poi stata inserita nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA per il triennio 2018-2021, ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 16.11.2015 n. 5211/2015, che ha annullato il provvedimento di diniego della parità riferito alla richiesta avanzata dal Centro Studi Sannitico, per l’anno scolastico 2012-2013… Ottemperando a tale pronuncia del Consiglio di Stato, l’USR per la Campania, con decreto in data 11.01.2016, ha riconosciuto il predetto Istituto quale scuola paritaria secondaria di II grado, ai sensi della legge n. 62/2000, con decorrenza dall’A.S. 2012/2013 e, quindi, con effetto retroattivo… Considerata quindi la validità del titolo conseguito dalla ricorrente grazie al superamento delle prove d’esame presso detto Istituto, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione scolastica ai danni della ricorrente appaiono allo stato illegittimi e vanno disapplicati, con conseguente diritto della stessa al reinserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto nella posizione risultante dalla valorizzazione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato già intercorsi, nonché di quello in corso alla data del depennamento e di conseguenza anticipatamente risolto…”.

Per info/preventivi sui RICORSI A TUTELA DEL PERSONALE ATA – CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TITOLI/QUALIFICHE MATURATI PRESSO LA SCUOLA PARITARIA “CENTRO STUDI SANNITICO”, si suggerisce di procedere nelle seguenti modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME ED INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

C) Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.