VALORE ABILITANTE DEI 24 CREDITI FORMATIVI.

È COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO QUELL’IMPIANTO NORMATIVO CHE CONSIDERA – I 24 CFU/CFA – REQUISITO DI ACCESSO AI CONCORSI – ALLA PARI DELL’ABILITAZIONE – NON PRECISANDO TUTTAVIA, QUALE CONSEGUENZA, CHE DETTI 24 CREDITI SIANO ABILITANTI ALLA DOCENZA?

È POSSIBILE INOLTRARE IL QUESITO IN CORTE COSTITUZIONALE?

Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Sono un insegnante precario, non abilitato, in possesso dei 24 C.F.U. che si aggiungono al titolo accademico d’accesso alla docenza. 

Ho letto l’articolo – contenuto nel seguente link https://scuolalex.it/laurea-24-c-f-u-e-abilitazione-allinsegnamento-ribaltato-un-rigetto-cautelare-a-beneficio-di-altri-due-laureati/ – che, sinteticamente, riassume i contrapposti orientamenti giudiziari – provenienti dalle Magistrature del Lavoro – sul valore “abilitante o meno” dei 24 crediti formativi Universitari/Accademici.

Riporto il passaggio più importante:

A) POSSIBILE IPOTESI DI LINEA INTERPRETATIVA CHE DETERMINA IL RIGETTO DEL RICORSO:

In assenza di un’equiparazione all’abilitazione, espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, si ritiene che il ministero legittimamente abbia negato l’iscrizione in prima fascia G.P.S. ai possessori di laurea/diploma+24 C.F.U./C.F.A. 

B) POSSIBILE IPOTESI DI LINEA INTERPRETATIVA CHE DETERMINA L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO:

Il possesso congiunto di laurea/diploma + 24 CFU/CFA è titolo di accesso concorsuale alternativo (al possesso dell’abilitazione), quindi, con ragionevolezza, equipollente al possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l’accesso concorsuale conseguente, in origine, al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, non è privo di logicità ritenere che l’accesso, alternativo, ai diplomati/laureati, in possesso dei 24 CFU/CFA, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all’abilitazione.

A questo punto le domando: 

-Se, come riportato in diverse pronunce giudiziarie favorevoli – Magistratura del Lavoro – e nella normativa concorsuale, il possesso congiunto di laurea/diploma + 24 CFU/CFA è titolo di accesso concorsuale alternativo (al possesso dell’abilitazione);

-Se, dunque, i 24 CFU/CFA rappresentano requisito di accesso ai concorsi, alla pari dell’abilitazione;

È possibile domandare l’intervento della Corte Costituzionale Italiana, affinché si pronunci sulla costituzionalità di una normativa che considera i 24 CFU/CFA requisito di accesso ai concorsi – alla pari dell’abilitazione – non precisando, tuttavia, che detti 24 crediti debbano, di conseguenza, considerarsi abilitanti alla docenza?

Studio Legale EspositoSantonicola

Gentile dott., è possibile invocare l’intervento della Corte Costituzionale “in corso di causa”, sollevando “questione di legittimità costituzionale” – al cospetto del Magistrato del Lavoro – del D.lgs. 59/2017 laddove, all’art. 5, nel considerare i 24 Cfu/Cfa requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti -alla pari dell’abilitazione – non abbia precisato, quale conseguenza, che detti 24 C.F.U/C.F.A. siano, essi stessi, abilitanti alla docenza.

Le precisiamo, sul punto, che la “domanda di trasmissione degli atti in Corte Costituzionale” è stata già concordata ed inserita, in alcuni dei nostri ricorsi individuali.

Ora, posto che, per sollevare questione di costituzionalità, bisogna argomentare in merito alla sua “non manifesta infondatezza” – non potendosi trasmettere gli atti alla Consulta in modo diretto, risultando necessaria l’intermediazione del Giudicante del Lavoro innanzi al quale pende la causa – abbiamo argomentato di ritenere costituzionalmente illegittimo il D.lgs. 59/2017, art. 5, laddove – nel prevedere che i 24 Cfu/Cfa sono requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, riservati ab origine agli abilitati, ex art. 1 comma 110 della legge 107/2015-  non abbia aggiunto, nel testo normativo, la seguente dicitura……. “detti 24 Cfu/Cfa sono requisito di accesso ai concorsi, in quanto abilitanti all’insegnamento”.

L’eventuale pronuncia “additiva” della Corte Costituzionale (ossia aggiuntiva di elementi che possano rendere, secondo la nostra impostazione, il testo normativo perfettamente conforme alla Costituzione), nei suindicati termini, eviterebbe che l’atto avente forza di legge – nella parte in cui non prevede che i 24 C.F.U./C.F.A. siano essi stessi abilitanti alla docenza – possa confliggere con gli articoli 2, 3, 4, e 97 terzo comma Cost.

Ed ancora, si ritiene che la P.A., nell’improntare la sua azione, anche in ambito concorsuale, agli specifici principi di legalità, buon andamento e imparzialità, a garanzia dei diritti inviolabili, non possa prescindere dal più generale principio di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli della condotta che abbia ingenerato, nel docente incolpevole, un legittimo affidamento ad essere, nel caso de quo, riconosciuto quale abilitato all’insegnamento, poiché idoneo alla partecipazione al concorso “per abilitati”.

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, costantemente monitorati sulla “VERTENZA RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU/CFA”, le tipologie di ricorso (individuale/semicollettivo) – anche a tutela di quanti si siano imbattuti in esiti “provvisoriamente negativi” – saranno concordate “caso per caso”, previa analisi dei titoli/servizi posseduti e cercando di esaltare gli “elementi curriculari”.  Si clicchi sotto per accedere alle istruzioni operative:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Per ogni più mirato chiarimento, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).