ASSOCIAZIONE SCUOLA IN MOVIMENTO

MOBILITÀ DOCENTI DI RUOLO

STREPITOSA VITTORIA DEGLI STUDI LEGALI SALERNO E SANTONICOLA CHE RIPORTANO VICINO CASA UN DOCENTE VINCOLATO IN UN AMBITO TERRITORIALE LONTANO DAI PROPRI AFFETTI FAMILIARI, A CAUSA DEL CONTESTATO ALGORITMO MINISTERIALE…….

NONOSTANTE L’INSEGNANTE AVESSE CONCILIATO, ED IN QUALCHE MODO ACCETTATO UNA SEDE DI TITOLARITÀ IN EMILIA-ROMAGNA, TANTO NON HA SCORAGGIATO I LEGALI, DETERMINATI NEL DIMOSTRARE COME L’ASSEGNAZIONE E LA CONCILIAZIONE FOSSERO ILLEGITTIME.

COME SEMPRE LA TENACIA HA PAGATO!

SENTENZA DATATA 30 GENNAIO 2018, TRIBUNALE DI FORLÌ SEZIONE LAVORO.

 La ricorrente, insegnante di ruolo con decorrenza dal  01.09.2015, ottenuta, in sede di trasferimento, l’assegnazione presso l’Ambito territoriale 8 dell’Emilia Romagna, nell’affidarsi ai legali Ciro Santonicola ed Antonio Salerno, chiedeva l’accertamento, in forza del possesso di 24 punti (30 nella provincia di ricongiungimento familiare ai fini delle operazioni di mobilità) del diritto all’assegnazione, quanto meno, presso un Ambito territoriale ricompreso nella regione Lazio, dove erano stati collocati numerosi docenti, in possesso di punteggi inferiori rispetto a quelli detenuti dalla sig.ra P.S. e che avevano partecipato, in riferimento ad identica classe di concorso, alla stessa fase C della mobilità straordinaria prevista dalla legge 107 del 2015.

Con sentenza datata 30 01 2018, il tribunale di Forlì sezione lavoro, nella persona del giudice Mascini Luca “definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’assegnazione presso l’ambito territoriale Lazio 1 ed ordina alla parte resistente (M.I.U.R.) di disporre detta assegnazione; compensa le spese della fase cautelare e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, sostenute dalla ricorrente per la fase di merito, che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge…”

In sostanza, il M.I.U.R. non è stato in grado di fornire alcuna prova in merito all’esistenza di qualche titolo che conferisse priorità a quei docenti che, con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, erano stati assegnati all’ambito Lazio 1, avendo i legali Santonicola e Salerno dimostrato, attraverso i bollettini dei trasferimenti relativi alla provincia di Roma/regione Lazio, come l’assistita, in possesso di n. 24 punti nella graduatoria della mobilità, si era vista inspiegabilmente ed illegittimamente superare da colleghi con punteggio inferiore al suo.

Inoltre, per il giudicante, “non osta a tale riconoscimento il dato dell’avvenuta conclusione, presso l’U.S.R. della Campania, della conciliazione, fatta valere in via di eccezione dal Ministero, comportante accettazione di sede di servizio in Emilia-Romagna……………l’accordo è infatti inefficace, difettando evidenza in capo alla lavoratrice di una consapevole spettanza di diritti determinati od obiettivamente determinabili, così come del conseguente consapevole intento di applicarvi o di transigere sui medesimi, venendo in rilievo espressioni sommamente generiche e sostanzialmente di stile. In altri termini, eccezione di genericità è stata sollevata dalla ricorrente nelle note concesse tale scopo. La rinuncia è nulla per indeterminabilità dell’oggetto”.

Sul punto il giudicante ha, infine, richiamato i principi ricavabili da Cassazione, 25 01 2008 n. 1657 nonché Cassazione, 19 09 2016 n. 18321.

Anche alla luce di questa nuova vittoria, si ricorda a tutti docenti di ruolo come sia sempre possibile ricorrere al giudice del lavoro, con lo studio Santonicola, avverso gli esiti della mobilità 2016/2017, laddove, anche a conciliazione avvenuta, ci si ritrovi nella condizione di poter dimostrare che altro collega, appartenente alla stessa fase di mobilità, con punteggio inferiore e senza vantare alcun diritto di precedenza, si sia visto assegnare l’ambito o la sede di titolarità cui l’interessato aspirava.

 Sempre i docenti di ruolo potranno ricorrere affinché, in riferimento alla tabella valutazione titoli della mobilità, possano vedersi riconosciuto, in termini di punteggio, in tutte le procedure di trasferimento, il servizio espletato presso istituzioni scolastiche paritarie, durante il precariato ed anche ai fini dell’inserzione nelle graduatorie interne d’istituto.

 Altro interessante ricorso si propone a tutela dei docenti di ruolo, bloccati sul posto di sostegno in virtù del “vincolo quinquennale”, impossibilitati a conteggiare, ai fini del raggiungimento del quinquennio, il servizio svolto da precario, che vogliano ottenere il trasferimento su posto comune.

 Per informazioni dettagliate si faccia riferimento al sito scuolalex.it:

cliccando su preadesioni generali, compilando un form on line e, sempre in home page, aprendo un ticket di consulenza con il legale, si potrà richiedere ogni altro chiarimento sulla specifica tipologia di contenzioso.

  Il Direttivo dell’Associazione “Scuola in Movimento”

il legale CIRO SANTONICOLA

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