STUDIO LEGALE SANTONICOLA IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “SCUOLA IN MOVIMENTO”.

DOCENTI PRECARI CLASSE DI CONCORSO A044.… VITTORIA PARTICOLARISSIMA DEL LEGALE SANTONICOLA.

ANNULLATO, IN SEDE AMMINISTRATIVA, UN DECRETO DI RETTIFICA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO III FASCIA PERSONALE DOCENTE, TRIENNIO 2017/2020, CON IL QUALE LA RICORRENTE ERA STATA DEPENNATA (DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO III FASCIA) LIMITATAMENTE ALLA CLASSE DI CONCORSO A044 (SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA).

ACCOLTA LA DOMANDA VOLTA AD OTTENERE IL REINSERIMENTO NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO (TRIENNIO 2017/20) PER L’INSEGNAMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA.

TAR CAMPANIA NAPOLI

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (SEZIONE QUARTA), IN SEDE COLLEGIALE, HA RITENUTO SUSSISTERE LA FONDATEZZA DELL’AZIONE, IL COSIDDETTO “FUMUS BONI IURIS”!

Gentili docenti,

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, Napoli (SEZIONE QUARTA), Presidente Anna Pappalardo, con una pronuncia pubblicata in data 08/02/2018, N. 00217/2018 REG. RIC., a seguito di giudizio amministrativo, patrocinato dagli AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA, contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato), per l’annullamento di Decreto Dirigenziale, pubblicato in data 06/11/2017, recante la rettifica delle graduatorie di istituto III fascia personale docente, triennio 2017/2020, con il quale la docente R.L. era stata depennata dalla graduatoria di Istituto di III fascia per il conferimento di supplenza, limitatamente alla classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili dell’abbigliamento e della moda), HA COSÌ STATUITO (si riporta la pronuncia integralmente).

Premesso che:

– la ricorrente era stata inclusa nelle graduatorie di Istituto di terza fascia (triennio 2017/20) per l’insegnamento di Scienze e tecnologie tessili dell’abbigliamento e della moda (cl. Concorso A044);

– con il provvedimento qui gravato è stata depennata dalle dette graduatorie;

Rilevato che a sostegno del proposto gravame si deduce:

– per accedere alla classe di concorso A-44 (ex A/68, A70), denominata Scienze e Tecnologie Tessili dell’Abbigliamento e della Moda, funzionale all’insegnamento negli Istituti Tecnici, Professionali, Industriali ed Artigianali, occorreva possedere, ai sensi della disciplina di settore, qualsiasi laurea purché congiunta al diploma di istituto tecnico, compreso l’indirizzo abbigliamento e moda.

– di essere (la ricorrente) munita della Laurea in Sociologia, conseguita presso l’Università degli studi di……….in data………..e del diploma di Tecnico dell’Abbigliamento e Moda, conseguito presso…………………….;

– il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto emanato in contrasto con la tabella A di cui al D.P.R. n. 19/16, D.M. 259 del 09/05/2017, DPR n. 19/16, D.M. 39/98 e con il principio di tutela dell’affidamento.

Considerato che:

– ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, sussistono i presupposti di cui all’articolo 55 del c.p.a., in quanto la domanda cautelare qui spiegata può dirsi assistita dal necessario fumus boni iuris, atteso il possesso dei titoli suindicati, previsti nella tabella A allegata al DM 259/2017 e conseguiti nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa suindicata;

– le spese della presente fase cautelare vanno governate secondo il criterio della soccombenza;

Ritenuto, infine, di rinviare la causa all’udienza pubblica del 18 luglio 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe, la accoglie e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato.

Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidate in € 500,00.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 luglio 2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

L’ESTENSORE

Umberto Maiello

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo”

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Avv. Ciro Santonicola

Direttivo Associazione “Scuola in Movimento”