STUDIO SANTONICOLA VITTORIE SETTIMANALI.

AMMISSIONE DIRETTA AL CONCORSO SEMPLIFICATO

ABILITAZIONE COMPARTO AFAM

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DOPPIO ACCOGLIMENTO NEL MERITO A SASSARI: CONCESSIONE DELLA CAUTELARE, REVOCA DELLA STESSA A SEGUITO DI RECLAMO PRESENTATO DAL MIUR, NUOVO RIBALTAMENTO CON VITTORIA NEL MERITO… QUANDO LA TENACIA PAGA…

VITTORIA NEL MERITO PRESSO LA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI COMO: ABILITAZIONE ED ACCESSO DIRETTO AL CONCORSO SEMPLIFICATO, È SCRITTO NELLA SENTENZA!

TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE LAVORO.

Il tribunale del lavoro, Giudice dott.ssa Angioni, all’udienza del giorno 22/02/2018, il cui esito è stato da qualche giorno comunicato, con doppia sentenza (nel merito no cautelare) di identico tenore, ha riconosciuto, in favore dei docenti ricorrenti, ai sensi dell’art. 2 DM 374/2017, il diritto all’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, indicando in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Eppure il MIUR aveva ribaltato, in sede di reclamo, la pronuncia cautelare precedentemente accolta. Il legale Santonicola, nel merito, ha ottenuto il pieno riconoscimento di fondatezza dell’azione giudiziaria intrapresa. ABILITATI DUE DIPLOMATI A.F.A.M. NELL’A.S. 2010/2011!

Per il Tribunale del Lavoro di Como, Sezione lavoro, giudice Cao Barbara, sentenza (no cautelare) depositata in data 27.02.2018, da pochi giorni comunicata, BEN CINQUE RICORRENTI AFAM SONO DA CONSIDERARSI NON SOLO ABILITATI MA AMMESSI AL NUOVO CONCORSO SEMPLIFICATO! Il tutto alla presenza del MIUR in giudizio: abilitati ed ammessi al FIT semplificato DOCENTI DIPLOMATI IN VIOLINO, PIANOFORTE, SCENOGRAFO PRESSO ACCADEMIA DI BELLE ARTI, SASSOFONO, CLARINETTO.

Ecco un ampio estratto della pronuncia:

“Quanto al merito, permane l’interesse delle ricorrenti al riconoscimento del valore formativo – abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M.. conseguiti presso le accademie delle Belle Arti, gli Istituti Superiori per le industrie artistiche, i Conservatori ed istituti musicali pareggiati ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto e ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali di cui al D.Lgs 13.4.2017 n. 59….

Oltre a ribadire quanto specificato in sede di procedimento cautelare sull’infondatezza dell’eccezione di carenza di giurisdizione deve anche ritenersi che non pare necessario estendere il contraddittorio agli altri docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o che aspirino a detto inserimento, non potendo configurarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in mancanza di un possibile conflitto tra più pretendenti a una determinata utilità che, accordata ad uno, è definitivamente perduta per gli altri, in base alla decisione resa all’esito del giudizio a cui non hanno partecipato…

Il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il vecchio ordinamento è dalla legge equiparato al diploma accademico di secondo livello che, oltre ad essere titolo abilitante all’insegnamento per i diplomati con il nuovo ordinamento, costituisce titolo idoneo per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Appare quindi irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello conseguito in base al vecchio ordinamento, unitamente al possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Tale conclusione consente peraltro di superare l’evidente disparità di trattamento con chi abbia conseguito entro il 2002 il diploma di maturità magistrale. Infatti, i titolari di quest’ultimo titolo di studio sono ammessi alla presentazione delle domande per l’inserimento nella seconda fascia, in base al dm 374/2017 cit, analogo al precedente 353/2014.

Risulta quindi evidente che il dm 374/2017 comporta una irragionevole disparità di trattamento tra titoli di studio analoghi, in base alle norme sopra indicate, per cui dev’essere disapplicato nella parte in cui non prevede l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di coloro, come le ricorrenti, che siano titolari di un diploma rilasciato dalle istituzioni AFAM, secondo il precedente ordinamento, e di un diploma di scuola secondaria superiore.

Ciò comporta anche che le stesse possano partecipare alle procedure concorsuali di cui all’art. 17, co. 2 e 3 del D.Lgs 13.4.2017 in quanto in possesso del titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria.

P.Q.M.

Dichiara che i titoli in possesso dei ricorrenti sono idonei ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto e che le stesse hanno titolo per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all’art. 17 co. 2 e 3 del D.Lgs 13.4.2017 n. 59 in quanto in possesso del titolo abilitante fin dall’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa”.

Ricordiamo la concreta possibilità, in secondo grado di giudizio, di puntare a ribaltare quegli esiti, provvisoriamente negativi, maturati in alcuni Fori giudiziari.

A tutela di quanti volessero conferire nuovo mandato, saremo pienamente disponibili a patrocinare le nostre azioni al cospetto di tutte le Corti di Appello italiane.

Per ulteriori info: https://scuolalex.freshdesk.com/support/tickets/new

 

Il legale Ciro Santonicola