Si è diffusa la notizia relativa al nuovo accoglimento, da parte del Tribunale del Lavoro di Napoli (Giudice Dott.ssa Adele Di Lorenzo), di un ricorso, patrocinato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, concernente la piena valutazione del servizio militare nelle graduatorie ATA.

La questione dell’attribuzione del maggior punteggio per il servizio di leva obbligatorio “non svolto in costanza di nomina” rimane al centro di un acceso dibattito giuridico.

Tale problematica sarà nuovamente sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione.

Due sono gli orientamenti interpretativi in contrasto:

a) Tesi Ministeriale: L’articolo 485 del D. Lgs. n. 297/1994 è applicabile solo “post assunzione in ruolo”. Per le graduatorie ad esaurimento, il Ministero si rifà all’articolo 84 del DPR n. 417/1974 – disposizione ritenuta estensibile al personale A.T.A – che computa il servizio di leva come servizio non di ruolo solo se svolto durante un rapporto di insegnamento non di ruolo.

b) Tesi Contraria: Supportata da diverse Magistrature del Lavoro(e anche dal Consiglio di Stato), tale visione sostiene l’integrale riconoscimento del servizio militare, indipendentemente dal momento in cui sia stato svolto. Quanto detto basandosi sia sull’art. 485 del D.L. vo n. 297 del 1994 che sull’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000. In particolare, il D.L.vo n. 297 del 1994, all’art. 485, statuisce che il servizio militare e quello civile equivalente sono computabili “a tutti gli effetti”, anche antecedentemente all’assunzione in ruolo. Ulteriormente, l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000 dispone che i periodi di servizio militare sono equiparati, ai fini del punteggio, ai servizi civili in pubblici concorsi. Di conseguenza, a tenore di tale interpretazione, il servizio militare dovrebbe essere sempre riconosciuto integralmente, sia per la progressione di carriera che per l’accesso ai ruoli, indipendentemente dal momento in cui sia stato svolto.

La discrepanza principale tra le due posizioni concerne l’esegesi dell’articolo 485 del D.Lgs. 297/1994 e dell’articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2000. L’organo ministeriale sostiene che il servizio militare possa essere debitamente computato “esclusivamente se reso durante un rapporto di lavoro”. Contrariamente, l’interpretazione dello studio legale postula che la normativa preveda un computo equipollente del servizio militare, a prescindere dal contesto in cui esso sia stato svolto.

La Corte di Cassazione deciderà in merito, focalizzandosi sulla valutazione del punteggio per il servizio militare nella terza fascia A.T.A.

Informazioni utili:

– Guida al ricorso: Link per l’accesso https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

– Per dettagli sul ricorso ATA (punti 6) e docenti (punti 12) volti al pieno riconoscimento, nella graduatoria, del servizio militare non svolto in costanza di nomina, si consiglia di inviare un’email, ai legali Esposito Santonicola, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com

Comunicazione Servizio WhatsApp: Dal 20 agosto 2023, il servizio WhatsApp dello Studio Legale Esposito Santonicola sarà nuovamente attivo al numero 3661828489 (messaggi scritti o audio). Attraverso tale servizio, sarà possibile comunicare direttamente con i legali.