ORE DI SOSTEGNO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ: LA SPENDIBILITÀ DI UNA SENTENZA “CIRCOSCRITTA AL SINGOLO ANNO SCOLASTICO” E I PROFILI RISARCITORI DEL “DAMNUM INIURIA DATUM” (DANNO INGIUSTAMENTE CAUSATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA)

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

In merito alle recenti decisioni del TAR Campania Napoli, relative alla corretta assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili e ai profili risarcitori del “damnum iniuria datum” (danno ingiustamente causato all’integrazione scolastica), riassumiamo alcuni passaggi salienti per una comprensione chiara e concisa dei verdetti:

  • Richiesta dell’Insegnante di Sostegno. La richiesta concerne un numero di ore adeguato alla patologia e tale da assicurare un inserimento “effettivo” e “concreto” nelle dinamiche di apprendimento e relazionali della classe. Tale richiesta va circoscritta al singolo anno scolastico. Il Tribunale amministrativo campano di Napoli ha ribadito l’impossibilità di pronunciarsi, in merito all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per un congruo numero di ore, anche “per gli anni successivi” e/o “per l’intero ciclo scolastico” in corso. È noto che la predisposizione del P.E.I. costituisce un necessario adempimento annuale, da mettere in atto dalla scuola frequentata dal minore in situazione di disabilità; pertanto, concludere diversamente significherebbe pretendere che il Tribunale si pronunci su poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • Diritto al Risarcimento. Se un alunno con disabilità viene privato dell’insegnante di sostegno per un periodo significativo, ciò può dare origine a una richiesta di risarcimento. Tale privazione si traduce in un danno con conseguenze negative sulla frequenza scolastica e sull’integrazione. Sussistono i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile (Risarcimento in forma specifica), che prevede la possibilità di chiedere risarcimento per danni ingiustamente cagionati, la cui causa diretta può essere, ad esempio, una decisione scolastica contraria a quanto prescritto dalla diagnosi dell’ASL e alle decisioni prese in una precedente riunione di G.L.O.
  • Quantificazione del Risarcimento. L’importo del risarcimento può essere determinato in via equitativa, facendo riferimento alla sentenza del T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. III, 1/07/2021, n. 1613. A titolo illustrativo, il T.A.R. Campania Napoli Sezione Quarta, presieduto dal Giudice Estensore dott. Paolo Severini, ha ritenuto corretta la liquidazione di una somma di € 500,00, quale danno emergente, per ogni mese di mancata assegnazione del sostegno per l’intero orario scolastico.
  • Sui profili di Responsabilità delle Istituzioni scolastiche. L’organizzazione dell’attività di sostegno scolastico non può comprimere o vulnerare il diritto all’educazione adeguata e giusta, come riconosciuto dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. In caso di mancato rispetto di tale dovere, le istituzioni scolastiche possono essere ritenute responsabili.

Per informazioni riguardanti il “RICORSO SOSTEGNO NEGATO – INCREMENTO DELLE ORE DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L’A.S. 2023/24, A BENEFICIO DEGLI ALUNNI DISABILI”, si prega di inviare un’email agli avvocati Esposito e Santonicola all’indirizzo: segreteriasantonicola@scuolalex.com

Si comunica che, a partire dal 20 agosto 2023, sarà nuovamente attivo il servizio WhatsApp dello Studio Esposito Santonicola, che permette di interagire con i legali tramite messaggi scritti o audio al numero 3661828489, disponibile anche in versione prioritaria.