RECENTISSIMO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO E CONSEGUENTE INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA G.P.S., MATURATO PRESSO IL MAGISTRATO DEL LAVORO DI MESSINA – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Protagonisti della vicenda giudiziaria, che ci apprestiamo a narrare, sono due docenti I.T.P. – in possesso del diploma tecnico pratico di “vecchio ordinamento” – che, rivolgendosi al competente Tribunale del lavoro di Messina “con procedura d’urgenza”, hanno domandato il riconoscimento del valore intrinsecamente abilitante del titolo accademico.

Partiamo da un’indispensabile PREMESSA:

Il ricorso de quo – volto a dimostrare l’intrinseca natura abilitante del diploma accademico tecnico pratico “di vecchio regime normativo”, con conseguente rivendicazione del “diritto soggettivo” all’inserimento nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e nella II fascia delle graduatorie d’istituto interessate – è fondato sulle peculiarità del titolo I.T.P. “di vecchio ordinamento”, traducendosi in contenzioso del tutto diverso da ogni iniziativa giudiziale “seriale”, prodotta al cospetto dei consessi amministrativi.

Parliamo di motivazioni che nulla hanno in comune con la mancata predisposizione dei percorsi abilitativi ordinari, più volte lamentata, a danno degli insegnanti tecnico pratici.

Ebbene, come anticipato in rubrica informativa, la presente iniziativa era stata già illustrata – dallo studio legale Esposito Santonicola – con audio Youtube Scuolalex, in questa sede riproposto; si clicchi di seguito per accedervi:

PASSANDO AL MERITO DELLA QUESTIONE:

Il Giudicante siciliano si è espresso sul “valore abilitante” di un Diploma di Perito tecnico industriale e di un Diploma di Maturità Professionale per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche, conseguiti negli anni 90.

Riportiamo gli estratti del pronunciamento (considerati essenziali) emesso, nell’agosto 2021, dal Magistrato del Lavoro, Dott.ssa Aurora La Face.

“Con particolare riferimento al diploma tecnico pratico “di vecchio regime”, (gli istanti) deducevano che esso era già di per sé abilitante all’insegnamento, ai sensi della seguente normativa, testualmente riportata: Decreto Legislativo 297 del 1994, all’art. 197 comma 1: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale, abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare…

Il legislatore aveva inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il possesso del Diploma Tecnico Pratico; in altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e fino all’anno scolastico 2024/25 – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa) con il diploma tecnico pratico…”.

Ed ancora, scrive il Giudicante: “…Con particolare riferimento all’insegnante tecnico pratico, l’art. 3, comma 6, del Decreto Direttoriale 499 del 2020 prevede che … sino ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione…a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente.… A giudizio del decidente, ne consegue che i ricorrenti, con … diploma di Perito tecnico industriale Spec. Elettronica e Telecomunicazioni (vecchio ordinamento) e diploma di Maturità Professionale (vecchio ordinamento) per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche – titoli provati dalla documentazione in atti –  hanno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze ITP, per le classi di concorso laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche ed esercitazioni di pratica professionale…

P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato, ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto…”.

Si rappresenta che la citata pronuncia, adattata alle specifiche casistiche, potrebbe rappresentare – al di là della chance occupazionale sottesa all’abilitazione professionale – un precedente “apripista” per domandare, al cospetto del consesso giudiziario, il recupero del punteggio eventualmente sottratto.

Sul punto, come noto, numerosi insegnanti tecnico pratici (I.T.P.) – nella vigenza delle graduatorie d’Istituto del triennio 2017/20 – erano stati collocati nella II Fascia, in virtù dei ricorsi prevalentemente avviati innanzi al Tar/Presidente della Repubblica.

Successivamente – essendo giunta la pronuncia giudiziaria negativa – gli interessati sono stati ricollocati nelle graduatorie inferiori, oggi denominate “G.P.S di II Fascia”.

Orbene, in virtù di una contestabile interpretazione, avanzata da taluni Uffici Scolastici (in primis quello torinese), il servizio di insegnamento tecnico pratico, maturato dalla II Fascia G.I. – allorché si disponeva di un favorevole provvedimento giudiziario, seppure provvisorio, successivamente decaduto – si considera come “prestato di fatto e non di diritto”, senza riconoscimento di alcun punteggio.

In ragione di tanto, occorre una valutazione della specifica casistica, con analisi dettagliata dei titoli professionali e/o di servizio del docente tecnico pratico interessato; si inoltri, dunque, messaggio whatsapp o breve audio al 366 18 28 489 (no telefonate). Risponderà direttamente il legale, con vocale personalizzato.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.