VALORE ABILITANTE DI LAUREA/DIPLOMA CON 24 CFU/CFA. 

TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA, LA PIU’ RECENTE CONFERMA GIUDIZIARIA COLLEGIALE…

RESPINTO IL RECLAMO MINISTERIALE “IN QUANTO IMPROCEDIBILE”. 

CONFERMATA, DAL COLLEGIO GIUDICANTE SICILIANO, LA DECISIONE CON LA QUALE E’ STATO DICHIARATO CHE IL RICORRENTE – CON DIPLOMA DI GEOMETRA E 24 C.F.U. – POSSIEDE UN TITOLO CHE CONSENTE L’INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. E NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE (CLASSE DI CONCORSO B014).

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

La vicenda giudiziaria è figlia di un ricorso urgente, ex art. 700 c.p.c., stilato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, a tutela di un docente tecnico pratico (ITP) con Diploma di geometra – idoneo all’insegnamento sulla classe di concorso B014 – che ha conseguito i 24 crediti formativi universitari (C.F.U.) in settori antropo psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

L’assistito chiedeva, nell’estate 2021, che venisse accertato e dichiarato il valore abilitante all’insegnamento del diploma ITP congiunto ai 24 crediti formativi universitari, con conseguente spendita, di detta abilitazione, ai fini dell’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto interessate (personale docente, classe di concorso B014).

Con ordinanza di fine agosto, entro poche settimane dal deposito del ricorso, il Tribunale del Lavoro di Messina “in composizione monocratica” accoglieva le richieste giudiziarie.

Avverso tale decisione – con nuovo ricorso depositato a fine settembre 2021 – proponeva reclamo il Ministero dell’Istruzione (unitamente agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti Territoriali provinciali interessati), eccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Tribunale Messinese, contestando, ancora, il valore abilitante del titolo accademico e dei 24 CFU e la sussistenza del pericolo, per il docente, di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. motivo d’urgenza del ricorso).

A questo punto – con memoria difensiva depositata nel mese di ottobre 2021 – si sono costituiti in giudizio i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, i quali, sollevando seri dubbi anche sulla ritualità dell’atto di reclamo ministeriale, hanno ribadito le proprie tesi difensive, domandando la conferma dell’ordinanza che aveva sancito il valore abilitante dei citati titoli accademici.

Investito della problematica il Tribunale Siciliano “in composizione collegiale” (presieduto, nell’occasione, dal Magistrato dott.ssa L. Romeo, Giudice estensore dott.ssa R. Bonanzinga), nella fase giudiziaria del reclamo –  che per sua natura vede applicarsi la disciplina del giudizio d’appello – ha dichiarato, con recentissima pronuncia, improcedibile il nuovo atto giudiziario ministeriale, sostanzialmente confermando l’ordinanza che aveva sancito il diritto all’inserimento in I Fascia G.P.S. e II Fascia G.I.. Condannata infine, la parte reclamante ministeriale, alla rifusione delle spese processuali.

Al fine di visionare il più recente provvedimento giudiziario collegiale siciliano, al di là delle pronunce pubblicate per estratto sul sito scuolalex.it, è possibile raggiungere gli avvocati Esposito Santonicola in sede – alla via Amato 7, Castellammare di Stabia (Na) – ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,45 alle ore 19,30 (previo appuntamento telefonico, attraverso il numero fisso dello studio legale 081 19 18 99 44, attivo dalle ore 09,45 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; dalle ore 09,45 alle ore 12,30 ogni martedì e giovedì).

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, costantemente monitorati sulla “VERTENZA RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DI LAUREA/DIPLOMA + 24 CFU/CFA”, le tipologie di ricorso (individuale/semicollettivo) – anche a tutela di quanti si siano imbattuti in esiti “provvisoriamente negativi” – saranno concordate “caso per caso”, previa analisi dei titoli/servizi posseduti e cercando di esaltare gli “elementi curriculari”.  

In tale ottica, si consiglia di inoltrare messaggio WhatsApp scritto o vocale (no telefonate), al numero 366 18 28 489, per ricevere sulla tematica, direttamente dal legale, risposta vocale personalizzata.