CONCORSO STRAORDINARIO PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA, EX D.D. N. 510 DEL 23.04.2020. 

ERRATO CALCOLO DEL PUNTEGGIO. ILLEGITTIMA COLLOCAZIONE DEL VINCITORE NELLA GRADUATORIA DI MERITO REGIONALE, APPROVATA DAL DIRIGENTE U.S.R. CAMPANIA.

IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BENEVENTONELL’ACCOGLIERE IL RICORSO URGENTE EX ART. 700 C.P.C.HA DICHIARATO IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DELL’ULTERIORE PUNTEGGIO “PER I TITOLI DICHIARATI” E ALLA CONSEGUENTE RIASSEGNAZIONE DELLA SEDE “EFFETTIVAMENTE SPETTANTE” IN BASE AL PREDETTO PUNTEGGIO.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, COMPARTO A.F.A.M.

La vertenza legale – tradotta in un ricorso urgente (ex art. 700 c.p.c.) di fine ottobre – ha tutelato la posizione di un docente della scuola secondaria (I grado), comparto A.F.A.M.

EVOLUZIONE DEGLI EVENTI

L’interessato – vincitore della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente di scuola secondaria (bandita ai sensi del D.D. n. 510 del 23.04.2020) – è stato inserito nella graduatoria regionale di merito, per lo specifico insegnamento, approvata con avviso del Dirigente U.S.R. Campania (Ufficio VI).

Con successiva decretazione (sempre emanata dall’U.S.R. Campania), l’istante è stato ricollocato in graduatoria – passando dalla seconda alla terza posizione, in ragione dell’improvvisa e immotivata decurtazione di 1,5 punti, riferita ai titoli culturali – subendo l’inevitabile scavalco.

Avverso la citata rettifica, intervenuta a ridosso delle immissioni in ruolo, il docente ha immediatamente presentato reclamo all’U.S.R. Campania, esplicitamente contestando la decurtazione del punteggio per i titoli culturali, invitando, di conseguenza, l’amministrazione a ripristinare l’esatto posizionamento in graduatoria, prima di essere assegnato alla sede di titolarità. 

Tuttavia, non avendo la richiesta sortito effetto alcuno, per non incorrere nel decadimento dalla procedura concorsuale, il docente – consigliato dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola – ha inoltrato la dichiarazione di accettazione  dell’unica sede di titolarità scolastica disponibile, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, riservandosi di adire le vie legali.

A questo punto è stato iscritto a ruolo il ricorso, nelle forme urgenti, per “accertare e dichiarare il diritto al ripristino dell’esatto punteggio in graduatoria di merito concorsuale (ex D.D. n. 510 del 23.04.2020) e – in ragione del rettificato punteggio – per accertare e dichiarare il diritto alla riassegnazione della sede di titolarità scolastica (che sarebbe spettata qualora, la parte interessata, fosse stata correttamente e meritocraticamente collocata in graduatoria).

SI RIPORTANO GLI ESTRATTI DELLA PRONUNCIA GIUDIZIARIA RITENUTI ESSENZIALI

Investito della problematica, il Tribunale del Lavoro di Benevento, nella persona del Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, accogliendo il ricorso, si è recentemente espresso nei seguenti termini:

L’allegato D, cosiddetta “Tabella Titoli” acclusa al Decreto Ministeriale che ha indetto la procedura concorsuale de quo prevede l’attribuzione di un punteggio per titoli che non può superare i venti punti… il Ministero non ha specificato le ragioni per cui ha riconosciuto un punteggio più basso al ricorrente rettificando quello attribuito in precedenza Pertanto nel caso di specie…in assenza di qualsivoglia ragione giustificatrice fornita al riguardo dall’amministrazione sussiste il fumus di fondatezza della domanda. 

Sussiste anche il periculum in mora (motivo d’urgenza del ricorso)..Chi ricorre all’art. 700 c.p.c. ha l’onere, sin dall’atto introduttivo, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità e irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare, caso per caso, se si prospetti una situazione limite…cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Venendo all’esame della fattispecie, parte ricorrente, sotto il profilo del periculum, evidenzia la circostanza che la mancata assegnazione di una sede a lui spettante in base al punteggioincide direttamente sulla sua possibilità di vedersi assegnata una sede di lavoro vicina, con evidenti ripercussioni sulla sua vita familiare, con conseguente compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti… In altri termini, il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell’istante…

CONCLUSIONI

Rebus sic stantibus, il Giudicante beneventano ha accolto il ricorso d’urgenza, per l’effetto dichiarando il diritto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo nella graduatoria di merito concorsuale (ex D.D. n. 510 del 23.04.2020, approvata e pubblicata dall’U.S.R. Campania), con riferimento alla classe Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I grado, nonché il diritto alla conseguente riassegnazione della sede di titolarità scolastica in base al rettificato punteggio, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali.

PER AVVIARE I “RICORSI EX ART. 700 AL GIUDICE DEL LAVORO CONTRO LE RETTIFICHE DEI PUNTEGGI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI E DI SUPPLENZA, ANCHE AL FINE DI OTTENERE LA CORRETTA SEDE DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO SCOLASTICO”, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O VOCALE (NO TELEFONATE), AL 366 18 28 489. IL LEGALE REPLICHERA’ CON RISPOSTA VOCALE PERSONALIZZATA. 

SI RICORDA, INFINE, CHE IL NUMERO FISSO DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA 081 19 18 99 44 E’ ATTIVO DALLE ORE 09,45 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ; DALLE ORE 09,45 ALLE ORE 12,30 OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.