ORDINATO AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – PER ESSO ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA E ALL’UFFICIO X, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO DI INSERIRE IL DOCENTE INTERESSATO, RICORRENTE, IN I FASCIA DELLE GPS E II FASCIA DELLE  GI PER LE CLASSI CONCORSUALI DI RIFERIMENTO, NELLA QUALITÀ DI INSEGNANTE “REGOLARMENTE ABILITATO” IN VIRTÙ DEL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO E DEI 24 CREDITI FORMATIVI, NELLA POSIZIONE E SECONDO IL PUNTEGGIO SPETTANTE MATURATO, E CONSEGUENTEMENTE DI REVOCARE, CON IMMEDIATEZZA, LA DISPOSTA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ATTUANDONE IL SUO RIPRISTINO.

IL TRIBUNALE TOSCANO, NELL’ACCOGLIERE IL RICORSO – ANCHE IN DISSENSO CON UN PRECEDENTE ORIENTAMENTO NEGATIVO EMESSO DAL CONSESSO GIUDIZIARIO SENESE – SI È NUOVAMENTE RISERVATO DI TRASMETTERE GLI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E ALLA CORTE DEI CONTI PER LA MANCATA ESECUZIONE DELLA DECISIONE GIUDIZIARIA!

IL GIUDICE DEL LAVORO ASSUME, DUNQUE, IL CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PRECEDENTEMENTE EMESSE, POTENDO DISPORNE LE MODALITÀ ESECUTIVE LADDOVE SIANO RIMASTE INATTUATE.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Sciolta la riserva assunta, a seguito di giudizio per l’attuazione di una misura cautelare, il Tribunale civile di Siena Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Delio Cammarosano, si è autorevolmente espresso sulla fattispecie avente quale oggetto l’obbligo di fare, inteso quale necessità di far eseguire, all’Amministrazione Scolastica, quel provvedimento urgente relativo all’inserimento in I Fascia G.P.S. dell’insegnante abilitato, in quanto munito del titolo accademico e dei 24 crediti formativi”.

In particolare, vistasi riconoscere la valenza abilitante dei titoli posseduti dalla Magistratura del lavoro di Siena, l’interessato successivamente partecipava al procedimento di formazione delle Graduatorie per le Supplenze, indetto con O.M. num. 60 del 20/07/2020, scegliendo quale nuova provincia d’inserimento quella di Salerno. 

L’insegnante presentava domanda telematica di inserimento nella I fascia delle GPS, biennio 2020/2022, trasmettendola all’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno. Nella sez. A.1 della domanda veniva richiesta l’indicazione del titolo di accesso alla graduatoria: in particolare, nel caso di possesso dei requisiti di accesso derivanti da un provvedimento giudiziale, il format predisposto dal Ministero dava al candidato la possibilità̀ di spuntare una delle seguenti voci: “provvedimento giurisdizionale cautelare – provvedimento giurisdizionale definitivo – provvedimento giurisdizionale non passato in giudicato”. Il docente ricorrente, pertanto, flaggava la voce “Provvedimento giurisdizionale cautelare”, indicando gli estremi identificativi del provvedimento.

L’Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, analizzata la domanda telematica, pubblicava le GPS, inserendo il ricorrente nella I fascia per le classi di concorso A029 – A030 – AC55 – AC56.

In virtù della collocazione nella I fascia delle GPS di Salerno per le classi di concorso interessate e della successiva convalida definitiva delle graduatorie, l’istante veniva convocato, da parte dell’UST di Salerno, per il conferimento di una supplenza fino al 30.06.2021.

Tuttavia l’Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno, successivamente disponeva l’esclusione del docente dalla GPS di I fascia e G.I. II fascia, classi di concorso AC55 e AC56, “per mancato possesso del titolo di accesso”. 

Di qui il ricorso dedicato “all’attuazione della misura cautelare”, stilato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola e nuovamente affidato al vaglio del Giudicante senese che,  avendo emanato il provvedimento di riconoscimento dell’abilitazione, sarebbe stato certamente deputato a determinarne le corrette modalità̀ di attuazione…

Investito della questione, il Tribunale del Lavoro si è espresso nei seguenti termini (si riportano gli estratti della decisione ritenuti essenziali):

“L’ordine dato al Ministero dell’Istruzione di inserimento del ricorrente nelle predette graduatorie al tempo vigenti, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento, ha un antecedente logico necessario, meglio un diritto oggetto di accertamento, e accertato in ambito cautelare: la qualità, lo status di docente regolarmente abilitato all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a quello dei 24 Crediti Formativinemmeno quel provvedimento può appallottolarsi come carta straccia, o trasformarsi in coriandoli. La dinamica elusiva, consistente nell’attuare dapprima un provvedimento cautelare…quindi operare un ripensamento…non può spostare il conflitto su un nuovo terreno giudiziale di accertamento – anche per evidenti ragioni di economia dei giudizi – terreno che resta quello di una contestazione, inammissibile, di un diritto …accertato. 

Vale poi solo la pena accennare che l’ordinanza cautelare è pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione, unico datore di lavoro del candidato all’assunzione, e non appare fondata l’eccezione che il provvedimento sarebbe efficace solo nei confronti dell’Ambito provinciale di Siena, adottando una restrittiva, non corretta interpretazione letterale…limitando il perimetro geografico alla Provincia di Siena…essendo nella piena facoltà del docente chiedere in successivo momento l’iscrizione in Graduatorie di altro Ambito provinciale. 

È evidente che al tempo di proposizione della domanda cautelare, concretamente, il destinatario occasionale della pronuncia fosse l’Ambito Territoriale di Siena, ma altrettanto evidente è la condanna del Ministero all’attuazione conformativa di un inserimento nella superiore fascia pretesa, che costituiva l’oggetto principale e logicamente antecedente della pronuncia. 

ll Giudice si trova quasi in imbarazzo nel determinare le modalità di attuazione di un provvedimento cautelare… già attuato, quindi posto nel nulla. 

Non si potrà che ribadire l’ordine impartito al Ministero dell’Istruzione, di inserire il docente interessato, ricorrente, in I fascia GPS e II fascia G.I. per la classe concorsuale di riferimento, per traslazione dal diritto all’inserimento nella II fascia delle originarie Graduatorie di Istituto del triennio 2017/2020…relativo alla propria finestra di inserimento, per la provincia di elezione, nella qualità di docente regolarmente abilitato all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio e dei 24 Crediti Formativi, nella posizione e secondo il punteggio spettante maturato…

…È evidente la corrispondenza della I fascia della attuali GPS alla II fascia delle pregresse GdI, caratterizzata dal possesso dello specifico titolo di abilitazione, che costituisce il fulcro dell’accertamento giurisdizionale (“docente/i regolarmente abilitato/a/e/i all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a 24 Crediti Formativi Universitari”) osteggiato dall’Amministrazione scolastica territoriale…”.

CONCLUSIONI

P.Q.M. in accoglimento del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 669 duodecies cpc, da… ordina al Ministero dell’Istruzione…e per esso all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e all’Ufficio X, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, di inserire il docente interessato, ricorrente, in I fascia delle attuali GPS e II fascia delle attuali GI, per le classi concorsuali di riferimento, nella qualità di docente regolarmente abilitato all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio e dei 24 Crediti Formativi Universitari, nella posizione e secondo il punteggio spettante maturato e, conseguentemente, di revocare con immediatezza la disposta risoluzione del rapporto di lavoro, attuandone il suo ripristino”. 

Ed ancora “Visto l’art. 331, co. 4, cpp il Giudice si riserva di disporre la trasmissione degli atti (ordinanza, atti e documenti) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di… potendosi configurare reato perseguibile d’ufficio ad opera del Dirigente dell’Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Salerno. Si riserva, inoltre, di disporre la trasmissione degli atti (ordinanza, atti e documenti) alla Corte dei Conti, Procura Regionale e alla Corte dei Conti, Sezione regionale territorialmente competente, in relazione al contenuto dell’ultimo periodo della sopra estesa motivazione”. 

Per accedere ad una mirata azione giudiziaria che punti ad ottenere “con urgenza”, nelle forme dell’art. 700 c.p.c. e in vista del prossimo aggiornamento – a beneficio dei docenti della scuola secondaria con laurea/diploma+24 CFU/CFA – un pronunciamento sul diritto all’inserimento nelle “graduatorie degli abilitati” si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-24-c-f-u-c-f-a-senza-3-anni-di-servizio/

A tutela dei docenti con laurea/diploma+24 CFU/CFA e almeno 3 anni di servizio nella scuola secondaria, è attivo lo specifico ricorso urgente x l’abilitazione di cui al seguente link:

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-tre-anni-di-servizio-statale/